CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 gennaio 2021
Cassazione n. 03844/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fetteserritite-le-G~efrime1431-2Z Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Milano in data 18 settembre 2009, irrevocabile il 17 dicembre 2009. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il suddetto, tramite il proprio difensore d'ufficio. 2.1. Col primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione degli artt. 157, comma 8-bis, 159, 160, 177, 178, comma 1, lett. c), 179, 185, 666, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza. Ci si duole che tale notifica sia stata fatta erroneamente al difensore d'ufficio, ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., per l'udienza del 21 dicembre 2020 e al solo difensore in proprio per l'udienza di rinvio dell'Il febbraio 2021; e che la Corte di appello di Milano, nonostante la richiesta di accogliere l'eccezione difensiva di difetto di notifica del decreto di fissazione dell'udienza, formulata con memoria, abbia errato nel ritenere che tale vizio sarebbe stato sanato alla luce dell'irreperibilità del condannato di cui al decreto emesso il 27 gennaio 2021. 2.2. Col secondo motivo di ricorso viene lamentato vizio di motivazione, per avere la Corte omesso di dare conto della data di commissione del reato per la cui condanna è stata disposta la revoca del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il primo motivo di impugnazione. Attraverso la consultazione degli atti allegati al fascicolo proveniente dalla Corte di appello di Milano, il Collegio ha avuto modo di verificare che: - effettivamente il decreto di fissazione dell'udienza camerale veniva notificato ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. all'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore d'ufficio di Portilla, per l'udienza del 21 dicembre 2020; - a tale udienza veniva, però, disposto, per impedimento della Corte, rinvio all'udienza dell'il febbraio 2021, e la notifica dell'avviso di fissazione di detta udienza di rinvio veniva effettuata al difensore d'ufficio del condannato, in relazione al quale, invero, il 27 gennaio 2021 era intervenuto decreto di irreperibilità (con nomina quale difensore d'ufficio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che Io aveva assistito nella fase del giudizio dinanzi alla Corte di appello di Milano). Il difetto di notifica lamentato risulta, pertanto, superato dalla successiva notifica ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., che, come evidenziato dal provvedimento impugnato, «è stata correttamente effettuata solo al difensore d'ufficio». Costante è, invero, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui nella procedura di notificazione nei confronti dell'irreperibile e del latitante è sufficiente la consegna di copia dell'atto al solo difensore, piuttosto che la consegna di due copie dello stesso atto, di cui una per l'imputato (si vedano per l'imputato irreperibile Sez. 3, n. 7474 del 18/1/2008, P.m. in proc. Sciorati, Rv. 239007, che evidenzia che tale duplicazione sarebbe una formalità priva di qualsiasi effetto sotto il profilo delle garanzie di difesa, e in senso conforme Sez. 6, n. 42816 del 2013, non massimata; nonché per l'imputato latitante: Sez. 2, n. 2396 del 19/12/2008, depositata il 20/1/2009, Pesce, Rv. 242807). 1.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di impugnazione. Ci si duole che l'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena senza indicare la data di commissione del successivo reato, sia incorsa nel vizio di nullità per mancanza della motivazione. La doglianza però è certamente generica, poiché, a fronte di una revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., di una pronuncia divenuta irrevocabile il 17 dicembre 2009, la difesa lamenta la mancata specificazione della data del delitto posto a fondamento della stessa, ma non ne contesta la commissione nel termine di cui all'art. 163, comma primo, cod. pen. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos