CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 37303/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude insistendo nel ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale le imputate erano state ritenute responsabili di concorso nel delitto di violenza privata; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti lamentano erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme stabilite a pena di nullità in ordine alla mancanza di presupposti per procedere in assenza delle imputate nel giudizio di primo grado, denunziando che le stesse, in realtà, non avevano avuto contezza del procedimento, è manifestamente infondato, perché - come ha ben chiarito la Corte di merito - la dichiarazione di assenza era legittima, in quanto le imputate, a riprova dell'effettività di una difesa, erano assistite da un difensore di ufficio che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] affermava di aver preso contatti con le proprie assistite (si veda pag. 4 del provvedimento impugnato); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti denunziano erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione del quadro probatorio, lamentando, in particolare, la mancata assunzione di prova decisiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, infine, che il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, con i quali le ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sono assolutamente assertivi e generici, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che nulla muta la memoria depositata dal difensore; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'11 settembre 2024 Il Consigliere