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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:689
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 3 settembre 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 235/25 [Villeme] ( i ) GC contro [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (INSS) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Cataluña (Corte superiore di giustizia della Catalogna, Spagna)] « Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Nozione di “condizioni di occupazione e di lavoro” – Versamenti effettuati da un regime pubblico di previdenza sociale – Articolo 5 – Soluzioni ragionevoli – Agente di polizia locale – Concessione di una pensione di invalidità permanente totale in relazione allo svolgimento di tutti i compiti della sua professione abituale o dei suoi compiti essenziali a causa di una malattia non professionale – Incompatibilità del beneficio di tale pensione con le funzioni di servizio attivo modulato – Eccezione relativa al riconoscimento alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, del diritto al lavoro »

I. Introduzione

1. GC, che esercita la professione abituale di agente di polizia locale, percepisce una pensione di invalidità permanente totale, concessa a seguito del riconoscimento della sua inidoneità a svolgere tutti i compiti di tale professione o i suoi compiti essenziali.

Egli è stato quindi assegnato dal suo datore di lavoro al regime del «servizio attivo modulato», nel cui ambito svolge compiti amministrativi e di assistenza civica diversi da quelli che hanno dato luogo alla dichiarazione di invalidità.

Ritenendo che l’esercizio di siffatte funzioni fosse incompatibile con il beneficio di tale pensione, l’[OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«INSS») (Istituto nazionale della previdenza sociale, Spagna) ha proposto un ricorso contro [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ai giudici nazionali.

2. In che misura la direttiva 2000/78/CE ( 2 ), letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e della [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a [OSCURATO:PERSONA] il 13 dicembre 2006 ( 3 ) e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009 ( 4 ) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] dell’ONU»), induce a ritenere che l’assegnazione al regime del servizio attivo modulato sia tale da costituire un provvedimento appropriato nell’ambito delle soluzioni ragionevoli, ai sensi dell’articolo 5 della stessa direttiva, che consente quindi al lavoratore interessato di cumulare una pensione di invalidità permanente totale con la prosecuzione della sua attività professionale di agente di polizia locale? È questa, in sostanza, la questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Cataluña (Corte superiore di giustizia della Catalogna, Spagna).

3. La presente causa, che si inserisce nel solco delle sentenze HR Rail ( 5 ) e [OSCURATO:PERSONA] ( 6 ), condurrà la Corte a precisare la portata dell’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, derivante dal diritto dell’Unione e interpretato conformemente alla [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU, di garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro delle persone con disabilità, in particolare agevolandone il mantenimento nel posto di lavoro, anche quando hanno acquisito una disabilità durante il loro impiego.

II. Contesto normativo A. Diritto internazionale

4. [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU enuncia quanto segue, alla lettera e) del suo preambolo: «Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri».

5. Ai sensi dell’articolo 1 di tale convenzione, rubricato «Scopo»: «Scopo della presente convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri».

6. L’articolo 2 di detta convenzione, intitolato «Definizioni», così dispone: «Ai fini della presente convenzione: (…) per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo.

Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole; per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento o l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali; (…)».

7. L’articolo 5 della medesima convenzione, intitolato «Uguaglianza e non discriminazione», al suo paragrafo 3 stabilisce quanto segue: «Al fine di promuovere l’uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli [OSCURATO:PERSONA] parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli».

8. L’articolo 27 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU, intitolato «Lavoro e occupazione», al paragrafo 1 così recita: «[OSCURATO:PERSONA] parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, inclusivo e accessibile alle persone con disabilità. [OSCURATO:PERSONA] parti garantiscono e favoriscono l’esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno acquisito una disabilità durante l’impiego, prendendo appropriate iniziative, anche legislative, in particolare al fine di:

a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro; (…)

e) promuovere opportunità di impiego e l’avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l’assistenza nella ricerca, nell’ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nel reinserimento nello stesso; (…)

g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico; (…)

i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro; (…)».

B. Diritto dell’Unione

9. Ai sensi dei considerando 13, 16, 18, 20, 21 e 28 della direttiva 2000/78: «(13) La presente direttiva non si applica ai regimi di sicurezza sociale e di protezione sociale le cui prestazioni non sono assimilate ad una retribuzione, nell’accezione data a tale termine ai fini dell’applicazione dall’artico[lo] 141 del trattato CE, e nemmeno ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dallo Stato allo scopo di dare accesso al lavoro o di salvaguardare posti di lavoro. (…) (16) La messa a punto di misure per tener conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo importante nel combattere la discriminazione basata sull’handicap. (…) (18) La presente direttiva non può avere l’effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi. (…) (20) È opportuno prevedere misure appropriate, ossia misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell’handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento. (21) Per determinare se le misure in questione danno luogo a oneri finanziari sproporzionati, è necessario tener conto in particolare dei costi finanziari o di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell’organizzazione o dell’impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni. (…) (28) La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando liberi gli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. (…)».

10. A norma dell’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Obiettivo»: «La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli [OSCURATO:PERSONA] membri il principio della parità di trattamento».

11. L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Nozione di discriminazione», ai paragrafi 1 e 2 è così formulato: «1.

Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;

b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:

i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; o che ii) nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all’articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi».

12. L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», al paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, enuncia quanto segue: «1.

Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene: (…)

c) all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione. (…)

3. La presente direttiva non si applica ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dai regimi statali o da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi statali di sicurezza sociale o di protezione sociale».

13. L’articolo 5 della direttiva 2000/78, intitolato «Soluzioni ragionevoli per i disabili», così dispone: «Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli.

Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato.

Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro interessato a favore dei disabili».

14. L’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Azione positiva e misure specifiche», prevede quanto segue: «1.

Allo scopo di assicurare completa parità nella vita professionale, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1.

2. Quanto ai disabili, il principio della parità di trattamento non pregiudica il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di mantenere o adottare disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro né alle misure intese a creare o mantenere disposizioni o strumenti al fine di salvaguardare o promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro».

15. L’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Requisiti minimi», al paragrafo 1, è così formulato: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle previste nella presente direttiva».

C. Diritto spagnolo 1.

LGSS

16. L’articolo 194 della [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (legge generale in materia di sicurezza sociale), nella versione consolidata approvata dal [OSCURATO:PERSONA] 8/2015 (regio decreto legislativo 8/2015), del 30 ottobre 2015 ( 7 ) (in prosieguo: la «LGSS»), quale risulta dalla ventiseiesima disposizione transitoria, ai paragrafi 2 e 4 enuncia quanto segue: «2.

In caso di infortunio, professionale o non professionale, per professione abituale si intende la professione normalmente svolta dal lavoratore al momento dell’infortunio.

In caso di malattia, professionale o non professionale, per professione abituale si intende la professione alla quale il lavoratore dedicava la sua attività principale nel periodo precedente all’inizio dell’invalidità come stabilita dalla normativa. (…)

4. Per invalidità permanente totale per la professione abituale si intende l’incapacità che impedisca al lavoratore di svolgere tutti i compiti di tale professione o i suoi compiti essenziali, fermo restando che il lavoratore può dedicarsi a un’altra diversa professione».

17. Ai sensi dell’articolo 196, paragrafo 2, primo comma, di tale legge: «La prestazione economica corrispondente all’invalidità permanente totale consiste in una pensione vitalizia, che può essere eccezionalmente sostituita da un’indennità forfettaria quando il beneficiario abbia meno di 60 anni».

18. L’articolo 198, paragrafo 1, primo comma, di detta legge prevede quanto segue: «In caso di invalidità permanente totale, la pensione vitalizia corrispondente è compatibile con la retribuzione di cui può beneficiare il lavoratore nella stessa impresa o in un’altra diversa da questa, purché le funzioni non coincidano con quelle che hanno dato luogo all’invalidità permanente totale».

2. Normativa relativa al servizio attivo modulato della polizia locale della Catalogna

19. L’articolo 43 della Ley 16/1991 de las [OSCURATO:PERSONA] (legge n. 16/1991 relativa alla polizia locale), del 10 luglio 1991 ( 8 ), adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] de Cataluña (Comunità autonoma della Catalogna, Spagna) (in prosieguo: la «legge n. 16/1991»), intitolato «Servizio attivo modulato», così dispone: «1.

I membri della polizia locale per i quali, in base a perizia medica o per ragioni di età (che non sarà inferiore in alcun caso a 57 anni), si riduce la capacità di svolgere il servizio ordinario sono assegnati al regime di servizio attivo modulato, conformemente ai termini del rispettivo regolamento comunale.

2. In linea generale, i membri della polizia locale svolgono il servizio attivo modulato nello stesso corpo cui appartengono, esercitando altre funzioni, conformemente alla loro categoria; qualora ciò non sia possibile, sia per mancanza di posti, sia per motivi di invalidità propria, possono essere assegnati alla prestazione di servizi complementari adeguati alla loro categoria presso altri posti di lavoro della stessa amministrazione locale.

3. Il passaggio al servizio attivo modulato non comporta alcuna diminuzione della retribuzione di base o del grado individuale degli interessati».

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

20. GC, la cui professione abituale è quella di agente di polizia locale, beneficia dal 14 giugno 2018 di una pensione per invalidità permanente totale derivante da una malattia non professionale ( 9 ).

A causa della riduzione delle sue capacità fisiche, dal 1º dicembre 2020 è stato assegnato al regime del «servizio attivo modulato» («segunda actividad»), nell’ambito del quale continua a prestare servizio nel corpo della polizia locale.

Ormai incaricato di compiti amministrativi e di assistenza civica, GC è dispensato dai compiti che richiedono uno sforzo fisico e non svolge più funzioni di sicurezza pubblica.

Tale assegnazione è stata accompagnata da una riduzione della sua retribuzione connessa alla cessazione delle integrazioni relative al lavoro notturno e durante i fine settimana.

Inoltre, GC è stato inquadrato in una categoria professionale di livello C1, inferiore a quella corrispondente alle sue originarie funzioni.

21. Il 10 marzo 2021 l’INSS ha proposto un ricorso contro [OSCURATO:PERSONA] dinanzi allo Juzgado de lo [OSCURATO:PERSONA] n. 3 de Girona (Tribunale del lavoro n. 3 di Girona, Spagna), inteso a far dichiarare l’incompatibilità della pensione di invalidità permanente totale riconosciuta a quest’ultimo con lo svolgimento di funzioni di servizio attivo modulato, richiedendo allo stesso il rimborso di tale pensione per un importo pari a quello percepito fino alla data del ricorso, nonché a quello percepito nel corso del procedimento.

Con sentenza del 13 febbraio 2024, tale tribunale ha accolto detto ricorso e ha disposto la sospensione del versamento della pensione di GC fino a che quest’ultimo fosse rimasto assegnato al servizio attivo modulato, condannandolo a rimborsare gli importi ricevuti a titolo di tale pensione fino alla data di detta sentenza, vale a dire EUR 41 955,84, nonché quelli percepiti fino alla regolarizzazione della prestazione.

22. GC ha interposto appello avverso detta sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Cataluña (Corte superiore di giustizia della Catalogna), giudice del rinvio.

A sostegno del proprio appello, egli ha riconosciuto che, secondo la giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), che interpreta la normativa nazionale in materia di previdenza sociale, il beneficio di una pensione di invalidità permanente totale concessa per la professione abituale di agente di polizia locale è incompatibile con l’esercizio di una funzione retribuita svolta in regime di servizio attivo modulato, anche se le funzioni esercitate differiscono da quelle che hanno dato luogo al riconoscimento dell’invalidità (in prosieguo: la «giurisprudenza nazionale di cui trattasi»).

GC ha tuttavia sostenuto che tale giurisprudenza è contraria agli articoli 1, 3 e 7 della direttiva 2000/78 nonché agli articoli 5 e 27 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU.

Di conseguenza, egli ha chiesto l’annullamento della sentenza medesima per il motivo che la dichiarazione di incompatibilità della sua pensione con lo svolgimento di funzioni nell’ambito del servizio attivo modulato nonché la domanda di rimborso di tale pensione costituivano una discriminazione fondata sulla disabilità.

Dinanzi a tale giudice, l’INSS, dal canto suo, ha sostenuto che la sentenza dello Juzgado de lo [OSCURATO:PERSONA] n. 3 de Girona (Tribunale del lavoro n. 3 di Girona) doveva essere confermata, in quanto la controversia era già stata definita dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema).

23. Il giudice del rinvio afferma, in primo luogo, di nutrire dubbi quanto all’applicabilità della direttiva 2000/78 al procedimento principale.

A tal riguardo, detto giudice rileva che, secondo la giurisprudenza nazionale di cui trattasi, un lavoratore al quale sia stata riconosciuta una pensione di invalidità permanente totale deve cessare di esercitare la propria attività di agente di polizia per continuare a beneficiare di tale prestazione, ponendo quindi fine al suo rapporto di pubblico impiego.

Secondo detta giurisprudenza, una siffatta cessazione di attività potrebbe essere imposta nel caso in cui l’agente di polizia lavori già in regime di servizio attivo modulato, anche quando tale cambiamento di funzioni sia accompagnato da una riduzione della sua retribuzione, come nel caso di specie.

In tali circostanze, detto giudice ritiene che le garanzie previste dalla direttiva in parola possano trovare applicazione, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della stessa, dal momento che un siffatto obbligo riguarda le condizioni di occupazione e di lavoro, tra cui è incluso il licenziamento inteso come qualsiasi cessazione del contratto di lavoro non voluta dal lavoratore.

24. Il suddetto giudice sottolinea altresì che, nel diritto nazionale, la pensione di invalidità permanente totale ha la finalità di compensare la perdita di reddito derivante dall’impossibilità, per il lavoratore dichiarato inidoneo, di continuare a svolgere i compiti propri della sua professione abituale.

Tale pensione vitalizia, versata nell’ambito del regime pubblico di previdenza sociale, sarebbe calcolata sulla base dei contributi corrispondenti alle retribuzioni percepite dall’interessato nel corso degli ultimi 96 mesi, divisi per 112, ai quali si applica, in linea generale, un’aliquota del 55%.

Pertanto, si potrebbe ritenere, ai fini dell’articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva, che la pensione di invalidità permanente totale sia versata al beneficiario in ragione della sua attività professionale presso il suo datore di lavoro, cosicché la medesima direttiva sarebbe applicabile al procedimento principale.

25. In secondo luogo, nell’ipotesi in cui la direttiva 2000/78 trovasse applicazione nel caso di specie, lo stesso giudice ritiene, anzitutto, che un lavoratore quale GC possa essere considerato un «disabile» ai sensi della giurisprudenza della Corte ( 10 ).

A tal riguardo, detto giudice espone che quest’ultimo, poiché presenta una limitazione fisica cronica che gli impedisce di svolgere le sue funzioni abituali di sicurezza pubblica, è stato dichiarato beneficiario di una pensione di invalidità permanente totale.

26. Inoltre, nell’ambito del servizio attivo modulato, GC si limiterebbe a esercitare compiti amministrativi e di assistenza civica, senza svolgere funzioni di sicurezza pubblica.

Egli avrebbe quindi smesso di percepire integrazioni retributive, subendo al contempo un declassamento per quanto riguarda la categoria professionale alla quale è ormai assegnato.

27. Infine, conformemente alla giurisprudenza nazionale di cui trattasi, occorrerebbe disporre la sospensione della pensione di GC e il rimborso di tutte le somme già percepite a tale titolo.

Infatti, benché i compiti che egli svolge nell’ambito del regime di servizio attivo modulato siano diversi da quelli che hanno determinato il riconoscimento della sua invalidità permanente totale e nonostante l’importo della sua pensione corrisponda a circa la metà della sua precedente retribuzione, il beneficio di detta pensione sarebbe incompatibile con lo stipendio percepito per le sue nuove funzioni.

Ne conseguirebbe che tale lavoratore disabile dovrebbe rinunciare o al suo posto di pubblico impiego, quale ora occupa, o al beneficio della pensione che gli è stata concessa.

28. Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che la giurisprudenza nazionale di cui trattasi potrebbe pregiudicare l’effetto utile dell’articolo 5 della direttiva 2000/78, interpretato in conformità degli articoli 21 e 26 della Carta nonché dell’articolo 2 e dell’articolo 27, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU.

Infatti, tali disposizioni sarebbero volte a favorire, per quanto possibile, l’inserimento professionale delle persone con disabilità prevenendo gli svantaggi e le esclusioni dal mercato del lavoro a causa della loro disabilità.

Orbene, una giurisprudenza nazionale la quale obblighi un lavoratore disabile, che sia stato assegnato a mansioni diverse, con correlata riduzione retributiva, a rinunciare a tale impiego per poter continuare a percepire la sua pensione di invalidità permanente totale potrebbe costituire una discriminazione fondata sulla disabilità, ai sensi dell’articolo 2 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU, privando tale lavoratore dell’esercizio dei suoi diritti al lavoro e alla previdenza sociale.

29. In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Cataluña (Corte superiore di giustizia della Catalogna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva [2000/78] debbano essere interpretati nel senso che la summenzionata direttiva è applicabile a un caso in cui a un agente di polizia locale, cui è stata riconosciuta una pensione di invalidità permanente totale in quanto affetto da un handicap fisico e che ha effettuato il passaggio al cosiddetto regime di “segunda actividad” [servizio attivo modulato], nel cui ambito svolge compiti amministrativi e di assistenza civica diversi da quelli che hanno dato luogo alla dichiarazione di invalidità, sia imposta la cessazione del pubblico impiego in qualità di agente di polizia locale per poter beneficiare della suddetta pensione. 2) Se l’articolo 5 della direttiva 2000/78, letto alla luce degli articoli 21 e 26 della [Carta] e degli articoli 2 e 27, paragrafo 1, della [[OSCURATO:PERSONA] dell’ONU], debba essere interpretato nel senso che osta a una giurisprudenza nazionale in virtù della quale un agente di polizia locale in regime di servizio attivo modulato, cui è stata riconosciuta una pensione di invalidità permanente totale, deve porre fine al suo rapporto di pubblico impiego in qualità di agente di polizia locale per poter beneficiare della suddetta pensione, allorché egli è già stato assegnato a funzioni diverse da quelle che hanno dato luogo alla dichiarazione di invalidità e per tale causa ha subito una riduzione della retribuzione».

30. GC, l’INSS, i governi spagnolo e greco, nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte alla Corte.

IV. Analisi

31. Con le sue due questioni pregiudiziali, che propongo di esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, nonché l’articolo 5 della direttiva 2000/78, letti alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta nonché degli articoli 2 e 27 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale un lavoratore che esercita la professione abituale di agente di polizia locale, cui è stata concessa una pensione di invalidità permanente totale in relazione allo svolgimento di tutti i compiti di tale professione o dei suoi compiti essenziali a causa del sopravvenire, nel corso del rapporto di lavoro, di una disabilità, non ha più diritto di percepire tale pensione allorché viene assegnato dal suo datore di lavoro al regime del servizio attivo modulato, nell’ambito del quale egli si limita a svolgere compiti amministrativi e di assistenza civica.

A. Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

32. Il governo spagnolo sostiene che le questioni pregiudiziali devono essere dichiarate irricevibili per il motivo che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio è priva di relazione con l’oggetto del procedimento principale.

33. Da un lato, dai fatti del procedimento principale, quali esposti nella decisione di rinvio, risulterebbe che il ricorso proposto il 10 marzo 2021 dall’INSS contro [OSCURATO:PERSONA] mirava a far constatare l’incompatibilità della pensione di invalidità permanente totale riconosciuta a quest’ultimo con lo svolgimento di funzioni di servizio attivo modulato.

Pertanto, l’INSS chiederebbe unicamente la cessazione dell’erogazione di tale pensione e il rimborso delle somme ricevute a tale titolo.

Orbene, secondo i termini delle questioni pregiudiziali, GC sarebbe tenuto a lasciare il suo impiego pubblico come agente di polizia locale.

Tali questioni presenterebbero, quindi, un carattere ipotetico, in quanto il quesito di detto giudice non corrisponde alla situazione oggetto del procedimento principale.

34. Dall’altro lato, l’articolo 198, paragrafo 1, primo comma, della LGSS, come interpretato dalla giurisprudenza nazionale di cui trattasi, vieterebbe il cumulo di una pensione di invalidità permanente totale e di una retribuzione relativa all’esercizio della professione per la quale la stessa invalidità è stata riconosciuta.

Orbene, dalla formulazione della seconda questione pregiudiziale risulterebbe, in particolare, che detto giudice considera che GC «è già stato assegnato a funzioni diverse da quelle che hanno dato luogo alla dichiarazione di invalidità».

Il medesimo giudice dovrebbe pertanto concludere, sulla base del diritto nazionale, che la percezione da parte di GC di tale pensione non è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di servizio attivo modulato, cosicché il diritto dell’Unione non sarebbe applicabile al procedimento principale.

Inoltre, tra il riconoscimento, il 14 giugno 2018, dell’invalidità di GC e il 1º dicembre 2020, data in cui egli è rientrato nelle proprie funzioni in qualità di agente di polizia locale nell’ambito del servizio attivo modulato, la possibilità di cumulare detta pensione con un’attività professionale non sarebbe contestata poiché le funzioni esercitate erano diverse da quelle che hanno dato luogo al riconoscimento di tale invalidità.

35. Peraltro, pur senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità delle questioni pregiudiziali, l’INSS sostiene che la decisione di rinvio contiene diverse affermazioni inesatte.

36. A tal riguardo, in primo luogo, fino al 2 marzo 2023, GC non avrebbe avuto lo status giuridico di «persona disabile» ai sensi della normativa spagnola, in particolare ai fini dell’applicazione della tutela conferita dal diritto del lavoro nazionale.

Infatti, fino a tale data, successiva al riconoscimento della sua invalidità, non risulterebbe che egli abbia dimostrato un grado di disabilità pari o superiore al 33%, unico criterio valido per ottenere tale status.

37. In secondo luogo, sebbene l’INSS condivida la posizione del giudice del rinvio secondo cui il lavoratore al quale sia stata concessa una pensione di invalidità permanente totale deve cessare di esercitare la sua professione abituale per continuare a beneficiare di tale pensione, esso contesta il carattere automatico della cessazione del rapporto di lavoro in caso di riconoscimento dell’invalidità.

Infatti, siffatto riconoscimento potrebbe, in base alla scelta del lavoratore, o comportare la sospensione del versamento della sua pensione, qualora quest’ultimo decidesse di continuare ad esercitare la stessa professione, oppure condurre alla sospensione del rapporto di lavoro qualora egli desiderasse mantenere il beneficio di tale pensione.

38. In terzo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) avrebbe elaborato una giurisprudenza secondo la quale le funzioni svolte nell’ambito del servizio attivo classico («primera actividad») e in quello del servizio attivo modulato («segunda actividad») all’interno della polizia locale rientrano nella stessa professione e nelle stesse funzioni ai fini della determinazione del grado di invalidità permanente totale.

Di conseguenza, GC non eserciterebbe, nell’ambito del servizio attivo modulato, funzioni distinte da quelle per le quali gli è stata riconosciuta l’invalidità permanente totale.

Pertanto, sarebbe erronea l’affermazione del giudice del rinvio secondo cui, per beneficiare di una pensione di invalidità permanente totale, il lavoratore è tenuto a porre fine al suo impiego di agente di polizia locale anche se ormai svolge funzioni diverse da quelle che hanno dato luogo al riconoscimento di tale invalidità.

L’INSS sottolinea al riguardo che, dopo la concessione della sua pensione, GC è stato assunto da imprese private, per esercitare una professione diversa, prima di essere assegnato al regime del servizio attivo modulato.

39. In quarto luogo, l’INSS si oppone all’interpretazione del giudice del rinvio quanto al metodo di calcolo della pensione di invalidità permanente totale ( 11 ).

Infatti, secondo la normativa nazionale applicabile, tale pensione verrebbe calcolata anche in base a un criterio che detto giudice non ha menzionato, vale a dire l’impegno contributivo del lavoratore nel corso della sua vita professionale, prendendo in considerazione, a tal fine, il periodo durante il quale egli non avrà versato i contributi, compreso tra la data del riconoscimento della sua invalidità e quella in cui raggiungerà l’età pensionabile prevista per legge, e tenendo conto dei contributi versati presso tutti i datori di lavoro per i quali ha lavorato.

40. A tal riguardo, secondo giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza.

Poiché il giudice del rinvio è l’unico competente a interpretare e ad applicare il diritto nazionale, incombe alla Corte prendere in considerazione il contesto normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dalla decisione di rinvio.

Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte ( 12 ).

41. Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha illustrato in modo sufficientemente chiaro il contesto di diritto e di fatto in cui si inserisce la controversia principale, essendo la prima questione pregiudiziale specificamente volta a determinare se quest’ultima rientri nell’ambito di applicazione materiale del diritto dell’Unione.

In questo contesto, tale giudice ha segnatamente ritenuto che GC fosse tenuto a lasciare il suo impiego pubblico di agente di polizia locale per poter continuare a percepire la sua pensione di invalidità permanente totale.

Orbene, la questione se le premesse sulle quali si fonda detto giudice nell’ambito delle sue questioni siano errate o meno costituisce una questione rientrante nel contesto di fatto di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza ( 13 ).

42. Inoltre, lo stesso giudice ha sufficientemente precisato i motivi che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione menzionate nelle sue questioni, la risposta alle quali ritiene necessaria per essere in grado di emettere la propria sentenza, in particolare sottolineando che, sebbene le funzioni di GC siano cambiate nell’ambito della sua assegnazione al regime del servizio attivo modulato, la giurisprudenza nazionale di cui trattasi – che tale lavoratore sostiene essere contraria al diritto dell’Unione – non gli consente di continuare a beneficiare della sua pensione di invalidità permanente totale.

Pertanto, non si può ritenere che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non abbia alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale o che sia di natura ipotetica.

In tali circostanze, la presunzione di rilevanza ricordata al paragrafo 40 delle presenti conclusioni non può essere messa in discussione.

43. Ne consegue che le questioni pregiudiziali sono ricevibili.

B. Nel merito

44. In via preliminare, rammento che la direttiva 2000/78 concretizza, nel settore da essa disciplinato, il principio generale di non discriminazione sancito dall’articolo 21 della Carta, che vieta qualsiasi discriminazione fondata, in particolare, su una disabilità.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 26 della Carta, l’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità ( 14 ).

45. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, in forza dell’articolo 43 della legge n. 16/1991, gli agenti della polizia locale per i quali, in base a perizia medica, si riduce la capacità di svolgere il servizio ordinario sono assegnati al regime di servizio attivo modulato e che, in linea generale, essi svolgono tale servizio nello stesso corpo cui appartengono, esercitando altre funzioni conformi alla loro categoria.

Il giudice del rinvio precisa che, nell’ambito del servizio attivo modulato, GC si limita a esercitare compiti amministrativi e di assistenza civica, senza svolgere funzioni di sicurezza pubblica.

46. A tal proposito, rilevo che, ai sensi del suo considerando 18, la direttiva 2000/78 non può, in particolare, avere l’effetto di costringere i servizi di polizia a mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi ( 15 ).

Di conseguenza, l’articolo 43 della legge n. 16/1991 ha istituito un regime a favore degli agenti della polizia locale che versano in una situazione di inidoneità a svolgere l’insieme delle loro funzioni, il quale non è imposto dalla direttiva in parola.

47. A mio avviso, tale regime non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, della suddetta direttiva, relativo all’azione positiva, in quanto riguarda qualsiasi persona la cui capacità lavorativa sia ridotta, e non specificamente i lavoratori disabili, ai sensi della medesima direttiva.

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, tale disposizione consente di introdurre una distinzione basata sulla disabilità , a condizione che essa rientri tra le disposizioni relative alla protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro o tra le misure intese a creare o mantenere disposizioni o strumenti al fine di salvaguardare o promuovere l’inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro ( 16 ).

48. Peraltro, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, letto alla luce del considerando 28 di quest’ultima, stabilisce che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla direttiva stessa ( 17 ).

A mio parere, l’articolo 43 della legge n. 16/1991 può considerarsi una disposizione più favorevole, ai sensi di tale articolo 8, paragrafo

1. A tal riguardo, la circostanza che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non abbiano l’obbligo di mantenere o adottare misure quali quelle previste da tale disposizione, ma dispongano di un potere discrezionale a tale titolo, non consente di ritenere che una regola adottata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, quale quella di cui al procedimento principale, si situi al di fuori del campo di applicazione del diritto dell’Unione ( 18 ).

In altri termini, se è vero che agli [OSCURATO:PERSONA] membri è riconosciuto un margine di discrezionalità, tuttavia spetta a questi ultimi, nell’attuare la loro normativa nazionale, provvedere a prevenire ogni discriminazione fondata sulla disabilità, a pena di pregiudicare l’effetto utile del quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro istituito da detta direttiva ( 19 ).

49. Dalla decisione di rinvio risulta parimenti che l’articolo 198, paragrafo 1, primo comma, della LGSS stabilisce che, in caso di invalidità permanente totale, la pensione vitalizia corrispondente è compatibile con la retribuzione di cui può beneficiare il lavoratore nella stessa impresa o in un’altra diversa da questa, purché le funzioni svolte non coincidano con quelle che hanno dato luogo all’invalidità permanente totale.

Il giudice del rinvio precisa che la giurisprudenza nazionale di cui trattasi ha interpretato tale disposizione nel senso che la concessione di una pensione di invalidità permanente totale per l’esercizio della professione della professione abituale di agente di polizia locale è incompatibile con il versamento di una retribuzione quando il lavoratore, assegnato al servizio attivo modulato, svolge, nella pratica, funzioni diverse da quelle che hanno dato luogo al riconoscimento dell’invalidità permanente ( 20 ).

Tale giudice ne deduce che il lavoratore al quale sia concessa una siffatta pensione è tenuto a cessare di esercitare la sua professione abituale per continuare a beneficiare di tale pensione, ponendo termine al suo impiego pubblico o privato, anche se le sue funzioni sono ormai diverse, e subendo una riduzione della sua retribuzione.

50. In tale contesto, detto giudice chiede se la direttiva 2000/78 sia applicabile a una situazione come quella di cui al procedimento principale e, in caso affermativo, se tale direttiva, letta alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta nonché dell’articolo 2 e dell’articolo 27, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU, osti a una giurisprudenza nazionale come quella illustrata nella decisione di rinvio.

51. Per quanto riguarda l’applicabilità di detta direttiva, ricordo che la nozione di «handicap», ai sensi della stessa direttiva, deve essere intesa come concernente una limitazione della capacità, risultante, in particolare, da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

Se una malattia, curabile o incurabile, comporta una simile limitazione della capacità della persona e se tale limitazione è di lunga durata, una siffatta malattia può rientrare nella nozione di «handicap», ai sensi della direttiva 2000/78.

A tal proposito, il carattere duraturo della limitazione deve essere esaminato tenuto conto dello stato di incapacità, in quanto tale, dell’interessato allorché è stato adottato l’atto asseritamente discriminatorio nei confronti di quest’ultimo.

Tra gli indizi che consentono di considerare duratura una limitazione della capacità figura in particolare la circostanza che, all’epoca del fatto asseritamente discriminatorio, l’incapacità dell’interessato non presentava una prospettiva ben delimitata di superamento nel breve periodo o il fatto che tale incapacità poteva protrarsi in modo rilevante prima della guarigione di detta persona ( 21 ).

52. Nel caso di specie, il giudice del rinvio espone che GC presenta una limitazione fisica cronica che gli impedisce di svolgere le sue funzioni abituali di sicurezza pubblica, ragion per cui gli è stato riconosciuto il diritto a una pensione di invalidità permanente totale derivante da una malattia non professionale.

53. Secondo costante giurisprudenza della Corte, il fatto che la persona interessata sia riconosciuta come persona disabile, ai sensi del diritto nazionale, non comporta a priori che essa sia affetta da un handicap ai sensi della direttiva 2000/78 ( 22 ).

Viceversa, nemmeno la circostanza che GC avrebbe acquisito lo status giuridico di «persona disabile», ai sensi della legislazione spagnola, soltanto dal 2 marzo 2023, come sostiene l’INSS nelle sue osservazioni scritte ( 23 ), è determinante al riguardo.

54. Spetta pertanto al giudice del rinvio verificare se, nel procedimento principale, la limitazione della capacità di GC soddisfacesse, alla data del ricorso proposto dall’INSS il 10 marzo 2021, le condizioni enunciate al paragrafo 51 delle presenti conclusioni.

In caso affermativo, si deve ritenere che GC fosse affetto da un handicap, ai sensi della direttiva 2000/78, a tale data.

55. In tal caso, dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva risulta che quest’ultima si applica, nei limiti dei poteri conferiti all’Unione, «a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico», per quanto attiene, in particolare, «all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione».

Ciò premesso, l’ambito di applicazione di detta direttiva, alla luce dell’articolo 3, paragrafo 3, della medesima direttiva, in combinato disposto con il suo considerando 13, deve intendersi come non esteso ai regimi previdenziali le cui prestazioni non siano assimilate ad una retribuzione, nell’accezione data a tale termine ai fini dell’applicazione dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE ( 24 ).

56. Nel caso di specie, il giudice del rinvio ritiene che la pensione di invalidità permanente totale di cui beneficia GC, calcolata sulla base dei contributi corrispondenti alle retribuzioni percepite dall’interessato nel corso degli ultimi 96 mesi, gli sia stata concessa in ragione della sua attività professionale presso il suo datore di lavoro.

Detto giudice ne deduce che tale pensione costituisce una «retribuzione», ai sensi dell’articolo 157 TFUE, che pertanto non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/78.

Dal canto suo, l’INSS sostiene, nelle proprie osservazioni scritte, che detta pensione non è stata concepita a favore di una categoria particolare di lavoratori né dipende da un rapporto di lavoro con l’ultimo datore di lavoro.

In tal senso, la medesima pensione non può essere assimilata a una «retribuzione», ai sensi dell’articolo 157 TFUE, né essere qualificata come «[condizione di] occupazione», quale prevista da tale direttiva.

57. Tuttavia, a mio avviso, il procedimento principale verte sul rapporto tra il beneficio della pensione di invalidità permanente totale e lo svolgimento di funzioni di servizio attivo modulato.

Pertanto, tale causa riguarda le condizioni alle quali un lavoratore disabile può continuare a esercitare la propria attività professionale di agente di polizia locale in seguito alla concessione una siffatta pensione.

58. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, l’interpretazione in virtù della quale la tutela conferita dalla direttiva 2000/78 si estende al rapporto professionale di cui trattasi nella sua integralità risponde all’obiettivo di tale direttiva che consiste nello stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate in particolare sulla disabilità per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, sicché le nozioni che, all’articolo 3 di detta direttiva, ne precisano l’ambito di applicazione non possono essere interpretate restrittivamente.

Pertanto, da un’interpretazione teleologica dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva risulta che la nozione di «[condizioni di] occupazione e di lavoro» ivi contenuta riguarda, in senso ampio, le condizioni applicabili a qualsiasi forma di lavoro dipendente e autonomo, a prescindere dalla forma giuridica in cui esso viene svolto.

In tal senso, la nozione di «licenziamento» figura in tale disposizione solo quale esempio della nozione di «[condizioni di] occupazione e di lavoro» ( 25 ).

59. Di conseguenza, anche supponendo che GC fosse considerato una persona affetta da un handicap, ai sensi della direttiva 2000/78, alla data della presentazione del ricorso da parte dell’INSS il 10 marzo 2021, il procedimento principale riguarda le condizioni di occupazione e di lavoro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva e ricade, quindi, nell’ambito di applicazione materiale della stessa ( 26 ).

60. Nell’ipotesi in cui la Corte non condividesse tale analisi, ricordo che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, una pensione di invalidità permanente totale riconosciuta a seguito di una malattia non professionale, ai sensi della LGSS, costituisce una pensione legale di previdenza sociale e non si può ritenere una condizione di occupazione ( 27 ) Orbene, sempre secondo tale giurisprudenza, pur essendo pacifico che il diritto dell’Unione rispetta la competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri a organizzare i propri sistemi previdenziali e che, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare le condizioni per la concessione delle prestazioni in materia previdenziale, resta tuttavia fermo che, nell’esercizio di tale competenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rispettare il diritto dell’Unione.

Pertanto, una normativa nazionale in materia di previdenza sociale non può violare, in particolare, l’articolo 5 della direttiva 2000/78 ( 28 ).

61. Occorre pertanto esaminare se, come ritiene il giudice del rinvio, la giurisprudenza nazionale di cui trattasi possa pregiudicare l’effetto utile di tale articolo 5, letto alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta nonché degli articoli 2 e 27 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU.

62. Ai sensi di detto articolo 5, per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, devono essere previste soluzioni ragionevoli, il che significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato.

Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro interessato a favore dei disabili.

63. Dallo stesso articolo 5, letto alla luce del considerando 20 della direttiva 2000/78, risulta che i provvedimenti appropriati sono misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell’handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento.

Tale considerando 20 contiene un elenco non esaustivo delle misure appropriate, potendo queste ultime essere di ordine fisico, organizzativo e/o educativo ( 29 ).

64. Peraltro, occorre precisare che le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU possono essere invocate al fine di interpretare le disposizioni della direttiva 2000/78, di modo che quest’ultima deve essere oggetto, per quanto possibile, di un’interpretazione conforme a tale convenzione ( 30 ).

65. Ai sensi dell’articolo 2 di detta convenzione, per «discriminazione fondata sulla disabilità» si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo.

Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole .

Secondo tale articolo 2, occorre altresì intendere per «accomodamento ragionevole» «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali».

66. Pertanto, l’articolo 5 della direttiva 2000/78, letto alla luce della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU, contempla un’ampia definizione della nozione di «soluzioni ragionevoli», la quale deve essere intesa come diretta all’eliminazione delle barriere di diversa natura che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori ( 31 ).

67. Tuttavia, ai sensi di tale articolo 5, «il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete».

Al fine di apportare le soluzioni ragionevoli necessarie per permettere al lavoratore disabile di accedere a un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione, ai sensi di detto articolo 5, è quindi necessario conoscere concretamente le esigenze proprie della situazione di tale lavoratore nonché le difficoltà e gli ostacoli che quest’ultimo incontra nell’accesso al suo lavoro e nell’esercizio di quest’ultimo ( 32 ).

68. In tal senso, la Corte ha già dichiarato che, qualora un lavoratore divenga definitivamente inidoneo ad occupare il suo posto di lavoro a causa della sopravvenienza di un handicap, la sua riassegnazione a un altro posto di lavoro può costituire un provvedimento appropriato nell’ambito delle soluzioni ragionevoli, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2000/78, in quanto consente a tale lavoratore di conservare l’occupazione, garantendo la sua piena ed effettiva partecipazione alla vita professionale in base al principio di uguaglianza con gli altri lavoratori.

Ciò posto, si deve rilevare che l’articolo 5 non può obbligare il datore di lavoro ad adottare provvedimenti che gli impongano un onere sproporzionato.

A tale proposito, dal considerando 21 di detta direttiva discende che, per determinare se le misure in questione diano luogo a oneri sproporzionati, è necessario tener conto in particolare dei costi finanziari che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell’organizzazione o dell’impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni.

Inoltre, occorre precisare che, in ogni caso, la possibilità di assegnare una persona disabile a un altro posto di lavoro esiste solo in presenza di almeno un posto vacante che il lavoratore interessato può occupare ( 33 ).

69. In tale contesto giurisprudenziale, la Corte ha concluso, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], che una normativa nazionale, in forza della quale un lavoratore disabile è costretto a subire il rischio di perdere il lavoro per poter beneficiare di una prestazione previdenziale, pregiudica l’effetto utile dell’articolo 5 di detta direttiva, letto alla luce dell’articolo 27, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU, ai sensi del quale occorre garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno acquisito una disabilità durante l’impiego, nonché il mantenimento nel posto di lavoro ( 34 ).

La Corte ha pertanto dichiarato che tale articolo 5 osta a una normativa nazionale in conformità della quale il datore di lavoro può porre fine al contratto di lavoro a motivo dell’invalidità permanente del lavoratore a svolgere i compiti a lui incombenti in forza di tale contratto, causata dal sopravvenire, nel corso del rapporto di lavoro, di una disabilità, senza che tale datore di lavoro debba prima prevedere o mantenere soluzioni ragionevoli al fine di consentire al lavoratore di conservare il suo posto di lavoro, né dimostrare, eventualmente, che siffatte soluzioni costituirebbero un onere sproporzionato ( 35 ).

70. Da tale giurisprudenza della Corte, applicata per analogia al procedimento principale, risulta che l’assegnazione di un agente di polizia locale a funzioni compatibili con il suo stato di salute, che egli è in grado di svolgere nell’ambito del servizio attivo modulato a seguito del sopravvenire di una disabilità, è tale da costituire un provvedimento appropriato nell’ambito delle soluzioni ragionevoli, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2000/78.

Nel caso di specie, il datore di lavoro di GC ha predisposto una simile soluzione, che consiste in un adeguamento dei ritmi di lavoro e della ripartizione dei compiti, quali previsti al considerando 20 di tale direttiva, destinandolo a compiti amministrativi e di assistenza civica per i quali egli dispone delle competenze, delle capacità e delle disponibilità richieste, che differiscono da quelle che hanno dato luogo al riconoscimento della sua invalidità.

Aggiungo che la circostanza che l’invalidità permanente totale sia riconosciuta su domanda del lavoratore e che gli dia diritto a una prestazione previdenziale, vale a dire un’indennità mensile, pur conservando la possibilità di svolgere altre funzioni, è irrilevante per quanto riguarda l’obbligo di adottare soluzioni ragionevoli ( 36 ).

71. A differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], quella oggetto del procedimento principale non riguarda una situazione di «licenziamento», ai sensi di detta direttiva ( 37 ).

Infatti, dalla normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale di cui trattasi, risulta che un agente di polizia locale affetto da un handicap può conservare il suo impiego in regime di servizio attivo modulato se rinuncia a percepire la sua pensione di invalidità permanente totale.

72. Nel caso di specie, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, una normativa nazionale che stabilisce un’incompatibilità tra il beneficio di una pensione di invalidità permanente totale e lo svolgimento di funzioni di servizio attivo modulato, che danno diritto a una retribuzione, non sembra pregiudicare, di per sé, l’effetto utile dell’articolo 5 della direttiva 2000/78.

A tal riguardo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure suscettibili di realizzare gli obiettivi della loro politica sociale ( 38 ).

Essi conservano quindi, in linea di principio, la competenza a determinare le condizioni alle quali una persona con disabilità che beneficia di una pensione di invalidità possa o meno continuare a occupare un impiego.

73. Peraltro, non ignoro l’argomento del governo spagnolo secondo il quale la pensione di invalidità permanente totale è volta a compensare la perdita di reddito derivante dalla cessazione dell’esercizio della professione abituale, cosicché un lavoratore non può continuare a percepire tale pensione ed essere al contempo retribuito per lo svolgimento delle funzioni che è stato dichiarato inidoneo a eseguire.

Dal canto suo, l’INSS sostiene che, nell’ipotesi in cui il beneficio di detta pensione fosse compatibile con l’esercizio della stessa professione, tale situazione garantirebbe al lavoratore redditi complessivi superiori a quelli che percepiva prima del riconoscimento della sua invalidità, in violazione del principio di solidarietà inerente ai sistemi previdenziali fondati sulla ripartizione ( 39 ).

74. Ricordo tuttavia che, ai sensi dell’articolo 26 della Carta, l’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

Peraltro, come risulta dall’articolo 27, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU, gli [OSCURATO:PERSONA] parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, inclusivo e accessibile alle persone con disabilità.

Essi devono inoltre garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno acquisito una disabilità durante l’impiego, prendendo appropriate iniziative, anche legislative, in particolare al fine di vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, promuovere opportunità di impiego per le persone con disabilità nel mercato del lavoro e l’assistenza nel mantenimento di un lavoro, nonché assumere persone con disabilità nel settore pubblico ( 40 ).

75. In tali circostanze, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, al fine di apportare le soluzioni ragionevoli necessarie per permettere al lavoratore disabile di accedere a un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione è necessario conoscere concretamente le esigenze proprie della situazione di tale lavoratore nonché le difficoltà e gli ostacoli che questi incontra nell’accesso al suo lavoro e nell’esercizio di quest’ultimo ( 41 ), esaminando, nel caso di specie, se la normativa nazionale, come interpretata e applicata, obblighi tale lavoratore a cessare qualsiasi attività lavorativa.

76. In particolare, come sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, nell’ipotesi in cui l’incompatibilità tra il beneficio di una pensione di invalidità permanente totale e lo svolgimento di un lavoro nell’ambito del servizio attivo modulato riguardi la totalità delle funzioni rientranti nella professione abituale e queste ultime siano estremamente diversificate, come nel caso di un agente di polizia locale ( 42 ), una siffatta incompatibilità può avere la conseguenza di escludere, tra le funzioni che possono essere proposte dal datore di lavoro al lavoratore nel quadro delle soluzioni ragionevoli, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2000/78, quelle rientranti nella sua professione abituale che egli è ancora in grado di svolgere, per le quali già possiede le competenze richieste e che gli consentirebbero di mantenere l’impiego in seguito al sopravvenire della disabilità.

77. In altri termini, se un agente di polizia locale non può cumulare il beneficio di una pensione di invalidità permanente totale con lo svolgimento di funzioni di servizio attivo modulato per il solo motivo che si presume, in diritto, che tali funzioni rientrino nella sua professione abituale, una simile situazione può pregiudicare l’effetto utile di tale articolo 5 dal momento che egli può essere privato della possibilità di mantenere il suo impiego o di ricoprire un’altra posizione lavorativa che contempli una o più funzioni svolte nella sua qualità di agente di polizia.

78. Inoltre, l’incompatibilità tra il beneficio di una pensione di invalidità permanente totale e lo svolgimento di funzioni di servizio attivo modulato deve essere valutata alla luce delle conseguenze finanziarie concrete che essa comporta per il lavoratore interessato.

Infatti, se la retribuzione versata per il servizio attivo modulato è inferiore all’importo di tale pensione o se il divario tra tali due redditi non è sufficientemente significativo da compensare la sicurezza offerta dalla percezione di una siffatta pensione e le difficoltà connesse a un cambiamento di professione, il lavoratore disabile può essere dissuaso dall’occupare un impiego rientrante nel servizio attivo modulato proposto dal suo datore di lavoro a titolo di soluzioni ragionevoli.

79. Tenuto conto, in particolare, di tali elementi, spetta al giudice del rinvio valutare in concreto se, e in quale misura, la normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale di cui trattasi, possa pregiudicare l’effetto utile dell’articolo 5 della direttiva 2000/78, letto alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta nonché degli articoli 2 e 27 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU, nella situazione di GC, ostacolandone il mantenimento nel posto di lavoro ( 43 ).

80. In considerazione di tutto quanto precede, ritengo che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, nonché l’articolo 5 della direttiva 2000/78, letti alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta nonché degli articoli 2 e 27 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU, debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale un lavoratore che esercita la professione abituale di agente di polizia locale, cui è stata concessa una pensione di invalidità permanente totale in relazione allo svolgimento di tutti i compiti di tale professione o dei suoi compiti essenziali a causa del sopravvenire, nel corso del rapporto di lavoro, di una disabilità, non ha più diritto a percepire tale pensione allorché viene assegnato dal suo datore di lavoro al regime del servizio attivo modulato, nell’ambito del quale egli si limita a svolgere compiti amministrativi e di assistenza civica diversi da quelli che hanno dato luogo alla dichiarazione di invalidità, purché non sia pregiudicato l’effetto utile di tali disposizioni, in base alle quali occorre garantire e favorire, nei confronti delle persone con disabilità, l’esercizio del diritto al lavoro e il mantenimento nel posto di lavoro alle condizioni stabilite dalle suddette disposizioni.

V. Conclusione

81. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Cataluña (Corte superiore di giustizia della Catalogna, Spagna) nei seguenti termini: L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, nonché l’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché degli articoli 2 e 27 della [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a [OSCURATO:PERSONA] il 13 dicembre 2006 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale un lavoratore che esercita la professione abituale di agente di polizia locale, cui è stata concessa una pensione di invalidità permanente totale in relazione allo svolgimento di tutti i compiti di tale professione o dei suoi compiti essenziali a causa del sopravvenire, nel corso del rapporto di lavoro, di una disabilità, non ha più diritto a percepire tale pensione allorché viene assegnato dal suo datore di lavoro al regime del servizio attivo modulato, nell’ambito del quale egli si limita a svolgere compiti amministrativi e di assistenza civica diversi da quelli che hanno dato luogo alla dichiarazione di invalidità, purché non sia pregiudicato l’effetto utile di tali disposizioni, in base alle quali occorre garantire e favorire, nei confronti delle persone con disabilità, l’esercizio del diritto al lavoro e il mantenimento nel posto di lavoro alle condizioni stabilite dalle suddette disposizioni. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16). 3 Recueil des traités des Nations unies , vol. 2515, pag.

3. 4 GU 2010, L 23, pag.

35. 5 Sentenza del 10 febbraio 2022 (C‑485/20, EU:C:2022:85). 6 Sentenza del 18 gennaio 2024 (C‑631/22; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2024:53). 7 BOE n. 261, del 31 ottobre 2015, pag. 103291, e rettifica in BOE n. 36, dell’11 febbraio 2016, pag. 10898. 8 BOE n. 190 del 9 agosto 1991. 9 Come rilevato dalla Corte, la normativa spagnola opera una distinzione tra l’«[invalidità] permanente totale», che riguarda solo le funzioni abituali, e l’«[invalidità] permanente assoluta», che designa l’inidoneità a qualsiasi lavoro (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 50). 10 A questo proposito, il giudice del rinvio fa riferimento, in particolare, alla sentenza del 1º dicembre 2016, Daouidi (C‑395/15, EU:C:2016:917, punto 45). 11 V., per quanto riguarda l’interpretazione adottata dal giudice del rinvio, paragrafo 24 delle presenti conclusioni. 12

V. sentenza del 29 gennaio 2026, [OSCURATO:PERSONA] alla Scala di Milano (C‑668/24, EU:C:2026:60, punto 35 e giurisprudenza citata). 13

V. sentenza del 21 maggio 2026, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑684/24 e C‑685/24, EU:C:2026:410, punto 36 e giurisprudenza citata). 14

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 40 e giurisprudenza citata). 15 Rilevo che la causa [OSCURATO:PERSONA] de Mallorca (C‑65/26), attualmente pendente dinanzi alla Corte, verte segnatamente sulla questione dell’applicazione dell’articolo 5 della direttiva 2000/78 a un funzionario pubblico di ruolo, membro del corpo dei vigili del fuoco, in particolare alla luce del considerando 18 di tale direttiva. 16

V. sentenza del 9 marzo 2017, Milkova (C‑406/15, EU:C:2017:198, punto 46). 17

V. sentenza del 23 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] per i diritti LGBTI (C‑507/18, EU:C:2020:289, punto 62). 18 V., per analogia, sentenza del 9 marzo 2017, Milkova (C‑406/15, EU:C:2017:198, punto 52 e giurisprudenza citata). 19 V., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2022, S.C.R.L. (Abbigliamento con connotazione religiosa) (C‑344/20, EU:C:2022:774, punto 54). 20 Nelle proprie osservazioni scritte, l’INSS sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha dichiarato che, ai fini della qualificazione dell’«invalidità permanente», occorre prendere in considerazione tutte le funzioni che rientrano oggettivamente nella «professione» e che, nel caso degli agenti della polizia locale, l’ambito professionale da valutare si estende a tutte le funzioni, le quali comprendono compiti come il pattugliamento, il mantenimento dell’ordine pubblico, la regolamentazione della circolazione, oltre a compiti amministrativi o di sorveglianza statica, di modo che, nel determinare l’eventuale riduzione di rendimento del richiedente, occorre considerare tutte le attività che rientrano nell’ambito della sua «professione abituale». 21 V., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2025, Pauni (C‑5/24, EU:C:2025:689, punti 25, 29 e 30 e giurisprudenza citata). 22

V. sentenza dell’11 settembre 2025, Pauni (C‑5/24, EU:C:2025:689, punto 28 e giurisprudenza citata). 23

V. paragrafo 36 delle presenti conclusioni. 24 V., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2018, Bedi (C‑312/17, EU:C:2018:734, punto 30 e giurisprudenza citata).

La nozione di «retribuzione» è definita all’articolo 157, paragrafo 2, TFUE come «il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo».

Come emerge dalla giurisprudenza della Corte, tale nozione deve essere interpretata estensivamente e comprende, in particolare, tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano accordati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo, in forza di un contratto di lavoro, di disposizioni di legge o a titolo volontario [v. sentenza del 22 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑649/22, EU:C:2024:156, punto 44 e giurisprudenza citata)]. 25 V., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, TP (Montatore audiovisivo per la televisione pubblica) (C‑356/21, EU:C:2023:9, punti 57, 58 e 62 e giurisprudenza citata). 26 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/78, «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che la presente direttiva, nella misura in cui attiene le discriminazioni fondate sull’handicap o sull’età, non si applichi alle forze armate».

Nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni nella presente causa sostiene che tale deroga si applichi ai servizi di polizia in Spagna. 27

V. sentenza del 14 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C‑527/13, EU:C:2015:215, punto 38).

La stessa interpretazione è stata accolta con riferimento a una pensione di invalidità permanente totale derivante da un infortunio sul lavoro [v., segnatamente, sentenza del 10 aprile 2025, Alcampo e a. (C‑584/23, EU:C:2025:261, punti 24 e 25)].

Il giudice del rinvio fa riferimento alla sentenza del 12 settembre 2002, Niemi (C‑351/00, EU:C:2002:480, punto 47), nella quale la Corte ha considerato che un regime pensionistico rientra nella nozione di «retribuzione», ai sensi dell’articolo 157 TFUE, qualora risponda a tre criteri, vale a dire che la pensione di vecchiaia prevista da tale regime interessi solo una categoria particolare di lavoratori, che sia direttamente proporzionale agli anni di servizio prestati e che il suo importo sia calcolato in base all’ultima retribuzione.

Orbene, in particolare, dal fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che la pensione di invalidità permanente totale di cui beneficia GC interessi solo una categoria particolare di lavoratori. 28 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 51 e 52 e giurisprudenza citata). 29 V., in particolare, sentenze dell’11 aprile 2013, HK Danmark (C‑335/11 e C‑337/11, EU:C:2013:222, punto 49), nonché del 12 marzo 2026, Zirvatta (C‑597/24, in prosieguo: la «sentenza Zirvatta», EU:C:2026:198, punto 49 e giurisprudenza citata). 30 Sentenza Zirvatta (punto 50 e giurisprudenza citata). 31 V., in tal senso, sentenza Zirvatta (punto 49 e giurisprudenza citata). 32 V., in tal senso, sentenza Zirvatta (punti 55 e 56). 33 [OSCURATO:PERSONA] (punti 44 e 45 e giurisprudenza citata). 34 [OSCURATO:PERSONA] (punto 50). 35 [OSCURATO:PERSONA] (punto 53). 36 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 49). 37 Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «licenziamento» si riferisce, in particolare, alla cessazione unilaterale di qualsiasi attività menzionata all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78.

Tale nozione dev’essere interpretata pertanto nel senso che essa comprende qualsiasi cessazione del contratto di lavoro non voluta dal lavoratore e, quindi, senza il suo consenso (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 36 e giurisprudenza citata) 38 V., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2025, AEON NEPREMIČNINE e a. (C‑674/23, EU:C:2025:113, punto 62 e giurisprudenza ivi citata). 39 L’INSS fa riferimento al riguardo all’articolo 43, paragrafo 3, della legge n. 16/1991, secondo il quale il passaggio al servizio attivo modulato non comporta alcuna diminuzione della retribuzione di base o del grado individuale degli agenti interessati.

Il giudice del rinvio rileva tuttavia che, nella pratica, l’assegnazione di GC al servizio attivo modulato è stata accompagnata da una diminuzione della sua retribuzione connessa alla cessazione delle integrazioni relative al lavoro notturno e durante i fine settimana. 40 V., altresì, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 50). 41 V., in tal senso, sentenza Zirvatta (punto 56). 42 V., a tal riguardo, nota 20 delle presenti conclusioni. 43 Come ho sottolineato nelle mie conclusioni nella causa HR Rail (C‑485/20, EU:C:2021:916, paragrafo 68), la società non può progredire se lascia da parte i disabili, in particolare per quanto riguarda l’occupazione e il lavoro e, in questo senso, le soluzioni ragionevoli rappresentano una misura preventiva per preservare l’occupazione dei disabili.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 3 settembre 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 235/25 [Villeme] ( i ) GC contro [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (INSS) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Cataluña (Corte superiore di giustizia della Catalogna, Spagna)] « Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Nozione di “condizioni di occupazione e di lavoro” – Versamenti effettuati da un regime pubblico di previdenza sociale – Articolo 5 – Soluzioni ragionevoli – Agente di polizia locale – Concessione di una pensione di invalidità permanente totale in relazione allo svolgimento di tutti i compiti della sua professione abituale o dei suoi compiti essenziali a causa di una malattia non professionale – Incompatibilità del beneficio di tale pensione con le funzioni di servizio attivo modulato – Eccezione relativa al riconoscimento alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, del diritto al lavoro » I. Introduzione 1. GC, che esercita la professione abituale di agente di polizia locale, percepisce una pensione di invalidità permanente totale, concessa a seguito del riconoscimento della sua inidoneità a svolgere tutti i compiti di tale professione o i suoi compiti essenziali. Egli è stato quindi assegnato dal suo datore di lavoro al regime del «servizio attivo modulato», nel cui ambito svolge compiti amministrativi e di assistenza civica diversi da quelli che hanno dato luogo alla dichiarazione di invalidità. Ritenendo che l’esercizio di siffatte funzioni fosse incompatibile con il beneficio di tale pensione, l’[OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«INSS») (Istituto nazionale della previdenza sociale, Spagna) ha proposto un ricorso contro [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ai giudici nazionali. 2. In che misura la direttiva 2000/78/CE ( 2 ), letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e della [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a [OSCURATO:PERSONA] il 13 dicembre 2006 ( 3 ) e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009 ( 4 ) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] dell’ONU»), induce a ritenere che l’assegnazione al regime del servizio attivo modulato sia tale da costituire un provvedimento appropriato nell’ambito delle soluzioni ragionevoli, ai sensi dell’articolo 5 della stessa direttiva, che consente quindi al lavoratore interessato di cumulare una pensione di invalidità permanente totale con la prosecuzione della sua attività professionale di agente di polizia locale? È questa, in sostanza, la questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Cataluña (Corte superiore di giustizia della Catalogna, Spagna). 3. La presente causa, che si inserisce nel solco delle sentenze HR Rail ( 5 ) e [OSCURATO:PERSONA] ( 6 ), condurrà la Corte a precisare la portata dell’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, derivante dal diritto dell’Unione e interpretato conformemente alla [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU, di garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro delle persone con disabilità, in particolare agevolandone il mantenimento nel posto di lavoro, anche quando hanno acquisito una disabilità durante il loro impiego. II. Contesto normativo A. Diritto internazionale 4. [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU enuncia quanto segue, alla lettera e) del suo preambolo: «Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri». 5. Ai sensi dell’articolo 1 di tale convenzione, rubricato «Scopo»: «Scopo della presente convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri». 6. L’articolo 2 di detta convenzione, intitolato «Definizioni», così dispone: «Ai fini della presente convenzione: (…) per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole; per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento o l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali; (…)». 7. L’articolo 5 della medesima convenzione, intitolato «Uguaglianza e non discriminazione», al suo paragrafo 3 stabilisce quanto segue: «Al fine di promuovere l’uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli [OSCURATO:PERSONA] parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli». 8. L’articolo 27 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU, intitolato «Lavoro e occupazione», al paragrafo 1 così recita: «[OSCURATO:PERSONA] parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, inclusivo e accessibile alle persone con disabilità. [OSCURATO:PERSONA] parti garantiscono e favoriscono l’esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno acquisito una disabilità durante l’impiego, prendendo appropriate iniziative, anche legislative, in particolare al fine di: a)      vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro; (…) e)      promuovere opportunità di impiego e l’avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l’assistenza nella ricerca, nell’ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nel reinserimento nello stesso; (…) g)      assumere persone con disabilità nel settore pubblico; (…) i)      garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro; (…)». B. Diritto dell’Unione 9. Ai sensi dei considerando 13, 16, 18, 20, 21 e 28 della direttiva 2000/78: «(13)      La presente direttiva non si applica ai regimi di sicurezza sociale e di protezione sociale le cui prestazioni non sono assimilate ad una retribuzione, nell’accezione data a tale termine ai fini dell’applicazione dall’artico[lo] 141 del trattato CE, e nemmeno ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dallo Stato allo scopo di dare accesso al lavoro o di salvaguardare posti di lavoro. (…) (16)      La messa a punto di misure per tener conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo importante nel combattere la discriminazione basata sull’handicap. (…) (18)      La presente direttiva non può avere l’effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi. (…) (20)      È opportuno prevedere misure appropriate, ossia misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell’handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento. (21)      Per determinare se le misure in questione danno luogo a oneri finanziari sproporzionati, è necessario tener conto in particolare dei costi finanziari o di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell’organizzazione o dell’impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni. (…) (28)      La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando liberi gli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. (…)». 10. A norma dell’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Obiettivo»: «La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli [OSCURATO:PERSONA] membri il principio della parità di trattamento». 11. L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Nozione di discriminazione», ai paragrafi 1 e 2 è così formulato: «1.      Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1. 2.      Ai fini del paragrafo 1: a)      sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; b)      sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che: i)      tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; o che ii)      nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all’articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi». 12. L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», al paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, enuncia quanto segue: «1.      Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene: (…) c)      all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione. (…) 3.      La presente direttiva non si applica ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dai regimi statali o da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi statali di sicurezza sociale o di protezione sociale». 13. L’articolo 5 della direttiva 2000/78, intitolato «Soluzioni ragionevoli per i disabili», così dispone: «Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro interessato a favore dei disabili». 14. L’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Azione positiva e misure specifiche», prevede quanto segue: «1.      Allo scopo di assicurare completa parità nella vita professionale, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1. 2.      Quanto ai disabili, il principio della parità di trattamento non pregiudica il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di mantenere o adottare disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro né alle misure intese a creare o mantenere disposizioni o strumenti al fine di salvaguardare o promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro». 15. L’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Requisiti minimi», al paragrafo 1, è così formulato: «[OSCURATO:PERSONA] membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle previste nella presente direttiva». C. Diritto spagnolo 1. LGSS 16. L’articolo 194 della [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (legge generale in materia di sicurezza sociale), nella versione consolidata approvata dal [OSCURATO:PERSONA] 8/2015 (regio decreto legislativo 8/2015), del 30 ottobre 2015 ( 7 ) (in prosieguo: la «LGSS»), quale risulta dalla ventiseiesima disposizione transitoria, ai paragrafi 2 e 4 enuncia quanto segue: «2.      In caso di infortunio, professionale o non professionale, per professione abituale si intende la professione normalmente svolta dal lavoratore al momento dell’infortunio. In caso di malattia, professionale o non professionale, per professione abituale si intende la professione alla quale il lavoratore dedicava la sua attività principale nel periodo precedente all’inizio dell’invalidità come stabilita dalla normativa. (…) 4.      Per invalidità permanente totale per la professione abituale si intende l’incapacità che impedisca al lavoratore di svolgere tutti i compiti di tale professione o i suoi compiti essenziali, fermo restando che il lavoratore può dedicarsi a un’altra diversa professione». 17. Ai sensi dell’articolo 196, paragrafo 2, primo comma, di tale legge: «La prestazione economica corrispondente all’invalidità permanente totale consiste in una pensione vitalizia, che può essere eccezionalmente sostituita da un’indennità forfettaria quando il beneficiario abbia meno di 60 anni». 18. L’articolo 198, paragrafo 1, primo comma, di detta legge prevede quanto segue: «In caso di invalidità permanente totale, la pensione vitalizia corrispondente è compatibile con la retribuzione di cui può beneficiare il lavoratore nella stessa impresa o in un’altra diversa da questa, purché le funzioni non coincidano con quelle che hanno dato luogo all’invalidità permanente totale». 2. Normativa relativa al servizio attivo modulato della polizia locale della Catalogna 19. L’articolo 43 della Ley 16/1991 de las [OSCURATO:PERSONA] (legge n. 16/1991 relativa alla polizia locale), del 10 luglio 1991 ( 8 ), adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] de Cataluña (Comunità autonoma della Catalogna, Spagna) (in prosieguo: la «legge n. 16/1991»), intitolato «Servizio attivo modulato», così dispone: «1.      I membri della polizia locale per i quali, in base a perizia medica o per ragioni di età (che non sarà inferiore in alcun caso a 57 anni), si riduce la capacità di svolgere il servizio ordinario sono assegnati al regime di servizio attivo modulato, conformemente ai termini del rispettivo regolamento comunale. 2.      In linea generale, i membri della polizia locale svolgono il servizio attivo modulato nello stesso corpo cui appartengono, esercitando altre funzioni, conformemente alla loro categoria; qualora ciò non sia possibile, sia per mancanza di posti, sia per motivi di invalidità propria, possono essere assegnati alla prestazione di servizi complementari adeguati alla loro categoria presso altri posti di lavoro della stessa amministrazione locale. 3.      Il passaggio al servizio attivo modulato non comporta alcuna diminuzione della retribuzione di base o del grado individuale degli interessati». III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 20. GC, la cui professione abituale è quella di agente di polizia locale, beneficia dal 14 giugno 2018 di una pensione per invalidità permanente totale derivante da una malattia non professionale ( 9 ). A causa della riduzione delle sue capacità fisiche, dal 1º dicembre 2020 è stato assegnato al regime del «servizio attivo modulato» («segunda actividad»), nell’ambito del quale continua a prestare servizio nel corpo della polizia locale. Ormai incaricato di compiti amministrativi e di assistenza civica, GC è dispensato dai compiti che richiedono uno sforzo fisico e non svolge più funzioni di sicurezza pubblica. Tale assegnazione è stata accompagnata da una riduzione della sua retribuzione connessa alla cessazione delle integrazioni relative al lavoro notturno e durante i fine settimana. Inoltre, GC è stato inquadrato in una categoria professionale di livello C1, inferiore a quella corrispondente alle sue originarie funzioni. 21. Il 10 marzo 2021 l’INSS ha proposto un ricorso contro [OSCURATO:PERSONA] dinanzi allo Juzgado de lo [OSCURATO:PERSONA] n. 3 de Girona (Tribunale del lavoro n. 3 di Girona, Spagna), inteso a far dichiarare l’incompatibilità della pensione di invalidità permanente totale riconosciuta a quest’ultimo con lo svolgimento di funzioni di servizio attivo modulato, richiedendo allo stesso il rimborso di tale pensione per un importo pari a quello percepito fino alla data del ricorso, nonché a quello percepito nel corso del procedimento. Con sentenza del 13 febbraio 2024, tale tribunale ha accolto detto ricorso e ha disposto la sospensione del versamento della pensione di GC fino a che quest’ultimo fosse rimasto assegnato al servizio attivo modulato, condannandolo a rimborsare gli importi ricevuti a titolo di tale pensione fino alla data di detta sentenza, vale a dire EUR 41 955,84, nonché quelli percepiti fino alla regolarizzazione della prestazione. 22. GC ha interposto appello avverso detta sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Cataluña (Corte superiore di giustizia della Catalogna), giudice del rinvio. A sostegno del proprio appello, egli ha riconosciuto che, secondo la giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), che interpreta la normativa nazionale in materia di previdenza sociale, il beneficio di una pensione di invalidità permanente totale concessa per la professione abituale di agente di polizia locale è incompatibile con l’esercizio di una funzione retribuita svolta in regime di servizio attivo modulato, anche se le funzioni esercitate differiscono da quelle che hanno dato luogo al riconoscimento dell’invalidità (in prosieguo: la «giurisprudenza nazionale di cui trattasi»). GC ha tuttavia sostenuto che tale giurisprudenza è contraria agli articoli 1, 3 e 7 della direttiva 2000/78 nonché agli articoli 5 e 27 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU. Di conseguenza, egli ha chiesto l’annullamento della sentenza medesima per il motivo che la dichiarazione di incompatibilità della sua pensione con lo svolgimento di funzioni nell’ambito del servizio attivo modulato nonché la domanda di rimborso di tale pensione costituivano una discriminazione fondata sulla disabilità. Dinanzi a tale giudice, l’INSS, dal canto suo, ha sostenuto che la sentenza dello Juzgado de lo [OSCURATO:PERSONA] n. 3 de Girona (Tribunale del lavoro n. 3 di Girona) doveva essere confermata, in quanto la controversia era già stata definita dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema). 23. Il giudice del rinvio afferma, in primo luogo, di nutrire dubbi quanto all’applicabilità della direttiva 2000/78 al procedimento principale. A tal riguardo, detto giudice rileva che, secondo la giurisprudenza nazionale di cui trattasi, un lavoratore al quale sia stata riconosciuta una pensione di invalidità permanente totale deve cessare di esercitare la propria attività di agente di polizia per continuare a beneficiare di tale prestazione, ponendo quindi fine al suo rapporto di pubblico impiego. Secondo detta giurisprudenza, una siffatta cessazione di attività potrebbe essere imposta nel caso in cui l’agente di polizia lavori già in regime di servizio attivo modulato, anche quando tale cambiamento di funzioni sia accompagnato da una riduzione della sua retribuzione, come nel caso di specie. In tali circostanze, detto giudice ritiene che le garanzie previste dalla direttiva in parola possano trovare applicazione, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della stessa, dal momento che un siffatto obbligo riguarda le condizioni di occupazione e di lavoro, tra cui è incluso il licenziamento inteso come qualsiasi cessazione del contratto di lavoro non voluta dal lavoratore. 24. Il suddetto giudice sottolinea altresì che, nel diritto nazionale, la pensione di invalidità permanente totale ha la finalità di compensare la perdita di reddito derivante dall’impossibilità, per il lavoratore dichiarato inidoneo, di continuare a svolgere i compiti propri della sua professione abituale. Tale pensione vitalizia, versata nell’ambito del regime pubblico di previdenza sociale, sarebbe calcolata sulla base dei contributi corrispondenti alle retribuzioni percepite dall’interessato nel corso degli ultimi 96 mesi, divisi per 112, ai quali si applica, in linea generale, un’aliquota del 55%. Pertanto, si potrebbe ritenere, ai fini dell’articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva, che la pensione di invalidità permanente totale sia versata al beneficiario in ragione della sua attività professionale presso il suo datore di lavoro, cosicché la medesima direttiva sarebbe applicabile al procedimento principale. 25. In secondo luogo, nell’ipotesi in cui la direttiva 2000/78 trovasse applicazione nel caso di specie, lo stesso giudice ritiene, anzitutto, che un lavoratore quale GC possa essere considerato un «disabile» ai sensi della giurisprudenza della Corte ( 10 ). A tal riguardo, detto giudice espone che quest’ultimo, poiché presenta una limitazione fisica cronica che gli impedisce di svolgere le sue funzioni abituali di sicurezza pubblica, è stato dichiarato beneficiario di una pensione di invalidità permanente totale. 26. Inoltre, nell’ambito del servizio attivo modulato, GC si limiterebbe a esercitare compiti amministrativi e di assistenza civica, senza svolgere funzioni di sicurezza pubblica. Egli avrebbe quindi smesso di percepire integrazioni retributive, subendo al contempo un declassamento per quanto riguarda la categoria professionale alla quale è ormai assegnato. 27. Infine, conformemente alla giurisprudenza nazionale di cui trattasi, occorrerebbe disporre la sospensione della pensione di GC e il rimborso di tutte le somme già percepite a tale titolo. Infatti, benché i compiti che egli svolge nell’ambito del regime di servizio attivo modulato siano diversi da quelli che hanno determinato il riconoscimento della sua invalidità permanente totale e nonostante l’importo della sua pensione corrisponda a circa la metà della sua precedente retribuzione, il beneficio di detta pensione sarebbe incompatibile con lo stipendio percepito per le sue nuove funzioni. Ne conseguirebbe che tale lavoratore disabile dovrebbe rinunciare o al suo posto di pubblico impiego, quale ora occupa, o al beneficio della pensione che gli è stata concessa. 28. Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che la giurisprudenza nazionale di cui trattasi potrebbe pregiudicare l’effetto utile dell’articolo 5 della direttiva 2000/78, interpretato in conformità degli articoli 21 e 26 della Carta nonché dell’articolo 2 e dell’articolo 27, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU. Infatti, tali disposizioni sarebbero volte a favorire, per quanto possibile, l’inserimento professionale delle persone con disabilità prevenendo gli svantaggi e le esclusioni dal mercato del lavoro a causa della loro disabilità. Orbene, una giurisprudenza nazionale la quale obblighi un lavoratore disabile, che sia stato assegnato a mansioni diverse, con correlata riduzione retributiva, a rinunciare a tale impiego per poter continuare a percepire la sua pensione di invalidità permanente totale potrebbe costituire una discriminazione fondata sulla disabilità, ai sensi dell’articolo 2 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU, privando tale lavoratore dell’esercizio dei suoi diritti al lavoro e alla previdenza sociale. 29. In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Cataluña (Corte superiore di giustizia della Catalogna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva [2000/78] debbano essere interpretati nel senso che la summenzionata direttiva è applicabile a un caso in cui a un agente di polizia locale, cui è stata riconosciuta una pensione di invalidità permanente totale in quanto affetto da un handicap fisico e che ha effettuato il passaggio al cosiddetto regime di “segunda actividad” [servizio attivo modulato], nel cui ambito svolge compiti amministrativi e di assistenza civica diversi da quelli che hanno dato luogo alla dichiarazione di invalidità, sia imposta la cessazione del pubblico impiego in qualità di agente di polizia locale per poter beneficiare della suddetta pensione. 2)      Se l’articolo 5 della direttiva 2000/78, letto alla luce degli articoli 21 e 26 della [Carta] e degli articoli 2 e 27, paragrafo 1, della [[OSCURATO:PERSONA] dell’ONU], debba essere interpretato nel senso che osta a una giurisprudenza nazionale in virtù della quale un agente di polizia locale in regime di servizio attivo modulato, cui è stata riconosciuta una pensione di invalidità permanente totale, deve porre fine al suo rapporto di pubblico impiego in qualità di agente di polizia locale per poter beneficiare della suddetta pensione, allorché egli è già stato assegnato a funzioni diverse da quelle che hanno dato luogo alla dichiarazione di invalidità e per tale causa ha subito una riduzione della retribuzione». 30. GC, l’INSS, i governi spagnolo e greco, nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte alla Corte. IV. Analisi 31. Con le sue due questioni pregiudiziali, che propongo di esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, nonché l’articolo 5 della direttiva 2000/78, letti alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta nonché degli articoli 2 e 27 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale un lavoratore che esercita la professione abituale di agente di polizia locale, cui è stata concessa una pensione di invalidità permanente totale in relazione allo svolgimento di tutti i compiti di tale professione o dei suoi compiti essenziali a causa del sopravvenire, nel corso del rapporto di lavoro, di una disabilità, non ha più diritto di percepire tale pensione allorché viene assegnato dal suo datore di lavoro al regime del servizio attivo modulato, nell’ambito del quale egli si limita a svolgere compiti amministrativi e di assistenza civica. A. Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali 32. Il governo spagnolo sostiene che le questioni pregiudiziali devono essere dichiarate irricevibili per il motivo che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio è priva di relazione con l’oggetto del procedimento principale. 33. Da un lato, dai fatti del procedimento principale, quali esposti nella decisione di rinvio, risulterebbe che il ricorso proposto il 10 marzo 2021 dall’INSS contro [OSCURATO:PERSONA] mirava a far constatare l’incompatibilità della pensione di invalidità permanente totale riconosciuta a quest’ultimo con lo svolgimento di funzioni di servizio attivo modulato. Pertanto, l’INSS chiederebbe unicamente la cessazione dell’erogazione di tale pensione e il rimborso delle somme ricevute a tale titolo. Orbene, secondo i termini delle questioni pregiudiziali, GC sarebbe tenuto a lasciare il suo impiego pubblico come agente di polizia locale. Tali questioni presenterebbero, quindi, un carattere ipotetico, in quanto il quesito di detto giudice non corrisponde alla situazione oggetto del procedimento principale. 34. Dall’altro lato, l’articolo 198, paragrafo 1, primo comma, della LGSS, come interpretato dalla giurisprudenza nazionale di cui trattasi, vieterebbe il cumulo di una pensione di invalidità permanente totale e di una retribuzione relativa all’esercizio della professione per la quale la stessa invalidità è stata riconosciuta. Orbene, dalla formulazione della seconda questione pregiudiziale risulterebbe, in particolare, che detto giudice considera che GC «è già stato assegnato a funzioni diverse da quelle che hanno dato luogo alla dichiarazione di invalidità». Il medesimo giudice dovrebbe pertanto concludere, sulla base del diritto nazionale, che la percezione da parte di GC di tale pensione non è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di servizio attivo modulato, cosicché il diritto dell’Unione non sarebbe applicabile al procedimento principale. Inoltre, tra il riconoscimento, il 14 giugno 2018, dell’invalidità di GC e il 1º dicembre 2020, data in cui egli è rientrato nelle proprie funzioni in qualità di agente di polizia locale nell’ambito del servizio attivo modulato, la possibilità di cumulare detta pensione con un’attività professionale non sarebbe contestata poiché le funzioni esercitate erano diverse da quelle che hanno dato luogo al riconoscimento di tale invalidità. 35. Peraltro, pur senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità delle questioni pregiudiziali, l’INSS sostiene che la decisione di rinvio contiene diverse affermazioni inesatte. 36. A tal riguardo, in primo luogo, fino al 2 marzo 2023, GC non avrebbe avuto lo status giuridico di «persona disabile» ai sensi della normativa spagnola, in particolare ai fini dell’applicazione della tutela conferita dal diritto del lavoro nazionale. Infatti, fino a tale data, successiva al riconoscimento della sua invalidità, non risulterebbe che egli abbia dimostrato un grado di disabilità pari o superiore al 33%, unico criterio valido per ottenere tale status. 37. In secondo luogo, sebbene l’INSS condivida la posizione del giudice del rinvio secondo cui il lavoratore al quale sia stata concessa una pensione di invalidità permanente totale deve cessare di esercitare la sua professione abituale per continuare a beneficiare di tale pensione, esso contesta il carattere automatico della cessazione del rapporto di lavoro in caso di riconoscimento dell’invalidità. Infatti, siffatto riconoscimento potrebbe, in base alla scelta del lavoratore, o comportare la sospensione del versamento della sua pensione, qualora quest’ultimo decidesse di continuare ad esercitare la stessa professione, oppure condurre alla sospensione del rapporto di lavoro qualora egli desiderasse mantenere il beneficio di tale pensione. 38. In terzo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) avrebbe elaborato una giurisprudenza secondo la quale le funzioni svolte nell’ambito del servizio attivo classico («primera actividad») e in quello del servizio attivo modulato («segunda actividad») all’interno della polizia locale rientrano nella stessa professione e nelle stesse funzioni ai fini della determinazione del grado di invalidità permanente totale. Di conseguenza, GC non eserciterebbe, nell’ambito del servizio attivo modulato, funzioni distinte da quelle per le quali gli è stata riconosciuta l’invalidità permanente totale. Pertanto, sarebbe erronea l’affermazione del giudice del rinvio secondo cui, per beneficiare di una pensione di invalidità permanente totale, il lavoratore è tenuto a porre fine al suo impiego di agente di polizia locale anche se ormai svolge funzioni diverse da quelle che hanno dato luogo al riconoscimento di tale invalidità. L’INSS sottolinea al riguardo che, dopo la concessione della sua pensione, GC è stato assunto da imprese private, per esercitare una professione diversa, prima di essere assegnato al regime del servizio attivo modulato. 39. In quarto luogo, l’INSS si oppone all’interpretazione del giudice del rinvio quanto al metodo di calcolo della pensione di invalidità permanente totale ( 11 ). Infatti, secondo la normativa nazionale applicabile, tale pensione verrebbe calcolata anche in base a un criterio che detto giudice non ha menzionato, vale a dire l’impegno contributivo del lavoratore nel corso della sua vita professionale, prendendo in considerazione, a tal fine, il periodo durante il quale egli non avrà versato i contributi, compreso tra la data del riconoscimento della sua invalidità e quella in cui raggiungerà l’età pensionabile prevista per legge, e tenendo conto dei contributi versati presso tutti i datori di lavoro per i quali ha lavorato. 40. A tal riguardo, secondo giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Poiché il giudice del rinvio è l’unico competente a interpretare e ad applicare il diritto nazionale, incombe alla Corte prendere in considerazione il contesto normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dalla decisione di rinvio. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte ( 12 ). 41. Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha illustrato in modo sufficientemente chiaro il contesto di diritto e di fatto in cui si inserisce la controversia principale, essendo la prima questione pregiudiziale specificamente volta a determinare se quest’ultima rientri nell’ambito di applicazione materiale del diritto dell’Unione. In questo contesto, tale giudice ha segnatamente ritenuto che GC fosse tenuto a lasciare il suo impiego pubblico di agente di polizia locale per poter continuare a percepire la sua pensione di invalidità permanente totale. Orbene, la questione se le premesse sulle quali si fonda detto giudice nell’ambito delle sue questioni siano errate o meno costituisce una questione rientrante nel contesto di fatto di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza ( 13 ). 42. Inoltre, lo stesso giudice ha sufficientemente precisato i motivi che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione menzionate nelle sue questioni, la risposta alle quali ritiene necessaria per essere in grado di emettere la propria sentenza, in particolare sottolineando che, sebbene le funzioni di GC siano cambiate nell’ambito della sua assegnazione al regime del servizio attivo modulato, la giurisprudenza nazionale di cui trattasi – che tale lavoratore sostiene essere contraria al diritto dell’Unione – non gli consente di continuare a beneficiare della sua pensione di invalidità permanente totale. Pertanto, non si può ritenere che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non abbia alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale o che sia di natura ipotetica. In tali circostanze, la presunzione di rilevanza ricordata al paragrafo 40 delle presenti conclusioni non può essere messa in discussione. 43. Ne consegue che le questioni pregiudiziali sono ricevibili. B. Nel merito 44. In via preliminare, rammento che la direttiva 2000/78 concretizza, nel settore da essa disciplinato, il principio generale di non discriminazione sancito dall’articolo 21 della Carta, che vieta qualsiasi discriminazione fondata, in particolare, su una disabilità. Inoltre, ai sensi dell’articolo 26 della Carta, l’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità ( 14 ). 45. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, in forza dell’articolo 43 della legge n. 16/1991, gli agenti della polizia locale per i quali, in base a perizia medica, si riduce la capacità di svolgere il servizio ordinario sono assegnati al regime di servizio attivo modulato e che, in linea generale, essi svolgono tale servizio nello stesso corpo cui appartengono, esercitando altre funzioni conformi alla loro categoria. Il giudice del rinvio precisa che, nell’ambito del servizio attivo modulato, GC si limita a esercitare compiti amministrativi e di assistenza civica, senza svolgere funzioni di sicurezza pubblica. 46. A tal proposito, rilevo che, ai sensi del suo considerando 18, la direttiva 2000/78 non può, in particolare, avere l’effetto di costringere i servizi di polizia a mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi ( 15 ). Di conseguenza, l’articolo 43 della legge n. 16/1991 ha istituito un regime a favore degli agenti della polizia locale che versano in una situazione di inidoneità a svolgere l’insieme delle loro funzioni, il quale non è imposto dalla direttiva in parola. 47. A mio avviso, tale regime non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, della suddetta direttiva, relativo all’azione positiva, in quanto riguarda qualsiasi persona la cui capacità lavorativa sia ridotta, e non specificamente i lavoratori disabili, ai sensi della medesima direttiva. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, tale disposizione consente di introdurre una distinzione basata sulla disabilità , a condizione che essa rientri tra le disposizioni relative alla protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro o tra le misure intese a creare o mantenere disposizioni o strumenti al fine di salvaguardare o promuovere l’inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro ( 16 ). 48. Peraltro, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, letto alla luce del considerando 28 di quest’ultima, stabilisce che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla direttiva stessa ( 17 ). A mio parere, l’articolo 43 della legge n. 16/1991 può considerarsi una disposizione più favorevole, ai sensi di tale articolo 8, paragrafo 1. A tal riguardo, la circostanza che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non abbiano l’obbligo di mantenere o adottare misure quali quelle previste da tale disposizione, ma dispongano di un potere discrezionale a tale titolo, non consente di ritenere che una regola adottata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, quale quella di cui al procedimento principale, si situi al di fuori del campo di applicazione del diritto dell’Unione ( 18 ). In altri termini, se è vero che agli [OSCURATO:PERSONA] membri è riconosciuto un margine di discrezionalità, tuttavia spetta a questi ultimi, nell’attuare la loro normativa nazionale, provvedere a prevenire ogni discriminazione fondata sulla disabilità, a pena di pregiudicare l’effetto utile del quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro istituito da detta direttiva ( 19 ). 49. Dalla decisione di rinvio risulta parimenti che l’articolo 198, paragrafo 1, primo comma, della LGSS stabilisce che, in caso di invalidità permanente totale, la pensione vitalizia corrispondente è compatibile con la retribuzione di cui può beneficiare il lavoratore nella stessa impresa o in un’altra diversa da questa, purché le funzioni svolte non coincidano con quelle che hanno dato luogo all’invalidità permanente totale. Il giudice del rinvio precisa che la giurisprudenza nazionale di cui trattasi ha interpretato tale disposizione nel senso che la concessione di una pensione di invalidità permanente totale per l’esercizio della professione della professione abituale di agente di polizia locale è incompatibile con il versamento di una retribuzione quando il lavoratore, assegnato al servizio attivo modulato, svolge, nella pratica, funzioni diverse da quelle che hanno dato luogo al riconoscimento dell’invalidità permanente ( 20 ). Tale giudice ne deduce che il lavoratore al quale sia concessa una siffatta pensione è tenuto a cessare di esercitare la sua professione abituale per continuare a beneficiare di tale pensione, ponendo termine al suo impiego pubblico o privato, anche se le sue funzioni sono ormai diverse, e subendo una riduzione della sua retribuzione. 50. In tale contesto, detto giudice chiede se la direttiva 2000/78 sia applicabile a una situazione come quella di cui al procedimento principale e, in caso affermativo, se tale direttiva, letta alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta nonché dell’articolo 2 e dell’articolo 27, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU, osti a una giurisprudenza nazionale come quella illustrata nella decisione di rinvio. 51. Per quanto riguarda l’applicabilità di detta direttiva, ricordo che la nozione di «handicap», ai sensi della stessa direttiva, deve essere intesa come concernente una limitazione della capacità, risultante, in particolare, da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Se una malattia, curabile o incurabile, comporta una simile limitazione della capacità della persona e se tale limitazione è di lunga durata, una siffatta malattia può rientrare nella nozione di «handicap», ai sensi della direttiva 2000/78. A tal proposito, il carattere duraturo della limitazione deve essere esaminato tenuto conto dello stato di incapacità, in quanto tale, dell’interessato allorché è stato adottato l’atto asseritamente discriminatorio nei confronti di quest’ultimo. Tra gli indizi che consentono di considerare duratura una limitazione della capacità figura in particolare la circostanza che, all’epoca del fatto asseritamente discriminatorio, l’incapacità dell’interessato non presentava una prospettiva ben delimitata di superamento nel breve periodo o il fatto che tale incapacità poteva protrarsi in modo rilevante prima della guarigione di detta persona ( 21 ). 52. Nel caso di specie, il giudice del rinvio espone che GC presenta una limitazione fisica cronica che gli impedisce di svolgere le sue funzioni abituali di sicurezza pubblica, ragion per cui gli è stato riconosciuto il diritto a una pensione di invalidità permanente totale derivante da una malattia non professionale. 53. Secondo costante giurisprudenza della Corte, il fatto che la persona interessata sia riconosciuta come persona disabile, ai sensi del diritto nazionale, non comporta a priori che essa sia affetta da un handicap ai sensi della direttiva 2000/78 ( 22 ). Viceversa, nemmeno la circostanza che GC avrebbe acquisito lo status giuridico di «persona disabile», ai sensi della legislazione spagnola, soltanto dal 2 marzo 2023, come sostiene l’INSS nelle sue osservazioni scritte ( 23 ), è determinante al riguardo. 54. Spetta pertanto al giudice del rinvio verificare se, nel procedimento principale, la limitazione della capacità di GC soddisfacesse, alla data del ricorso proposto dall’INSS il 10 marzo 2021, le condizioni enunciate al paragrafo 51 delle presenti conclusioni. In caso affermativo, si deve ritenere che GC fosse affetto da un handicap, ai sensi della direttiva 2000/78, a tale data. 55. In tal caso, dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva risulta che quest’ultima si applica, nei limiti dei poteri conferiti all’Unione, «a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico», per quanto attiene, in particolare, «all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione». Ciò premesso, l’ambito di applicazione di detta direttiva, alla luce dell’articolo 3, paragrafo 3, della medesima direttiva, in combinato disposto con il suo considerando 13, deve intendersi come non esteso ai regimi previdenziali le cui prestazioni non siano assimilate ad una retribuzione, nell’accezione data a tale termine ai fini dell’applicazione dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE ( 24 ). 56. Nel caso di specie, il giudice del rinvio ritiene che la pensione di invalidità permanente totale di cui beneficia GC, calcolata sulla base dei contributi corrispondenti alle retribuzioni percepite dall’interessato nel corso degli ultimi 96 mesi, gli sia stata concessa in ragione della sua attività professionale presso il suo datore di lavoro. Detto giudice ne deduce che tale pensione costituisce una «retribuzione», ai sensi dell’articolo 157 TFUE, che pertanto non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/78. Dal canto suo, l’INSS sostiene, nelle proprie osservazioni scritte, che detta pensione non è stata concepita a favore di una categoria particolare di lavoratori né dipende da un rapporto di lavoro con l’ultimo datore di lavoro. In tal senso, la medesima pensione non può essere assimilata a una «retribuzione», ai sensi dell’articolo 157 TFUE, né essere qualificata come «[condizione di] occupazione», quale prevista da tale direttiva. 57. Tuttavia, a mio avviso, il procedimento principale verte sul rapporto tra il beneficio della pensione di invalidità permanente totale e lo svolgimento di funzioni di servizio attivo modulato. Pertanto, tale causa riguarda le condizioni alle quali un lavoratore disabile può continuare a esercitare la propria attività professionale di agente di polizia locale in seguito alla concessione una siffatta pensione. 58. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, l’interpretazione in virtù della quale la tutela conferita dalla direttiva 2000/78 si estende al rapporto professionale di cui trattasi nella sua integralità risponde all’obiettivo di tale direttiva che consiste nello stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate in particolare sulla disabilità per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, sicché le nozioni che, all’articolo 3 di detta direttiva, ne precisano l’ambito di applicazione non possono essere interpretate restrittivamente. Pertanto, da un’interpretazione teleologica dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva risulta che la nozione di «[condizioni di] occupazione e di lavoro» ivi contenuta riguarda, in senso ampio, le condizioni applicabili a qualsiasi forma di lavoro dipendente e autonomo, a prescindere dalla forma giuridica in cui esso viene svolto. In tal senso, la nozione di «licenziamento» figura in tale disposizione solo quale esempio della nozione di «[condizioni di] occupazione e di lavoro» ( 25 ). 59. Di conseguenza, anche supponendo che GC fosse considerato una persona affetta da un handicap, ai sensi della direttiva 2000/78, alla data della presentazione del ricorso da parte dell’INSS il 10 marzo 2021, il procedimento principale riguarda le condizioni di occupazione e di lavoro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva e ricade, quindi, nell’ambito di applicazione materiale della stessa ( 26 ). 60. Nell’ipotesi in cui la Corte non condividesse tale analisi, ricordo che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, una pensione di invalidità permanente totale riconosciuta a seguito di una malattia non professionale, ai sensi della LGSS, costituisce una pensione legale di previdenza sociale e non si può ritenere una condizione di occupazione ( 27 ) Orbene, sempre secondo tale giurisprudenza, pur essendo pacifico che il diritto dell’Unione rispetta la competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri a organizzare i propri sistemi previdenziali e che, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare le condizioni per la concessione delle prestazioni in materia previdenziale, resta tuttavia fermo che, nell’esercizio di tale competenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rispettare il diritto dell’Unione. Pertanto, una normativa nazionale in materia di previdenza sociale non può violare, in particolare, l’articolo 5 della direttiva 2000/78 ( 28 ). 61. Occorre pertanto esaminare se, come ritiene il giudice del rinvio, la giurisprudenza nazionale di cui trattasi possa pregiudicare l’effetto utile di tale articolo 5, letto alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta nonché degli articoli 2 e 27 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU. 62. Ai sensi di detto articolo 5, per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, devono essere previste soluzioni ragionevoli, il che significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro interessato a favore dei disabili. 63. Dallo stesso articolo 5, letto alla luce del considerando 20 della direttiva 2000/78, risulta che i provvedimenti appropriati sono misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell’handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento. Tale considerando 20 contiene un elenco non esaustivo delle misure appropriate, potendo queste ultime essere di ordine fisico, organizzativo e/o educativo ( 29 ). 64. Peraltro, occorre precisare che le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU possono essere invocate al fine di interpretare le disposizioni della direttiva 2000/78, di modo che quest’ultima deve essere oggetto, per quanto possibile, di un’interpretazione conforme a tale convenzione ( 30 ). 65. Ai sensi dell’articolo 2 di detta convenzione, per «discriminazione fondata sulla disabilità» si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole . Secondo tale articolo 2, occorre altresì intendere per «accomodamento ragionevole» «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali». 66. Pertanto, l’articolo 5 della direttiva 2000/78, letto alla luce della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU, contempla un’ampia definizione della nozione di «soluzioni ragionevoli», la quale deve essere intesa come diretta all’eliminazione delle barriere di diversa natura che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori ( 31 ). 67. Tuttavia, ai sensi di tale articolo 5, «il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete». Al fine di apportare le soluzioni ragionevoli necessarie per permettere al lavoratore disabile di accedere a un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione, ai sensi di detto articolo 5, è quindi necessario conoscere concretamente le esigenze proprie della situazione di tale lavoratore nonché le difficoltà e gli ostacoli che quest’ultimo incontra nell’accesso al suo lavoro e nell’esercizio di quest’ultimo ( 32 ). 68. In tal senso, la Corte ha già dichiarato che, qualora un lavoratore divenga definitivamente inidoneo ad occupare il suo posto di lavoro a causa della sopravvenienza di un handicap, la sua riassegnazione a un altro posto di lavoro può costituire un provvedimento appropriato nell’ambito delle soluzioni ragionevoli, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2000/78, in quanto consente a tale lavoratore di conservare l’occupazione, garantendo la sua piena ed effettiva partecipazione alla vita professionale in base al principio di uguaglianza con gli altri lavoratori. Ciò posto, si deve rilevare che l’articolo 5 non può obbligare il datore di lavoro ad adottare provvedimenti che gli impongano un onere sproporzionato. A tale proposito, dal considerando 21 di detta direttiva discende che, per determinare se le misure in questione diano luogo a oneri sproporzionati, è necessario tener conto in particolare dei costi finanziari che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell’organizzazione o dell’impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni. Inoltre, occorre precisare che, in ogni caso, la possibilità di assegnare una persona disabile a un altro posto di lavoro esiste solo in presenza di almeno un posto vacante che il lavoratore interessato può occupare ( 33 ). 69. In tale contesto giurisprudenziale, la Corte ha concluso, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], che una normativa nazionale, in forza della quale un lavoratore disabile è costretto a subire il rischio di perdere il lavoro per poter beneficiare di una prestazione previdenziale, pregiudica l’effetto utile dell’articolo 5 di detta direttiva, letto alla luce dell’articolo 27, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU, ai sensi del quale occorre garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno acquisito una disabilità durante l’impiego, nonché il mantenimento nel posto di lavoro ( 34 ). La Corte ha pertanto dichiarato che tale articolo 5 osta a una normativa nazionale in conformità della quale il datore di lavoro può porre fine al contratto di lavoro a motivo dell’invalidità permanente del lavoratore a svolgere i compiti a lui incombenti in forza di tale contratto, causata dal sopravvenire, nel corso del rapporto di lavoro, di una disabilità, senza che tale datore di lavoro debba prima prevedere o mantenere soluzioni ragionevoli al fine di consentire al lavoratore di conservare il suo posto di lavoro, né dimostrare, eventualmente, che siffatte soluzioni costituirebbero un onere sproporzionato ( 35 ). 70. Da tale giurisprudenza della Corte, applicata per analogia al procedimento principale, risulta che l’assegnazione di un agente di polizia locale a funzioni compatibili con il suo stato di salute, che egli è in grado di svolgere nell’ambito del servizio attivo modulato a seguito del sopravvenire di una disabilità, è tale da costituire un provvedimento appropriato nell’ambito delle soluzioni ragionevoli, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2000/78. Nel caso di specie, il datore di lavoro di GC ha predisposto una simile soluzione, che consiste in un adeguamento dei ritmi di lavoro e della ripartizione dei compiti, quali previsti al considerando 20 di tale direttiva, destinandolo a compiti amministrativi e di assistenza civica per i quali egli dispone delle competenze, delle capacità e delle disponibilità richieste, che differiscono da quelle che hanno dato luogo al riconoscimento della sua invalidità. Aggiungo che la circostanza che l’invalidità permanente totale sia riconosciuta su domanda del lavoratore e che gli dia diritto a una prestazione previdenziale, vale a dire un’indennità mensile, pur conservando la possibilità di svolgere altre funzioni, è irrilevante per quanto riguarda l’obbligo di adottare soluzioni ragionevoli ( 36 ). 71. A differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], quella oggetto del procedimento principale non riguarda una situazione di «licenziamento», ai sensi di detta direttiva ( 37 ). Infatti, dalla normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale di cui trattasi, risulta che un agente di polizia locale affetto da un handicap può conservare il suo impiego in regime di servizio attivo modulato se rinuncia a percepire la sua pensione di invalidità permanente totale. 72. Nel caso di specie, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, una normativa nazionale che stabilisce un’incompatibilità tra il beneficio di una pensione di invalidità permanente totale e lo svolgimento di funzioni di servizio attivo modulato, che danno diritto a una retribuzione, non sembra pregiudicare, di per sé, l’effetto utile dell’articolo 5 della direttiva 2000/78. A tal riguardo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure suscettibili di realizzare gli obiettivi della loro politica sociale ( 38 ). Essi conservano quindi, in linea di principio, la competenza a determinare le condizioni alle quali una persona con disabilità che beneficia di una pensione di invalidità possa o meno continuare a occupare un impiego. 73. Peraltro, non ignoro l’argomento del governo spagnolo secondo il quale la pensione di invalidità permanente totale è volta a compensare la perdita di reddito derivante dalla cessazione dell’esercizio della professione abituale, cosicché un lavoratore non può continuare a percepire tale pensione ed essere al contempo retribuito per lo svolgimento delle funzioni che è stato dichiarato inidoneo a eseguire. Dal canto suo, l’INSS sostiene che, nell’ipotesi in cui il beneficio di detta pensione fosse compatibile con l’esercizio della stessa professione, tale situazione garantirebbe al lavoratore redditi complessivi superiori a quelli che percepiva prima del riconoscimento della sua invalidità, in violazione del principio di solidarietà inerente ai sistemi previdenziali fondati sulla ripartizione ( 39 ). 74. Ricordo tuttavia che, ai sensi dell’articolo 26 della Carta, l’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. Peraltro, come risulta dall’articolo 27, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU, gli [OSCURATO:PERSONA] parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, inclusivo e accessibile alle persone con disabilità. Essi devono inoltre garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno acquisito una disabilità durante l’impiego, prendendo appropriate iniziative, anche legislative, in particolare al fine di vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, promuovere opportunità di impiego per le persone con disabilità nel mercato del lavoro e l’assistenza nel mantenimento di un lavoro, nonché assumere persone con disabilità nel settore pubblico ( 40 ). 75. In tali circostanze, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, al fine di apportare le soluzioni ragionevoli necessarie per permettere al lavoratore disabile di accedere a un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione è necessario conoscere concretamente le esigenze proprie della situazione di tale lavoratore nonché le difficoltà e gli ostacoli che questi incontra nell’accesso al suo lavoro e nell’esercizio di quest’ultimo ( 41 ), esaminando, nel caso di specie, se la normativa nazionale, come interpretata e applicata, obblighi tale lavoratore a cessare qualsiasi attività lavorativa. 76. In particolare, come sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, nell’ipotesi in cui l’incompatibilità tra il beneficio di una pensione di invalidità permanente totale e lo svolgimento di un lavoro nell’ambito del servizio attivo modulato riguardi la totalità delle funzioni rientranti nella professione abituale e queste ultime siano estremamente diversificate, come nel caso di un agente di polizia locale ( 42 ), una siffatta incompatibilità può avere la conseguenza di escludere, tra le funzioni che possono essere proposte dal datore di lavoro al lavoratore nel quadro delle soluzioni ragionevoli, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2000/78, quelle rientranti nella sua professione abituale che egli è ancora in grado di svolgere, per le quali già possiede le competenze richieste e che gli consentirebbero di mantenere l’impiego in seguito al sopravvenire della disabilità. 77. In altri termini, se un agente di polizia locale non può cumulare il beneficio di una pensione di invalidità permanente totale con lo svolgimento di funzioni di servizio attivo modulato per il solo motivo che si presume, in diritto, che tali funzioni rientrino nella sua professione abituale, una simile situazione può pregiudicare l’effetto utile di tale articolo 5 dal momento che egli può essere privato della possibilità di mantenere il suo impiego o di ricoprire un’altra posizione lavorativa che contempli una o più funzioni svolte nella sua qualità di agente di polizia. 78. Inoltre, l’incompatibilità tra il beneficio di una pensione di invalidità permanente totale e lo svolgimento di funzioni di servizio attivo modulato deve essere valutata alla luce delle conseguenze finanziarie concrete che essa comporta per il lavoratore interessato. Infatti, se la retribuzione versata per il servizio attivo modulato è inferiore all’importo di tale pensione o se il divario tra tali due redditi non è sufficientemente significativo da compensare la sicurezza offerta dalla percezione di una siffatta pensione e le difficoltà connesse a un cambiamento di professione, il lavoratore disabile può essere dissuaso dall’occupare un impiego rientrante nel servizio attivo modulato proposto dal suo datore di lavoro a titolo di soluzioni ragionevoli. 79. Tenuto conto, in particolare, di tali elementi, spetta al giudice del rinvio valutare in concreto se, e in quale misura, la normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale di cui trattasi, possa pregiudicare l’effetto utile dell’articolo 5 della direttiva 2000/78, letto alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta nonché degli articoli 2 e 27 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU, nella situazione di GC, ostacolandone il mantenimento nel posto di lavoro ( 43 ). 80. In considerazione di tutto quanto precede, ritengo che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, nonché l’articolo 5 della direttiva 2000/78, letti alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta nonché degli articoli 2 e 27 della [OSCURATO:PERSONA] dell’ONU, debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale un lavoratore che esercita la professione abituale di agente di polizia locale, cui è stata concessa una pensione di invalidità permanente totale in relazione allo svolgimento di tutti i compiti di tale professione o dei suoi compiti essenziali a causa del sopravvenire, nel corso del rapporto di lavoro, di una disabilità, non ha più diritto a percepire tale pensione allorché viene assegnato dal suo datore di lavoro al regime del servizio attivo modulato, nell’ambito del quale egli si limita a svolgere compiti amministrativi e di assistenza civica diversi da quelli che hanno dato luogo alla dichiarazione di invalidità, purché non sia pregiudicato l’effetto utile di tali disposizioni, in base alle quali occorre garantire e favorire, nei confronti delle persone con disabilità, l’esercizio del diritto al lavoro e il mantenimento nel posto di lavoro alle condizioni stabilite dalle suddette disposizioni. V. Conclusione 81. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] de Justicia de Cataluña (Corte superiore di giustizia della Catalogna, Spagna) nei seguenti termini: L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, nonché l’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché degli articoli 2 e 27 della [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a [OSCURATO:PERSONA] il 13 dicembre 2006 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale un lavoratore che esercita la professione abituale di agente di polizia locale, cui è stata concessa una pensione di invalidità permanente totale in relazione allo svolgimento di tutti i compiti di tale professione o dei suoi compiti essenziali a causa del sopravvenire, nel corso del rapporto di lavoro, di una disabilità, non ha più diritto a percepire tale pensione allorché viene assegnato dal suo datore di lavoro al regime del servizio attivo modulato, nell’ambito del quale egli si limita a svolgere compiti amministrativi e di assistenza civica diversi da quelli che hanno dato luogo alla dichiarazione di invalidità, purché non sia pregiudicato l’effetto utile di tali disposizioni, in base alle quali occorre garantire e favorire, nei confronti delle persone con disabilità, l’esercizio del diritto al lavoro e il mantenimento nel posto di lavoro alle condizioni stabilite dalle suddette disposizioni. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16). 3 Recueil des traités des Nations unies , vol. 2515, pag. 3. 4 GU 2010, L 23, pag. 35. 5 Sentenza del 10 febbraio 2022 (C‑485/20, EU:C:2022:85). 6 Sentenza del 18 gennaio 2024 (C‑631/22; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2024:53). 7 BOE n. 261, del 31 ottobre 2015, pag. 103291, e rettifica in BOE n. 36, dell’11 febbraio 2016, pag. 10898. 8 BOE n. 190 del 9 agosto 1991. 9 Come rilevato dalla Corte, la normativa spagnola opera una distinzione tra l’«[invalidità] permanente totale», che riguarda solo le funzioni abituali, e l’«[invalidità] permanente assoluta», che designa l’inidoneità a qualsiasi lavoro (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 50). 10 A questo proposito, il giudice del rinvio fa riferimento, in particolare, alla sentenza del 1º dicembre 2016, Daouidi (C‑395/15, EU:C:2016:917, punto 45). 11 V., per quanto riguarda l’interpretazione adottata dal giudice del rinvio, paragrafo 24 delle presenti conclusioni. 12 V. sentenza del 29 gennaio 2026, [OSCURATO:PERSONA] alla Scala di Milano (C‑668/24, EU:C:2026:60, punto 35 e giurisprudenza citata). 13 V. sentenza del 21 maggio 2026, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑684/24 e C‑685/24, EU:C:2026:410, punto 36 e giurisprudenza citata). 14 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 40 e giurisprudenza citata). 15 Rilevo che la causa [OSCURATO:PERSONA] de Mallorca (C‑65/26), attualmente pendente dinanzi alla Corte, verte segnatamente sulla questione dell’applicazione dell’articolo 5 della direttiva 2000/78 a un funzionario pubblico di ruolo, membro del corpo dei vigili del fuoco, in particolare alla luce del considerando 18 di tale direttiva. 16 V. sentenza del 9 marzo 2017, Milkova (C‑406/15, EU:C:2017:198, punto 46). 17 V. sentenza del 23 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] per i diritti LGBTI (C‑507/18, EU:C:2020:289, punto 62). 18 V., per analogia, sentenza del 9 marzo 2017, Milkova (C‑406/15, EU:C:2017:198, punto 52 e giurisprudenza citata). 19 V., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2022, S.C.R.L. (Abbigliamento con connotazione religiosa) (C‑344/20, EU:C:2022:774, punto 54). 20 Nelle proprie osservazioni scritte, l’INSS sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha dichiarato che, ai fini della qualificazione dell’«invalidità permanente», occorre prendere in considerazione tutte le funzioni che rientrano oggettivamente nella «professione» e che, nel caso degli agenti della polizia locale, l’ambito professionale da valutare si estende a tutte le funzioni, le quali comprendono compiti come il pattugliamento, il mantenimento dell’ordine pubblico, la regolamentazione della circolazione, oltre a compiti amministrativi o di sorveglianza statica, di modo che, nel determinare l’eventuale riduzione di rendimento del richiedente, occorre considerare tutte le attività che rientrano nell’ambito della sua «professione abituale». 21 V., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2025, Pauni (C‑5/24, EU:C:2025:689, punti 25, 29 e 30 e giurisprudenza citata). 22 V. sentenza dell’11 settembre 2025, Pauni (C‑5/24, EU:C:2025:689, punto 28 e giurisprudenza citata). 23 V. paragrafo 36 delle presenti conclusioni. 24 V., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2018, Bedi (C‑312/17, EU:C:2018:734, punto 30 e giurisprudenza citata). La nozione di «retribuzione» è definita all’articolo 157, paragrafo 2, TFUE come «il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo». Come emerge dalla giurisprudenza della Corte, tale nozione deve essere interpretata estensivamente e comprende, in particolare, tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano accordati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo, in forza di un contratto di lavoro, di disposizioni di legge o a titolo volontario [v. sentenza del 22 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑649/22, EU:C:2024:156, punto 44 e giurisprudenza citata)]. 25 V., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, TP (Montatore audiovisivo per la televisione pubblica) (C‑356/21, EU:C:2023:9, punti 57, 58 e 62 e giurisprudenza citata). 26 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/78, «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che la presente direttiva, nella misura in cui attiene le discriminazioni fondate sull’handicap o sull’età, non si applichi alle forze armate». Nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni nella presente causa sostiene che tale deroga si applichi ai servizi di polizia in Spagna. 27 V. sentenza del 14 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C‑527/13, EU:C:2015:215, punto 38). La stessa interpretazione è stata accolta con riferimento a una pensione di invalidità permanente totale derivante da un infortunio sul lavoro [v., segnatamente, sentenza del 10 aprile 2025, Alcampo e a. (C‑584/23, EU:C:2025:261, punti 24 e 25)]. Il giudice del rinvio fa riferimento alla sentenza del 12 settembre 2002, Niemi (C‑351/00, EU:C:2002:480, punto 47), nella quale la Corte ha considerato che un regime pensionistico rientra nella nozione di «retribuzione», ai sensi dell’articolo 157 TFUE, qualora risponda a tre criteri, vale a dire che la pensione di vecchiaia prevista da tale regime interessi solo una categoria particolare di lavoratori, che sia direttamente proporzionale agli anni di servizio prestati e che il suo importo sia calcolato in base all’ultima retribuzione. Orbene, in particolare, dal fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che la pensione di invalidità permanente totale di cui beneficia GC interessi solo una categoria particolare di lavoratori. 28 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 51 e 52 e giurisprudenza citata). 29 V., in particolare, sentenze dell’11 aprile 2013, HK Danmark (C‑335/11 e C‑337/11, EU:C:2013:222, punto 49), nonché del 12 marzo 2026, Zirvatta (C‑597/24, in prosieguo: la «sentenza Zirvatta», EU:C:2026:198, punto 49 e giurisprudenza citata). 30 Sentenza Zirvatta (punto 50 e giurisprudenza citata). 31 V., in tal senso, sentenza Zirvatta (punto 49 e giurisprudenza citata). 32 V., in tal senso, sentenza Zirvatta (punti 55 e 56). 33 [OSCURATO:PERSONA] (punti 44 e 45 e giurisprudenza citata). 34 [OSCURATO:PERSONA] (punto 50). 35 [OSCURATO:PERSONA] (punto 53). 36 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 49). 37 Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «licenziamento» si riferisce, in particolare, alla cessazione unilaterale di qualsiasi attività menzionata all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78. Tale nozione dev’essere interpretata pertanto nel senso che essa comprende qualsiasi cessazione del contratto di lavoro non voluta dal lavoratore e, quindi, senza il suo consenso (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 36 e giurisprudenza citata) 38 V., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2025, AEON NEPREMIČNINE e a. (C‑674/23, EU:C:2025:113, punto 62 e giurisprudenza ivi citata). 39 L’INSS fa riferimento al riguardo all’articolo 43, paragrafo 3, della legge n. 16/1991, secondo il quale il passaggio al servizio attivo modulato non comporta alcuna diminuzione della retribuzione di base o del grado individuale degli agenti interessati. Il giudice del rinvio rileva tuttavia che, nella pratica, l’assegnazione di GC al servizio attivo modulato è stata accompagnata da una diminuzione della sua retribuzione connessa alla cessazione delle integrazioni relative al lavoro notturno e durante i fine settimana. 40 V., altresì, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 50). 41 V., in tal senso, sentenza Zirvatta (punto 56). 42 V., a tal riguardo, nota 20 delle presenti conclusioni. 43 Come ho sottolineato nelle mie conclusioni nella causa HR Rail (C‑485/20, EU:C:2021:916, paragrafo 68), la società non può progredire se lascia da parte i disabili, in particolare per quanto riguarda l’occupazione e il lavoro e, in questo senso, le soluzioni ragionevoli rappresentano una misura preventiva per preservare l’occupazione dei disabili.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris