CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 05495/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. DECRETO Ud. sul ricorso 18571-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Amministratore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati 2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 19 - controricorrenti - avverso la sentenza n. 503/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 30/04/2021; R.G.N. 18571/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto è stato depositato unitamente all'adesione alla rinuncia, sottoscritta dai difensori dei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di diec,,giprni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza de l'udienza. Così deciso in Roma il giorno 7 ,( 2,2 0.3 L-