CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12260/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata condannata per i reati previsti dagli art. 378 e 495 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta erronea applicazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di favoreggiamento personale, è generico perché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Considerato, inoltre, che il suddetto motivo è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato cli legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; A Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia la mancata riqualificazione del fatto di cui al capo b) nelle fattispecie previste dall'art. 485 oppure dall'art. 486 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che il suddetto motivo prospetta enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che integra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri) la condotta del privato che attesti falsamente, al fine di essere ammesso a colloquio con un soggetto detenuto, di essere legato allo stesso da un rapporto di convivenza, vertendo tale dichiarazione sull'accertamento dei connotati della persona, integrativi o sostitutivi della identità o dello status del dichiarante, ovvero di situazioni di fatto cui l'ordinamento collega effetti giuridici, quali presupposti o condizioni di legittimazione nei rapporti intersoggettivi (Sez. 5, n. 44111 del 26/09/2019 Rv. 277846; Sez. 5, n. 10123 del 08/02/2002 Rv. 221492); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 vembre 202