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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02284/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 ottobre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, pronunciando sull'istanza di concessione di misure alternative presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, ammettendo il condannato alla espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter legge 25 luglio 1975, n. 354.

2. A fondamento della decisione ha ripercorso l'excursus criminale del ricorrente connotato dalla commissione dei reati di importazione e commercializzazione di prodotti recanti segni falsi, omesso versamento delle ritenute previdenziali e, da ultimo, bancarotta fraudolenta, falso e calunnia per i quali si trova in espiazione pena.

La condotta di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto segnalato dai Carabinieri di Modena, è attualmente «normale», pur essendo egli gravato da altre pendenze per molestie e minacce ai danni del coniuge separato.

Il Tribunale ha, altresì, segnalato come l'UEPE della [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto pervenire una relazione sociofamiliare relativa alla condizione del condannato del quale è stata evidenziata la mancata consapevolezza rispetto ai reati per i quali sta scontando la pena, essendosi egli limitato ad affermare di essersi trovato in un contesto di malavita e corruzione che lo ha travolto.

Alla luce della ritenuta inconsistenza del processo di revisione critica e della mancanza di qualsiasi resipiscenza, il Tribunale, tenuto conto della condizione di salute compromessa (lo [OSCURATO:PERSONA] è soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa non revisionabile), ha accolto la sola richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare.

A tal fine ha, ulteriormente, evidenziato come la sentenza in esecuzione sia stata emessa all'esito di patteggiamento con conseguente esclusione di qualsiasi risarcimento che, tenuto conto della natura dei reati commessi (in particolare quello di bancarotta), integra circostanza non favorevole all'istanza di ammissione alle misure alternative.

3. Avverso l'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale ha dedotto violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, ha censurato l'ordinanza per avere valorizzato la mancanza di qualsiasi forma di risarcimento, benché tale presupposto non sia richiesto per I l'ammissione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Inoltre, ha definito «apodittico» il passaggio della motivazione dell'ordinanza nel quale è stato fatto riferimento alla scelta del rito del patteggiamento proprio per «sfuggire ad ogni istanza risarcitoria quantomeno in sede penale».

Il Tribunale non avrebbe rappresentato il pensiero effettivo del condannato, per come risultante dalla relazione UEPE che ha messo in evidenza una personalità fragile e, comunque, consapevole degli errori commessi.

Il provvedimento è stato ritenuto viziato, non avendo i giudici di merito adeguatamente considerato la condotta di vita attuale del condannato, connotata dall'assenza di un qualsiasi pericolosità, le sue condizioni di salute e l'età, nonché la disponibilità manifestata da un'associazione ad utilizzarne le prestazioni per tre giorni la settimana.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo dedotto è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile.

Il Tribunale, nel respingere, la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, ha assegnato significato pregnante alla mancata assunzione di consapevolezza dei fatti commessi e della loro rilevanza penale, nonché all'assenza di una revisione critica, attribuendo al mancato ristoro dei danni, anche alla luce del rito prescelto nel giudizio esitato nella condanna per bancarotta e gli altri reati sopra indicati, una rilevanza «ulteriore» e non decisiva ai fini della negazione della misura.

Ne deriva che le argomentazioni difensive fondate sull'avere dato rilievo ad un elemento (quale, appunto, quello del mancato ristoro dei danni) non suscettibile di essere valutato, sono manifestamente prive di fondamento atteso che l'orientamento giurisprudenziale invocato dalla difesa afferma che non può essere dato rilievo «esclusivo» all'assenza di iniziative risarcitorie, non che tale circostanza non possa neppure essere considerata in alcun modo.

La Corte di cassazione ha, più volte, affermato che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, dovendosi il giudizio prognostico richiesto dalla legge fondare sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato, è viziata l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo» (Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016, dep. 2017, Panelli, 269033 - 01; conformi Sez. 1, Sentenza n. 3713 del 22/05/2000, Giorgio, Rv. 216623 - 01, Sez. 1, Sentenza n. 5273 del 11/11/1994, dep. 1995, Violante, Rv. 200255 - 01).

Tuttavia, ha anche precisato, con indirizzo altrettanto uniforme, che «ai fini del diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale può legittimamente valutare l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto» (Sez. 1, n. Sez. 1, Sentenza n. 39266 del 15/06/2017, Miele, Rv. 271226 - 01; conformi Sez. 1, Sentenza n. 39474 del 25/09/2007, Arnesano, Rv. 237740 - 01, Sez. 1, Sentenza n. 30785 del 09/07/2001, Iegiani, Rv. 219606 - 01).

Ciò è avvenuto nel caso di specie, nel quale il Tribunale ha dato rilievo, come detto, alla mancata adesione, da parte del condannato, ad un percorso risocializzante e ad una rivisitazione critica in ordine alla devianza che si è manifestata con la commissione dei reati per i quali è in esecuzione la pena, valorizzando, in tale contesto anche la mancata disponibilità al ristoro dei danni determinati dalle condotte delittuose da ultimo poste in essere.

A tale proposito ha anche assegnato rilievo alla circostanza che si tratta, di reati di bancarotta per distrazione.

Con ciò, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale descritto, non ha reso alcuna interpretazione difforme dallo schema legale.

3. Ulteriore profilo di inammissibilità discende dalla circostanza che il ricorso sollecita alla Corte di cassazione una sostanziale rivisitazione del giudizio sulla scorta di argomenti fattuali che, sulla base di quanto esposto al punto che precede, risultano essere stati compiutamente esaminati dai giudici di merito.

Le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nella decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione della relazione di sintesi compiutamente esaminata dal Tribunale.

Così facendo, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

I rilievi relativi alla personalità del condannato, alla sua condotta di vita, all'età ed alla condizione soggettiva sono stati ritenuti sostanzialmente superabili dal Tribunale tenuto conto della mancata adesione ad un percorso di rivisitazione critica che costituisce elemento essenziale ai fini dell'ammissione alla misura richiesta.Deve essere ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez.

U., n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv 214794; Sez.

U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Inoltre, «ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico- giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento» (Sez. 2 n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105).

Da quanto premesso, è evidente come il ricorso non sia stato articolato nei termini consentiti essendo la valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative riservata al giudice di merito il cui giudizio, in sede di legittimità, può essere contestato «unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice» (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, n.m.).

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativannente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 ottobre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, pronunciando sull'istanza di concessione di misure alternative presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, ammettendo il condannato alla espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter legge 25 luglio 1975, n. 354. 2. A fondamento della decisione ha ripercorso l'excursus criminale del ricorrente connotato dalla commissione dei reati di importazione e commercializzazione di prodotti recanti segni falsi, omesso versamento delle ritenute previdenziali e, da ultimo, bancarotta fraudolenta, falso e calunnia per i quali si trova in espiazione pena. La condotta di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto segnalato dai Carabinieri di Modena, è attualmente «normale», pur essendo egli gravato da altre pendenze per molestie e minacce ai danni del coniuge separato. Il Tribunale ha, altresì, segnalato come l'UEPE della [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto pervenire una relazione sociofamiliare relativa alla condizione del condannato del quale è stata evidenziata la mancata consapevolezza rispetto ai reati per i quali sta scontando la pena, essendosi egli limitato ad affermare di essersi trovato in un contesto di malavita e corruzione che lo ha travolto. Alla luce della ritenuta inconsistenza del processo di revisione critica e della mancanza di qualsiasi resipiscenza, il Tribunale, tenuto conto della condizione di salute compromessa (lo [OSCURATO:PERSONA] è soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa non revisionabile), ha accolto la sola richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare. A tal fine ha, ulteriormente, evidenziato come la sentenza in esecuzione sia stata emessa all'esito di patteggiamento con conseguente esclusione di qualsiasi risarcimento che, tenuto conto della natura dei reati commessi (in particolare quello di bancarotta), integra circostanza non favorevole all'istanza di ammissione alle misure alternative. 3. Avverso l'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale ha dedotto violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, ha censurato l'ordinanza per avere valorizzato la mancanza di qualsiasi forma di risarcimento, benché tale presupposto non sia richiesto per I l'ammissione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Inoltre, ha definito «apodittico» il passaggio della motivazione dell'ordinanza nel quale è stato fatto riferimento alla scelta del rito del patteggiamento proprio per «sfuggire ad ogni istanza risarcitoria quantomeno in sede penale». Il Tribunale non avrebbe rappresentato il pensiero effettivo del condannato, per come risultante dalla relazione UEPE che ha messo in evidenza una personalità fragile e, comunque, consapevole degli errori commessi. Il provvedimento è stato ritenuto viziato, non avendo i giudici di merito adeguatamente considerato la condotta di vita attuale del condannato, connotata dall'assenza di un qualsiasi pericolosità, le sue condizioni di salute e l'età, nonché la disponibilità manifestata da un'associazione ad utilizzarne le prestazioni per tre giorni la settimana. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo dedotto è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile. Il Tribunale, nel respingere, la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, ha assegnato significato pregnante alla mancata assunzione di consapevolezza dei fatti commessi e della loro rilevanza penale, nonché all'assenza di una revisione critica, attribuendo al mancato ristoro dei danni, anche alla luce del rito prescelto nel giudizio esitato nella condanna per bancarotta e gli altri reati sopra indicati, una rilevanza «ulteriore» e non decisiva ai fini della negazione della misura. Ne deriva che le argomentazioni difensive fondate sull'avere dato rilievo ad un elemento (quale, appunto, quello del mancato ristoro dei danni) non suscettibile di essere valutato, sono manifestamente prive di fondamento atteso che l'orientamento giurisprudenziale invocato dalla difesa afferma che non può essere dato rilievo «esclusivo» all'assenza di iniziative risarcitorie, non che tale circostanza non possa neppure essere considerata in alcun modo. La Corte di cassazione ha, più volte, affermato che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, dovendosi il giudizio prognostico richiesto dalla legge fondare sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato, è viziata l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo» (Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016, dep. 2017, Panelli, 269033 - 01; conformi Sez. 1, Sentenza n. 3713 del 22/05/2000, Giorgio, Rv. 216623 - 01, Sez. 1, Sentenza n. 5273 del 11/11/1994, dep. 1995, Violante, Rv. 200255 - 01). Tuttavia, ha anche precisato, con indirizzo altrettanto uniforme, che «ai fini del diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale può legittimamente valutare l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto» (Sez. 1, n. Sez. 1, Sentenza n. 39266 del 15/06/2017, Miele, Rv. 271226 - 01; conformi Sez. 1, Sentenza n. 39474 del 25/09/2007, Arnesano, Rv. 237740 - 01, Sez. 1, Sentenza n. 30785 del 09/07/2001, Iegiani, Rv. 219606 - 01). Ciò è avvenuto nel caso di specie, nel quale il Tribunale ha dato rilievo, come detto, alla mancata adesione, da parte del condannato, ad un percorso risocializzante e ad una rivisitazione critica in ordine alla devianza che si è manifestata con la commissione dei reati per i quali è in esecuzione la pena, valorizzando, in tale contesto anche la mancata disponibilità al ristoro dei danni determinati dalle condotte delittuose da ultimo poste in essere. A tale proposito ha anche assegnato rilievo alla circostanza che si tratta, di reati di bancarotta per distrazione. Con ciò, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale descritto, non ha reso alcuna interpretazione difforme dallo schema legale. 3. Ulteriore profilo di inammissibilità discende dalla circostanza che il ricorso sollecita alla Corte di cassazione una sostanziale rivisitazione del giudizio sulla scorta di argomenti fattuali che, sulla base di quanto esposto al punto che precede, risultano essere stati compiutamente esaminati dai giudici di merito. Le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nella decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione della relazione di sintesi compiutamente esaminata dal Tribunale. Così facendo, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. I rilievi relativi alla personalità del condannato, alla sua condotta di vita, all'età ed alla condizione soggettiva sono stati ritenuti sostanzialmente superabili dal Tribunale tenuto conto della mancata adesione ad un percorso di rivisitazione critica che costituisce elemento essenziale ai fini dell'ammissione alla misura richiesta.Deve essere ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Inoltre, «ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico- giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento» (Sez. 2 n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105). Da quanto premesso, è evidente come il ricorso non sia stato articolato nei termini consentiti essendo la valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative riservata al giudice di merito il cui giudizio, in sede di legittimità, può essere contestato «unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice» (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, n.m.). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativannente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de
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