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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46583/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza di condanna del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Belluno, ha ridotto la pena irrogata in ordine al reato di cui all'art. 186 commi 1 e 2 lett c) e 2 bis D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 in Belluno il 19 gennaio 2018.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis CdS, è, da un lato, riproduttivo di argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti corretti dal giudice del merito (si veda in particolare, il punto 1.1 della sentenza in cui si dà atto di come l'istruttoria avesse chiarito che l'incidente era stato provocato dal ricorrente) e, dall'altro, nella parte in cui lamenta la mancanza di nesso di causa fra lo stato di ebrezza e l'incidente, è non devoluto in appello (secondo il non contestato elenco contenuto nella sentenza impugnata).

Considerato che il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario è inammissibile per carenza di interesse, posto che nel dispositivo della sentenza impugnata la non menzione è stata concessa e, in caso di difformità fra il dispositivo e la motivazione prevale il primo (ex plurimis Sez. 2, n. 15986 del 07/01/2016, Marzico, Rv. 266717).

Rilevato che il terzo motivo di ricorso con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691), come è avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, il punto

1.2. in cui si da atto dell'assenza di elementi da valorizzare ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio) ed in ogni caso aspecifico; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza di condanna del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Belluno, ha ridotto la pena irrogata in ordine al reato di cui all'art. 186 commi 1 e 2 lett c) e 2 bis D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 in Belluno il 19 gennaio 2018. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis CdS, è, da un lato, riproduttivo di argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti corretti dal giudice del merito (si veda in particolare, il punto 1.1 della sentenza in cui si dà atto di come l'istruttoria avesse chiarito che l'incidente era stato provocato dal ricorrente) e, dall'altro, nella parte in cui lamenta la mancanza di nesso di causa fra lo stato di ebrezza e l'incidente, è non devoluto in appello (secondo il non contestato elenco contenuto nella sentenza impugnata). Considerato che il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario è inammissibile per carenza di interesse, posto che nel dispositivo della sentenza impugnata la non menzione è stata concessa e, in caso di difformità fra il dispositivo e la motivazione prevale il primo (ex plurimis Sez. 2, n. 15986 del 07/01/2016, Marzico, Rv. 266717). Rilevato che il terzo motivo di ricorso con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691), come è avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, il punto 1.2. in cui si da atto dell'assenza di elementi da valorizzare ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio) ed in ogni caso aspecifico; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022
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