CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 32148/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TENZA sul ricorso iscritto al n.12725/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. S.A.S., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB. REG. TOSCANA, N. 2075/2015 , depositata il23/11/2015; Litisconsorzio necessario – omessa integrazione del contraddittorio - inammissibilità udita la relazione svolta nella pubblica udienza del20 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto in via principale dichiararsi inammissibile il ricorso e, in via subordinata, riportandosi alle conclusioni già rassegnate in precedenza, l’estinzione del giudiziocon spese a carico di chi le ha anticipate quanto a [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto del ricorso per gli altri ricorrenti; sentito l’Avv ocato dello [OSCURATO:PERSONA] , per l ’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA]. s.a.s. ed i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Conquest’ultima la C.t.r., previa riunione, ha rigettato i separati appelli spiegati dalla società e dai due soci ( ed anche dalla terza socia , [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), avverso la sentenza della C.t.p. che , a propria volta, aveva rigettato i ricorsi spiegati avverso l’avviso di accertamento (n. T8P010702671)con il quale, per l’anno di imposta 2006 , l’Ufficio aveva accertato in capo all ’ente maggiori ricavi non dichiarati per euro 373.000,00.L’Ufficio rilevava che la società aveva venduto sei immobili destinati a civile abitazione occultando parte del prezzo percepito per quattro di essi; evidenziava sul punto che era emerso uno scostamento considerevole tra i valori dichiarati e i valori «normali». 2. La C.t.r., confermando la sentenza di primo grado, affermava che la valutazione dell’Amministrazione era sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti, a fronte delle quali i contribuenti non avevano provato l’esistenza di situazioni oggettive tali da rendere necessaria la vendita a prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato. 3. [OSCURATO:PERSONA] depositavaistanza di sospensione del processo ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018,dichiarando di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento della prima rata come da documentazione allegata. Di seguito, l ’Agenzia delle entrate chiedeva l’ estinzione parziale confermando che la medesima aveva aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 119 del 2018e chiedeva per gli altri contribuenti la decisione nel merito. 4. Con ordinanza interlocutoria n. 4695 del 2024 questa Corte rilevava che dalla sentenza impugnata– sia nell’intestazione che nella esposizione dei fatti –risultava che il giudizio di secondo grado si era svoltoanche nel contraddittorio del la terz a soci a , [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . e che quest’ultima eralitisconsorte necessaria in virtù del principio per il quale l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 t.u.i.r., e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci. Per l’effetto, ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazionee rinviava a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve rilevarsi l’estinzione parziale del giudizio con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] DiMaggio, la quale ha ade rito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 ed ha provveduto a l pagamento della prima ra t a come confermato anche dalla controricorrente. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi previsti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. I nvece , essere dichiarata la cessazione dellamateria del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083). 2. Il giudizio prosegue nei confronti della società e di [OSCURATO:PERSONA] non hanno definito la lite. 2.1. Va rilevato, tuttavia,che l e parti hanno omesso di depositate l’atto di integrazione del contraddittorio ex art. 371-bis cod. proc. civ. Detta disposizione impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato ( cfr. Cass. 02/08/2018, n. 20443, Cass.25/01/2017, n. 1930). 2.2. Prima ancora,le parti non hanno nemmeno dato prova di aver ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio. Pertanto, ricorrendo l'ipotesi più radicale dell'inottemperanza all'ordine impartito da questa Corte il ricorso va dichiarato inammissibile.Infatti, l’inosservanza, anche solo parziale, dell'ordine di integrazione del contraddittorio determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e non l'improcedibilità dello stesso ex art. 371-biscod. proc. civ., che si riferisce, invece, al difetto del successivo adempimento del deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, debitamente notificato» (Cas s. 17/08/2022, n. 24834, Cass.02/04/2019, n. 9097, Cass. 25/0172017, n. 1930). 3. Le spese restano a carico di chi le ha anticipateex art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018 nel rapporto tra laricorrente che ha definito la lite e l’Agenzia delle entrate e restano integralmente compensate tra le altre partiin ragione dell’andamento del giudizio. 4.In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano,quanto alla sola [OSCURATO:PERSONA], i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabileai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tanteCass. 18/01/2022, n. 1420). P.Q.M Dichiara estinto il giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle entratee pone le relative spese a carico di chi le ha anticipate ; dichiara inammissibile il ricorso proposto dalle altre partie compensate le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA] co. S.a.s. e di [OSCURATO:PERSONA] , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto Cos