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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28087/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 21 dicembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un delitto di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato perché reiterativo di doglianza già dedotta con il grado di appello e qui debitamente confutata con motivazione congrua, avendo in particolare il giudice del merito correttamente applicato il principio affermato da questa Corte di cassazione secondo il quale, in tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per necessità richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva (Sez. 5, n. 6212 del 14/12/2020, clep. 2021, Hussein, Rv. 280492), che la Corte di appello ha indicato nella voluminosità del pacco sottratto dell'imputato, tale da non poter essere portato con sé dal derubato durante le soste occasionali; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654) e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento al valore dei beni sottratti e, comunque, il riconoscimento della sussistenza di circostanze attenuanti generiche non è incompatibile con la formulazione di un giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche con le aggravanti, trattandosi di valutazione di natura completamente diversa (vedi Sez. 5, n. 35828 del 04/06/2010, Gambardella, Rv. 248501); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 21 dicembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un delitto di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato perché reiterativo di doglianza già dedotta con il grado di appello e qui debitamente confutata con motivazione congrua, avendo in particolare il giudice del merito correttamente applicato il principio affermato da questa Corte di cassazione secondo il quale, in tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per necessità richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva (Sez. 5, n. 6212 del 14/12/2020, clep. 2021, Hussein, Rv. 280492), che la Corte di appello ha indicato nella voluminosità del pacco sottratto dell'imputato, tale da non poter essere portato con sé dal derubato durante le soste occasionali; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654) e nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento al valore dei beni sottratti e, comunque, il riconoscimento della sussistenza di circostanze attenuanti generiche non è incompatibile con la formulazione di un giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche con le aggravanti, trattandosi di valutazione di natura completamente diversa (vedi Sez. 5, n. 35828 del 04/06/2010, Gambardella, Rv. 248501); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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