CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 31550/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 6983/2021 Roma, - 4 NOV 2021 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]2-u .3( gSo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza della Corte di Appello di Torino nr. 1275/2020 pubblicata in data 28.12.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Coord. uigi L [OSCURATO:PERSONA] ! - NOI!, 202,, il r