CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28357/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il delitto di falsa attestazione delle proprie generalità ad un pubblico ufficiale. Ritenuto che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è reiterativo e generico omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, logicamente corretta ed immune da vizi, oltre a prospettare mere censure in fatto tese a sollecitare una rivalutazione del merito della decisione oggetto di censura. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il