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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49703/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3DIC ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], intervenuta per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Verona ha condannato, in data 29 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa, per il reato di furto mono aggravato, sottraendo un borsello con effetti personali e documenti a [OSCURATO:PERSONA], che lo teneva tra i sedili anteriori del furgone che in quel momento stava utilizzando e per il reato di cui violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Albignasego, in particolare non rispettando le leggi, in relazione alla commissione del reato di furto e per esseri allontanato senza autorizzazione dal territorio del Comune di Albignasego, fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 30 marzo 2011 con recidiva specifica e infraquinquennale.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge.

Il fatto criminoso per il quale è intervenuta condanna, ossia la violazione delle prescrizioni inerenti alla misura della sorveglianza speciale per l'inosservanza del dovere di vivere onestamente e di rispettare le leggi, non sussiste, come chiarito anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 40076 del 27 aprile 2017.

Si impone quindi la pronuncia di insussistenza del fatto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Già le Sezioni unite, con la sentenza n. 40076 del 27/04/2017 Rv. 270496, hanno stabilito il principio per il quale "l'inosservanza delle prescrizioni generiche di vivere onestamente e di rispettare le leggi, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche; la predetta inosservanza può, tuttavia, rilevare ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione".

Successivamente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 25 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità del menzionato art. 75, comma 2, proprio nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di vivere onestamente e di rispettare le leggi.

Il principio di diritto evocato in ricorso non è dunque in discussione, ma esso non può trovare applicazione nel caso in esame, atteso che la violazione degli obblighi in contestazione è consistita nella violazione del divieto di permanenza nel Comune di Albignasego.

È dunque evidente l'infondatezza della doglianza di ricorso, che ne determina l'inammissibilità a cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3DIC ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], intervenuta per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Verona ha condannato, in data 29 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa, per il reato di furto mono aggravato, sottraendo un borsello con effetti personali e documenti a [OSCURATO:PERSONA], che lo teneva tra i sedili anteriori del furgone che in quel momento stava utilizzando e per il reato di cui violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Albignasego, in particolare non rispettando le leggi, in relazione alla commissione del reato di furto e per esseri allontanato senza autorizzazione dal territorio del Comune di Albignasego, fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 30 marzo 2011 con recidiva specifica e infraquinquennale. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il fatto criminoso per il quale è intervenuta condanna, ossia la violazione delle prescrizioni inerenti alla misura della sorveglianza speciale per l'inosservanza del dovere di vivere onestamente e di rispettare le leggi, non sussiste, come chiarito anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 40076 del 27 aprile 2017. Si impone quindi la pronuncia di insussistenza del fatto ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Già le Sezioni unite, con la sentenza n. 40076 del 27/04/2017 Rv. 270496, hanno stabilito il principio per il quale "l'inosservanza delle prescrizioni generiche di vivere onestamente e di rispettare le leggi, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche; la predetta inosservanza può, tuttavia, rilevare ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione". Successivamente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 25 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità del menzionato art. 75, comma 2, proprio nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di vivere onestamente e di rispettare le leggi. Il principio di diritto evocato in ricorso non è dunque in discussione, ma esso non può trovare applicazione nel caso in esame, atteso che la violazione degli obblighi in contestazione è consistita nella violazione del divieto di permanenza nel Comune di Albignasego. È dunque evidente l'infondatezza della doglianza di ricorso, che ne determina l'inammissibilità a cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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