CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 24566/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorsoproposto d a : [OSCURATO:PERSONA] natoil [OSCURATO:DATA_NASCITA] a ROMA avverso la sentenza in data 16/01/2025della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatore generaleGIANLUIGI PRATOLA, che ha concluso per rigetto del ricorso ; letta la nota dell’Avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del pubblico ministeroe ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore d’ufficio di S tefano Meloni impugna l a sentenza in data 16/01/2025, della Corte di appello di Roma, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello presentato avverso la sentenza in data 05/03/2023 del Tribunale di Roma. In particolare, la ragione dell’inammissibilità è stata rinvenuta dalla Corte di appello nella mancata presentazione,insieme al ricorso, dell’elezione di domici- lio dell’imputato e di uno specifico mandato a impugnare, per come richiesto dall’art. 581, comma 1-tere quater, cod. proc. pen., siccome vigente al momento della presentazione dell’appello. Deduce: 2. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 581, comma 1-tere comma 1-quater, cod. proc. pen.. Il ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza impugnata, perché i giudici non hannoconsiderato che l’imputato era presente nel corso del giudizio di primo grado, così che non trovava applicazione l’art. 581, comma 1-ter, e comma 1- quater, cod. proc. pen., che si rivolgealle ipotesi dell’imputato giudicato in as- senza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza impugnata, in quanto i giudici hanno dichiarato l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 581, comma 1-tere comma 1-quater,cod. proc. pen. perché l’appellante non ha allegato all’atto d’impugnazione né l’elezione di domicilio, né uno specifico mandato a impugnare. La causa dell’erroneità viene indicata nel fatto che la sentenza di primo grado non era stata pronunciata in assenza dell’imputato,ma nella sua presenza, così chetali norme non trovavano applicazione. 2. Va, dunque, premesso che gli artt. 581 commi1-ter e 1 -quater cod. proc. pen. (così come introdotti dall'art. 33 del d.lgs. 150/2022, c.d. [OSCURATO:PERSONA]), nella loro originaria formulazione,richied evano che , unitamente all'atto di impu- gnazione delle parti private e dei difensori, venissedepositata, a pena di inammis- sibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581 comma1-ter), nonché, ove trattasi di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza,che, unitamente all'atto di appello, fossedepositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rila- sciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudi- zio (art. 581 comma1-quater). Quanto all’ambito di vigenza di tali norme, l'art. 89, co mma 3 , d.lgs. n. 150/2022, ha specificato che essesi applicano per le impugnazioni pr esentate av- verso le sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del succitato decreto, ossia dopo il 30/12/2022. Successivamente, l’art. 2 della Legge 9 agosto 2024, n. 114 ha disposto l’abrogazione delcomma 1-ter e, al comma 1 - quater , ha disposto l’inserimento delle parole «di ufficio»dopo le parole «del difensore». [OSCURATO:PERSONA], poi, chiarito che « l a disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024» (n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, Alvaro). Da tale breve riepilogo si giunge alla conclusione che la norma di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nella sua formulazione originaria,trova appli- cazione negliappelli proposti tra il 30/12/2022 e il 24/08/2024. Va rimarcato comeper le impugnazioni presentate in tale arco temporale risultiindifferente che la sentenza impugnata sia stata pronunciata in assenza o in presenza dell’imputato, in quanto, in entrambi i casi, la formulazione originaria della norma pretendeva l’allegazione dell’elezione di domicilioall’atto d’impugna- zione. 3. Va ancora osservato che,in relazione alle modalità di attuazione di tale incombente, le Sezioni Unite hanno chiarito che «in tema di impugnazioni, l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso conte- nuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione(Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 287855 – 02 ) . 4. Ciò premesso, dall’esame degli atti, consentita in ragione della natura processuale della questione, emerge che l’appello di che trattasi è stato presentato il 17luglio 2024, sotto l’egida dell’originaria formulazione dell’art. 581, comma 1- ter, cod. proc. pen., con il conseguente onere, a carico dell’appellante,di allegare all’atto di impugnazione l’elezione di domicilio. Alla luce dell’interpretazione data dalle Sezioni Unite, tale onere,previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notifi- cazione. Ebbene, seppur vero che la sentenza di primo grado è stata pronunciata nei confronti dell’imputato presente(per come dedotto dal ricorrente), va tuttavia ri- levato che l’impugnazione è statapresentata - da un difensore d’ufficio - senza l’al- legazione dell’elezione di domicilio e senza che nell’atto di appello vi fosse un ri- chiamo -espresso e specifico-di una precedente dichiarazione di domicilio ovvero della sua esatta collocazionenel fascicolo processuale, non essendo a tal fine suf- ficienteil generico riferimento , in epigrafe, a lla presenza di un’elezione di domicilio in primo grado. Tanto importache la Corte di appello ha correttamente dichiarato l’inam- missibilità dell’appello, con la conseguente manifesta infondatezza dell’odierna im- pugnazione. 5. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa