CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 08178/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bologna, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini, ha riformato l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Rimini, revocando l'autorizzazione in quella sede concessa a ASLLANAJ Ilirijan, ristretto agli arresti domiciliari in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti a lui ascritto, ad allontanarsi quotidianamente dalla propria abitazione per svolgere attività lavorativa. 2. Ricorre per cassazione l'ASLLANAJ, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla revoca dell'autorizzazione, disposta sul presupposto del pericolo di reiterazione che non era stato ravvisato nel provvedimento applicativo della custodia in carcere, né in quello che aveva sostituito detta misura con quella degli arresti donniciliari. Si lamenta inoltre il mancato apprezzamento dello scrupoloso rispetto della misura domiciliare da parte del ricorrente, che con la richiesta di rito abbreviato aveva rinunciato a difendersi provando. Sotto altro profilo, si evidenzia che la ripresa dell'attività lavorativa era indispensabile per il mantenimento della propria famiglia, priva di altri redditi (dovendosi quindi ritenere sussistente il presupposto di cui al comma 3 dell'art. 284 cod. proc. pen.), e che l'applicazione degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, sempre rispettati, avrebbe garantito un adeguato controllo del ricorrente nei vari cantieri presso cui sarebbe stato chiamato a lavorare (e che sarebbero stati comunicati all'Autorità di P.S.). La difesa lamenta, infine, il fatto che il Tribunale avrebbe potuto rimodulare l'ampiezza delle autorizzazioni, anziché procedere ad una integrale revoca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Appare opportuno evidenziare, preliminarmente, che il ricorso è stato deciso all'esito della trattazione orale disposta a seguito di rituale richiesta della difesa. Del tutto irrilevante è il fatto che quest'ultima abbia successivamente dichiarato di revocare la richiesta di trattazione orale. 2. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato. 2.1. Con riferimento alla censura imperniata sull'asserita "novità" del riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, che secondo la difesa sarebbe stato per la prima volta evocato nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione a svolgere attività lavorativa in regime di arresti domiciliari, deve anzitutto osservarsi che questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che «in materia di impugnazioni contro provvedimenti "de libertate", il tribunale della libertà, investito in sede di riesame o di appello del tema relativo alla insussistenza delle esigenze cautelari ritenute nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione» (Sez. 1, n. 28525 del 08/09/2020, Signore, Rv. 279643 - 01, relativa ad una fattispecie in cui il tribunale del riesame aveva confermato la misura cautelare anche sulla base del ravvisato pericolo di inquinamento probatorio, non menzionato nell'ordinanza applicativa. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Riva, Rv. 259976 - 01). Appare evidente, ad avviso di questo Collegio, che, se tale principio deve trovare applicazione nella fase applicativa della misura, ad esso dovrà a fortiori farsi riferimento anche nelle fasi esecutive della misura stessa, anche nell'ipotesi in cui vengano in rilievo esigenze di rimodulazione ovvero (come nella specie) di 2 temperamento degli aspetti propriamente coercitivi, attraverso autorizzazioni ad assentarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari al fine di svolgere attività lavorativa. Solo per completezza, si evidenzia comunque che l'esigenza specialpreventiva era stata espressamente considerata non solo dal G.i.p., nell'ordinanza che aveva sostituito la misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari (cfr. all. 2 al ricorso, in cui il G.i.p. aveva evidenziato, a pag. 1, la persistente necessità di controllare i movimenti dell'indagato, atteso il suo inserimento ad alti livelli nella catena distributiva degli stupefacenti), ma anche dallo stesso difensore, il quale, nella successiva istanza volta ad ottenere che l'ASLLANA.1 venisse autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa, aveva appunto prospettato una attuale insussistenza del pericolo di recidiva (cfr. pag. 3 della predetta istanza, all. 3 al ricorso). 2.2. Quanto poi alle residue censure, deve qui richiamarsi il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017 Sansone, Rv. 269438). In tale ottica ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il provvedimento impugnato appare immune da criticità denunciabili in questa sede. Deve invero osservarsi, da un lato, che il Tribunale ha compiutamente esposto le ragioni poste a base della revoca dell'autorizzazione, avendo in particolare escluso la possibilità di ritenere attenuate le esigenze specialpreventive, alla luce del rilevantissimo quantitativo di droga rinvenuta presso il ricorrente e della mancanza di elementi idonei a far ritenere scongiurato il pericolo di una ripresa dei traffici illeciti ad alti livelli e dei contatti con ambienti di elevato spessore delinquenziale. D'altro lato, il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale appare immune da evidenti illogicità anche nella parte in cui sottolinea il sostanziale svuotamento della misura detentiva, correlato all'ampiezza temporale e all'indeterminatezza spaziale del regime autorizzativo concesso dal G.i.p. Si tratta, all'evidenza, di un percorso argomentativo immune da illogicità, che non appare vulnerato dall'ulteriore rilievo difensivo secondo cui il Tribunale, 3 investito dell'appello del P.M., avrebbe potuto di propria iniziativa rimodulare il regime autorizzatorio. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rige