CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 27347/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con riferimento al secondo motivo di ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, quale giudice di rinvio da Cass. n. 45590/24, con sentenza del 5 novembre 2025, in parziale riforma di quella emessa il 7 )tfebbraio 2022 dal Tribunale di Milano: - assolveva [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di riciclaggio di un'autovettura di cui al capo m); - confermava la responsabilità dell'imputato per il reato di tentato riciclaggio di documenti di cui pure al capo m) e, avvinto nella continuazione, del meno grave delitto associativo di cui al capo a); - ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, rideterminava la pena in anni 3 di reclusione ed euro 3.700 di multa (p.b. per il tentato riciclaggio anni 2 ed euro 2.500, diminuita della metà e non nella massima estensione rispetto al minimo edittale, oltre ad anni 1 ed euro 1.200 per la continuazione col delitto associativo); revocava la pena accessoria e la misura di sicurezza. 2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge e la mancanza di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, quanto alla ingiustificata diminuzione della pena per il tentativo di riciclaggio solo nella misura della metà e non di due terzi e alla determinazione dell'aumento di pena di un anno per la continuazione, ritenuto eccessivo. Il ricorrente denunziava inoltre l'erronea declaratoria di inammissibilità da parte della Corte di rinvio del motivo nuovo di gravame recante la richiesta di sanzioni sostitutive. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili siccome generici e diversi da quelli consentiti dalla legge. Invero, la Corte di rinvio ha adeguatamente argomentato, in fatto, circa le ragioni che giustificavano tanto la diminuzione nella misura della metà, non già nella massima estensione, della pena edittale minima stabilita per il tentativo di riciclaggio, quanto l'entità dell'aumento di pena di un anno di reclusione per la continuazione col delitto associativo, con puntuale riferimento, da un lato, alla gravità dei fatti, all'intensità del dolo e alla radicata inclinazione a delinquere dell'imputato, attinto da recidiva reiterata e specifica, e, dall'altro, alla aspecificità n della doglianza in punto di determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, ritenuto genericamente sproporzionato. Trattasi, a ben vedere, di valutazioni fattuali e di merito, che, siccome congruamente motivate, sono insindacabili in sede di scrutinio di legittimità della sentenza impugnata. 22. Risulta viceversa fondato e merita accoglimento il terzo motivo di ricorso. La Corte di rinvio ha ritenuto inammissibile il motivo nuovo di gravame recante la richiesta difensiva di applicazione delle pene sostitutive eventualmente applicabili, sul rilievo che l'esame dello stesso, siccome non riproposto in sede di ricorso per cassazione, esulava dalla ricognizione della Corte. L'assunto del giudice di rinvio si palesa infondato, atteso che il disposto annullamento con rinvio da parte di Cass. 45590/24, seppure limitatamente al reato di riciclaggio di un'autovettura di cui al capo m), comportava, in linea di principio, l'assorbimento di ogni questione conseguente all'eventuale rideterminazione del complessivo trattamento sanzionatorio, non ostando affatto, quindi, all'ammissibilità di una esplicita richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive, che soltanto in quel momento era divenuta proponibile. 3. Ferma restando l'inammissibilità dei primi due motivi, la rilevata fondatezza del motivo di ricorso, concernente l'omesso esame da parte della Corte di rinvio dello specifico motivo di gravame recante l'esplicita richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive, impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della medesima Corte di appello, limitatamente alla valutazione della pena sostitutiva. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla valutazione della pena sostitutiva e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 01/07/2026 Il Consigliere estensore Il 4resi nte [OSCURATO:PERSONA] icciarelli [OSCURATO:PERSONA] 2 i LUG 2026 ._,FUNZ.10 [OSCURATO:PERSONA] o Dott.ss eppina Cirinzele