CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39388/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] tesa a ottenere la rideterminazione della durata (fissata in nove mesi) del periodo di sottoposizione all'obbligo di prestare f,r-est-az~-attività lavorativa non retribuita cui è state subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con sentenza della Corte d'appello di Palermo del 22.1.2020, irrevocabile il 3.11.2021. A ragione della decisione il Tribunale ha osservato che non era stato superato il limite della durata della pena sospesa (nella specie di un anno e sei mesi) previsto dall'art. 1, comma 1 let. a) della legge n. 145 del 2004. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, e lamenta il mancato ossequio, da parte del giudice dell'esecuzione, al principio di diritto espresso in Sez. U n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191 secondo cui «La durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace al limite di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nonché a quello, se inferiore, stabilito dall'art. 165, comma primo, cod. pen. in relazione alla misura della pena sospesa» Avuto, invero, riguardo al doppio limite cui deve ritenersi soggetta la durata massima della prestazione di attività retribuita in favore della collettività, l'ordinanza si appalesa errata, in quanto quella prevista dalla sentenza nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], pur se inferiore alla durata della pena irrogata, è tuttavia superiore al limite di sei mesi di cui al citato combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deduce una censura infondata e, come tale, va rigettato. 1. Il ricorrente deduce il vizio della violazione di legge, sulla scorta della tesi secondo cui il mutamento di giurisprudenza, sancito da decisione del massimo organo della nomofilachia, integrerebbe nuovo elemento di diritto, idoneo a legittimare l'intervento in materia del giudice dell'esecuzione. La tesi non può essere condivisa.La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel ritenere che la sentenza di condanna passata in giudicato non possa essere revocata, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., né interamente né parzialmente, nell'ipotesi in cui, in assenza di innovazione legislativa ovvero di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione rimasta invariata, incidente sull'incriminabilità della condotta, o sul trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 11076 del 15/11/2016, dep. 2017, Bibo, Rv. 269759; Sez. 1, n. 20476 del 24/04/2014, Preziosi, Rv. 259919; Sez. 1, n. 13411 del 21/02/2013, Arpaia, Rv. 255364; Sez. 1, n. 27858 del 13/07/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234978; Sez. 1, n. 27121 del 11/07/2006, Aliseo, Rv. 235265), in quanto tale mutamento - anche se sancito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione - è privo della capacità di innovare il diritto oggettivo, diversamente implicando tale operazione una modifica sostanziale del giudicato fuori dai casi previsti dalla legge. È stato difatti chiarito che «in tema di esecuzione, l'art. 673 cod. proc. pen. opera soltanto quando la norma incriminatrice sia espunta dall'ordinamento per effetto di abrogazione legislativa o di declaratoria di incostituzionalità, mentre non può invocarsi la revoca del giudicato a fronte di un mutamento di indirizzo giurisprudenziale, seppur esito di pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che non è equiparabile allo ius superveniens nel contenuto, perché non determina l'abrogazione per scelta legislativa o l'eliminazione per contrasto con i precetti costituzionali, e nemmeno negli effetti, essendo privo di valore cogente e generalizzato in relazione alle decisioni che dovranno essere assunte in futuro dai giudici chiamati ad occuparsi di fattispecie analoghe e potendo soltanto assumere un rilievo persuasivo per la fondatezza delle ragioni che lo giustificano» (Sez. 1, n. 20476 del 24/04/2014, Preziosi, Rv. 259919, citata). 2. Alla luce di tali considerazioni, avuto riguardo all'epoca dell'irrevocabilità della sentenza della cui sospensione condizionale della pena si discute (in data 3 novembre 2021), nessun rilievo può essere attribuito alla sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite citata nel ricorso. 3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 marzo 202