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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08567/2026

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nte-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 735/2021depositata il 07/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di ReggioEmilia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., assumendo che quest’ultima, incaricata dieffettuare lavori di riparazione del motore di un’autogru di proprietàdell’attore, vi aveva provveduto in maniera incompleta e superficiale,Numero registro generale 21686/2021Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 8567/2026Data pubblicazione 06/04/2026sicché il motore aveva continuato a guastarsi ed erano rimasti senza esitopositivo i quattro interventi eseguiti dalla società sul mezzo, fino aquando, rivoltosi l’attore ad un altro riparatore, quest’ultimo avevasostituito pezzi non oggetto degli interventi precedenti, risolvendo così ilproblema.

Tra il primo e il secondo intervento il mezzo aveva percorso8.500 km., tra il secondo e il terzo ne aveva percorsi 3.000, tra il terzo e ilquarto la distanza percorsa era stata di 6.000 km. e, tra il quartointervento e l’ultimo guasto, il mezzo aveva percorso 95.000 km. ed eranotrascorsi circa due anni.Tanto premesso, l’attore ha concluso domandando accertarsi laresponsabilità contrattuale della società convenuta e condannarsi la stessaal risarcimento dei danni per euro 44.168,74.La convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domandaavversaria e proponendo domanda riconvenzionale di condanna dell’attoreal pagamento del corrispettivo residuo di euro 5.618,19.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] hacondannato la società convenuta al risarcimento dei danni in misura dieuro 28.019,63, ha rigettato la domanda riconvenzionale ed hacondannato la società alla rifusione delle spese processuali.Impugnata detta sentenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella resistenzadi [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n.735/2021 pubblicata il 07.04.2021, in riforma della decisione di primogrado, ha rigettato la domanda dell’attore e ha condannato quest’ultimo alpagamento delle spese del doppio grado di giudizio.Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevatedall’appellante soltanto in sede di gravame fossero tardive e che, in ognicaso, non vi fosse prova né del carattere difettoso degli interventi diriparazione effettuati né del nesso di causalità tra gli stessi e i guastisuccessivi che avevano interessato il motore oggetto di causa.Numero registro generale 21686/2021Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 8567/2026Data pubblicazione 06/04/2026Antonio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte d’appello sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: ex art. 360, n. 5, c.p.c. peromesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le partiovvero l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] di non aver effettuato gli interventi sulmezzo del Sig. [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto delle regole della tecnica ex art.1176, comma secondo, c.c.In particolare, secondo il ricorrente, era erronea la decisione impugnata,nella parte in cui aveva escluso la prova della sussistenza di un nessocausale tra gli interventi eseguiti dalla società sul motore ed i successiviguasti dello stesso, e ciò alla luce delle ammissioni dell’appaltatrice, laquale aveva più volte dichiarato di essersi limitata ad eseguire leriparazioni richieste dal committente nella consapevolezza che, data lavetustà del motore, esse non fossero risolutive.

Al contrario, nonessendovi prova che la società avesse avvertito la controparte di taleinidoneità, non poteva ritenersi che la stessa fosse esente daresponsabilità per aver operato quale nudus minister di un soggetto nonqualificato tecnicamente, come il committente.2.

Il secondo motivo è rubricato come segue: ex art. 360, n. 5, c.p.c. peromesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le partiovvero il riconoscimento ex art. 1667 c.c. per fatti concludenti dei vizi daparte di [OSCURATO:PERSONA].In particolare, a dire del ricorrente, avendo la controparte eseguito gliultimi due interventi sul mezzo senza addebitare costi ulteriori, se non peri pezzi che in precedenza non erano stati sostituiti, la società avevaimplicitamente riconosciuto la sussistenza dei vizi, con conseguenteNumero registro generale 21686/2021Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 8567/2026Data pubblicazione 06/04/2026sorgere di una nuova ed autonoma obbligazione di garanzia svincolata daitermini di decadenza e di prescrizione e con esonero per il committentedall’onere di provare i danni ed il nesso di causalità tra gli stessi e lepregresse riparazioni.3.

Il terzo motivo è rubricato come segue: ex art. 360, n. 5, c.p.c. peromesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le partiovvero la contestazione ex art. 1667 c.c. delle opere eseguite da DieselCar sul mezzo del Sig. [OSCURATO:PERSONA] effettuata da quest'ultimo tramitelettera del 05.06.2012.A dire del ricorrente, la Corte d’appello, nell’affermare che il committentenon aveva mai contestato vizi e difformità delle opere eseguite dallacontroparte, non aveva tenuto conto della lettera inviata il 05.06.2012 dalsuo difensore; tale fatto, invece, era decisivo, in quanto costituivapresupposto per l’esercizio dell’azione di garanzia ex art. 1667 c.c.I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sonoinfondati.Deve premettersi che, in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di unvizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice dilegittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicendaprocessuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo,sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale,delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in viaesclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, diassumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adessi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su unasserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto diNumero registro generale 21686/2021Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 8567/2026Data pubblicazione 06/04/2026causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzionegiuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza,se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione dellavertenza.

Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanticon quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omessoesame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminatesiano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali ilconvincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi privadi base (cfr.: Cass. n. 9368/2006; in senso conforme, si vedano, tra lealtre: Cass. n. 14973/2006; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 25608/2013;Cass. n. 21223/2018).Ebbene, a nessuno dei fatti di cui si assume l’omesso esame può essereInvero, la Corte d’appello di Bologna, dopo aver rilevato l’esitocontrastante delle prove dichiarative assunte in ordine alla ricostruzionedello stesso oggetto del contratto intercorso tra le parti, ha ritenutoinfondata la domanda risarcitoria proposta dal committente, fondando, insostanza, la decisione sulle seguenti argomentazioni: «Tanto premesso,non è stato dimostrato che le prestazioni eseguite dall'officina [OSCURATO:PERSONA] sianorisultate difettose o parziali, secondo quanto assume [OSCURATO:PERSONA], né tantopuò dedursi dal mero dato delle fusioni occorse al motore dell'autogru,rilevato che gli interventi effettuati dalla società [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto adoggetto parti e componenti diverse dell'autogru, che peraltro aveva unchilometraggio importante (1.073.078 km), e non v'è prova che i guastimanifestatisi siano conseguenza di difettosità delle riparazioni eseguite daDiesel».Inoltre, la Corte distrettuale ha ritenuto inammissibili, siccome tardive, leeccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dall’appaltatrice soltantoin grado di appello.Numero registro generale 21686/2021Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 8567/2026Data pubblicazione 06/04/2026Pertanto, gli elementi di cui il giudice del merito ha rilevato la mancataprova sono due: 1) la sussistenza dei vizi; 2) la sussistenza del nessocausale tra le opere eseguite ed i successivi guasti.Quanto a quest’ultimo elemento, la Corte d’appello ha ulteriormenterilevato che l’attore, in seguito all’intervento eseguito da altro riparatore diParma, «apprese che la mancata sostituzione di determinati elementi(nella specie dello scambiatore di calore) era stata causa della nuovafusione del motore» ed ha aggiunto quanto segue: «Di tanto peròTamburrino non ha fornito alcuna prova né tantomeno ha dimostrato che iguasti manifestatisi siano conseguenza di parzialità o difettosità degliinterventi eseguiti da [OSCURATO:PERSONA], né è possibile desumerlo in alcun modo dailavori riportati nella fattura dell’officina di Parma, cui il [OSCURATO:PERSONA] sirivolse, dopo i ripetuti interventi della [OSCURATO:PERSONA] ed a distanza di circa dueanni».Ora, tanto le asserite ammissioni circa la coscienza soggettiva delcarattere non risolutivo degli interventi eseguiti, quanto il pretesoriconoscimento dei vizi per facta concludentia riguardano, al più, ilcarattere difettoso ed incompleto degli interventi stessi, ma non sonoidonei ad incidere sulla prova del nesso di causalità, che opera su un pianotecnico e oggettivo, indipendentemente dalle valutazioni soggettivedell’appaltatore.Quanto, poi, alla lettera del difensore del committente, essa non ha valoredi prova né della sussistenza dei vizi, né del nesso di causalità.Anche la questione concernente l’asserito inadempimento dell’appaltatriceal dovere di informare il committente dell’insufficienza, ai fini dellariparazione del mezzo, delle opere da lui richieste è eccentrica rispettoall’accertamento del nesso causale.Quanto, in particolare, alla tesi concernente l’implicito riconoscimento deivizi avvenuto mediante l’esecuzione del terzo e del quarto intervento, chesi assumono svolti rispettivamente «per puro spirito collaborativo senzaNumero registro generale 21686/2021Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 8567/2026Data pubblicazione 06/04/2026alcun riconoscimento o assunzione di responsabilità da parte dell'odiernaconvenuta» e «al mero scopo di salvaguardare il rapporto con il cliente,ma senza implicazioni di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]», deve rilevarsi chedetta tesi si fonda su un fatto storico, costituito dalla spontaneaesecuzione delle riparazioni alle condizioni indicate dalla parte, nonchésull’interpretazione della volontà della parte, da esso desumibile.Ora, se il punto non preso in esame ai fini della decisione è costituito nonsoltanto dal fatto storico, ma anche dalla sua valutazione come indicedella volontà della parte di far sorgere un’autonoma obbligazione digaranzia, ciò esula dal disposto dell’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c.Infatti, come è stato precisato (cfr.: Cass. n. 22218/2023), costituisce un"fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non una"questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico enormativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanzanaturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass.n. 22397/2019; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez.

Un., n. 5745/2015;Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014).

Non costituiscono, viceversa,"fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamatanorma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzionidifensive (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017); gli elementiistruttori (Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014); una moltitudine di fatti ecircostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n.21439/2015; v. in particolare Cass. n. 27415/2018), sicché sonoinammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigmanormativo a questi ultimi profili.È pertanto evidente che il fatto storico in questione non abbia, in sé,carattere decisivo con un grado di certezza, necessitando comunque dellamediazione di un’attività interpretativa favorevole alla tesi del ricorrente,onde essere utilizzato ai fini della decisione nel senso da lui auspicato.Numero registro generale 21686/2021Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 8567/2026Data pubblicazione 06/04/2026In ogni caso, le circostanze che si assumono non considerate dalla Corted’appello non hanno carattere decisivo anche perché esse devono essererapportate agli ulteriori elementi indicati in senso contrario nella sentenzaimpugnata, quali la vetustà del motore e il fattore temporale.2.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 3.600,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 735/2021depositata il 07/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di ReggioEmilia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., assumendo che quest’ultima, incaricata dieffettuare lavori di riparazione del motore di un’autogru di proprietàdell’attore, vi aveva provveduto in maniera incompleta e superficiale,Numero registro generale 21686/2021Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 8567/2026Data pubblicazione 06/04/2026sicché il motore aveva continuato a guastarsi ed erano rimasti senza esitopositivo i quattro interventi eseguiti dalla società sul mezzo, fino aquando, rivoltosi l’attore ad un altro riparatore, quest’ultimo avevasostituito pezzi non oggetto degli interventi precedenti, risolvendo così ilproblema. Tra il primo e il secondo intervento il mezzo aveva percorso8.500 km., tra il secondo e il terzo ne aveva percorsi 3.000, tra il terzo e ilquarto la distanza percorsa era stata di 6.000 km. e, tra il quartointervento e l’ultimo guasto, il mezzo aveva percorso 95.000 km. ed eranotrascorsi circa due anni.Tanto premesso, l’attore ha concluso domandando accertarsi laresponsabilità contrattuale della società convenuta e condannarsi la stessaal risarcimento dei danni per euro 44.168,74.La convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domandaavversaria e proponendo domanda riconvenzionale di condanna dell’attoreal pagamento del corrispettivo residuo di euro 5.618,19.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] hacondannato la società convenuta al risarcimento dei danni in misura dieuro 28.019,63, ha rigettato la domanda riconvenzionale ed hacondannato la società alla rifusione delle spese processuali.Impugnata detta sentenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella resistenzadi [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n.735/2021 pubblicata il 07.04.2021, in riforma della decisione di primogrado, ha rigettato la domanda dell’attore e ha condannato quest’ultimo alpagamento delle spese del doppio grado di giudizio.Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevatedall’appellante soltanto in sede di gravame fossero tardive e che, in ognicaso, non vi fosse prova né del carattere difettoso degli interventi diriparazione effettuati né del nesso di causalità tra gli stessi e i guastisuccessivi che avevano interessato il motore oggetto di causa.Numero registro generale 21686/2021Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 8567/2026Data pubblicazione 06/04/2026Antonio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte d’appello sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: ex art. 360, n. 5, c.p.c. peromesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le partiovvero l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] di non aver effettuato gli interventi sulmezzo del Sig. [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto delle regole della tecnica ex art.1176, comma secondo, c.c.In particolare, secondo il ricorrente, era erronea la decisione impugnata,nella parte in cui aveva escluso la prova della sussistenza di un nessocausale tra gli interventi eseguiti dalla società sul motore ed i successiviguasti dello stesso, e ciò alla luce delle ammissioni dell’appaltatrice, laquale aveva più volte dichiarato di essersi limitata ad eseguire leriparazioni richieste dal committente nella consapevolezza che, data lavetustà del motore, esse non fossero risolutive. Al contrario, nonessendovi prova che la società avesse avvertito la controparte di taleinidoneità, non poteva ritenersi che la stessa fosse esente daresponsabilità per aver operato quale nudus minister di un soggetto nonqualificato tecnicamente, come il committente.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: ex art. 360, n. 5, c.p.c. peromesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le partiovvero il riconoscimento ex art. 1667 c.c. per fatti concludenti dei vizi daparte di [OSCURATO:PERSONA].In particolare, a dire del ricorrente, avendo la controparte eseguito gliultimi due interventi sul mezzo senza addebitare costi ulteriori, se non peri pezzi che in precedenza non erano stati sostituiti, la società avevaimplicitamente riconosciuto la sussistenza dei vizi, con conseguenteNumero registro generale 21686/2021Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 8567/2026Data pubblicazione 06/04/2026sorgere di una nuova ed autonoma obbligazione di garanzia svincolata daitermini di decadenza e di prescrizione e con esonero per il committentedall’onere di provare i danni ed il nesso di causalità tra gli stessi e lepregresse riparazioni.3. Il terzo motivo è rubricato come segue: ex art. 360, n. 5, c.p.c. peromesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le partiovvero la contestazione ex art. 1667 c.c. delle opere eseguite da DieselCar sul mezzo del Sig. [OSCURATO:PERSONA] effettuata da quest'ultimo tramitelettera del 05.06.2012.A dire del ricorrente, la Corte d’appello, nell’affermare che il committentenon aveva mai contestato vizi e difformità delle opere eseguite dallacontroparte, non aveva tenuto conto della lettera inviata il 05.06.2012 dalsuo difensore; tale fatto, invece, era decisivo, in quanto costituivapresupposto per l’esercizio dell’azione di garanzia ex art. 1667 c.c.I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sonoinfondati.Deve premettersi che, in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di unvizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice dilegittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicendaprocessuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo,sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale,delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in viaesclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, diassumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adessi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su unasserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto diNumero registro generale 21686/2021Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 8567/2026Data pubblicazione 06/04/2026causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzionegiuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza,se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione dellavertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanticon quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omessoesame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminatesiano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali ilconvincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi privadi base (cfr.: Cass. n. 9368/2006; in senso conforme, si vedano, tra lealtre: Cass. n. 14973/2006; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 25608/2013;Cass. n. 21223/2018).Ebbene, a nessuno dei fatti di cui si assume l’omesso esame può essereInvero, la Corte d’appello di Bologna, dopo aver rilevato l’esitocontrastante delle prove dichiarative assunte in ordine alla ricostruzionedello stesso oggetto del contratto intercorso tra le parti, ha ritenutoinfondata la domanda risarcitoria proposta dal committente, fondando, insostanza, la decisione sulle seguenti argomentazioni: «Tanto premesso,non è stato dimostrato che le prestazioni eseguite dall'officina [OSCURATO:PERSONA] sianorisultate difettose o parziali, secondo quanto assume [OSCURATO:PERSONA], né tantopuò dedursi dal mero dato delle fusioni occorse al motore dell'autogru,rilevato che gli interventi effettuati dalla società [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto adoggetto parti e componenti diverse dell'autogru, che peraltro aveva unchilometraggio importante (1.073.078 km), e non v'è prova che i guastimanifestatisi siano conseguenza di difettosità delle riparazioni eseguite daDiesel».Inoltre, la Corte distrettuale ha ritenuto inammissibili, siccome tardive, leeccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dall’appaltatrice soltantoin grado di appello.Numero registro generale 21686/2021Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 8567/2026Data pubblicazione 06/04/2026Pertanto, gli elementi di cui il giudice del merito ha rilevato la mancataprova sono due: 1) la sussistenza dei vizi; 2) la sussistenza del nessocausale tra le opere eseguite ed i successivi guasti.Quanto a quest’ultimo elemento, la Corte d’appello ha ulteriormenterilevato che l’attore, in seguito all’intervento eseguito da altro riparatore diParma, «apprese che la mancata sostituzione di determinati elementi(nella specie dello scambiatore di calore) era stata causa della nuovafusione del motore» ed ha aggiunto quanto segue: «Di tanto peròTamburrino non ha fornito alcuna prova né tantomeno ha dimostrato che iguasti manifestatisi siano conseguenza di parzialità o difettosità degliinterventi eseguiti da [OSCURATO:PERSONA], né è possibile desumerlo in alcun modo dailavori riportati nella fattura dell’officina di Parma, cui il [OSCURATO:PERSONA] sirivolse, dopo i ripetuti interventi della [OSCURATO:PERSONA] ed a distanza di circa dueanni».Ora, tanto le asserite ammissioni circa la coscienza soggettiva delcarattere non risolutivo degli interventi eseguiti, quanto il pretesoriconoscimento dei vizi per facta concludentia riguardano, al più, ilcarattere difettoso ed incompleto degli interventi stessi, ma non sonoidonei ad incidere sulla prova del nesso di causalità, che opera su un pianotecnico e oggettivo, indipendentemente dalle valutazioni soggettivedell’appaltatore.Quanto, poi, alla lettera del difensore del committente, essa non ha valoredi prova né della sussistenza dei vizi, né del nesso di causalità.Anche la questione concernente l’asserito inadempimento dell’appaltatriceal dovere di informare il committente dell’insufficienza, ai fini dellariparazione del mezzo, delle opere da lui richieste è eccentrica rispettoall’accertamento del nesso causale.Quanto, in particolare, alla tesi concernente l’implicito riconoscimento deivizi avvenuto mediante l’esecuzione del terzo e del quarto intervento, chesi assumono svolti rispettivamente «per puro spirito collaborativo senzaNumero registro generale 21686/2021Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 8567/2026Data pubblicazione 06/04/2026alcun riconoscimento o assunzione di responsabilità da parte dell'odiernaconvenuta» e «al mero scopo di salvaguardare il rapporto con il cliente,ma senza implicazioni di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]», deve rilevarsi chedetta tesi si fonda su un fatto storico, costituito dalla spontaneaesecuzione delle riparazioni alle condizioni indicate dalla parte, nonchésull’interpretazione della volontà della parte, da esso desumibile.Ora, se il punto non preso in esame ai fini della decisione è costituito nonsoltanto dal fatto storico, ma anche dalla sua valutazione come indicedella volontà della parte di far sorgere un’autonoma obbligazione digaranzia, ciò esula dal disposto dell’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c.Infatti, come è stato precisato (cfr.: Cass. n. 22218/2023), costituisce un"fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non una"questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico enormativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanzanaturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass.n. 22397/2019; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez. Un., n. 5745/2015;Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa,"fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamatanorma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzionidifensive (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017); gli elementiistruttori (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); una moltitudine di fatti ecircostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n.21439/2015; v. in particolare Cass. n. 27415/2018), sicché sonoinammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigmanormativo a questi ultimi profili.È pertanto evidente che il fatto storico in questione non abbia, in sé,carattere decisivo con un grado di certezza, necessitando comunque dellamediazione di un’attività interpretativa favorevole alla tesi del ricorrente,onde essere utilizzato ai fini della decisione nel senso da lui auspicato.Numero registro generale 21686/2021Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 8567/2026Data pubblicazione 06/04/2026In ogni caso, le circostanze che si assumono non considerate dalla Corted’appello non hanno carattere decisivo anche perché esse devono essererapportate agli ulteriori elementi indicati in senso contrario nella sentenzaimpugnata, quali la vetustà del motore e il fattore temporale.2. Alla luce di quanto precede, il ricorso va disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 3.600,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 08567/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris