CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11342/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 38377/23 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché riproduttivi di censure già vagliate dal giudice di merito e comunque nel complesso manifestamente infondati; Considerato, in particolare, che il primo motivo di ricorso - con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per mancanza di una "azione intenzionale diretta contro le forze di polizia costitutiva [...] di una resistenza attiva" (cfr. p. 2 del ricorso) - non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale dà conto che il comportamento del ricorrente, sia sotto il profilo materiale che psicologico, "lungi dal configurare una mera opposizione passiva, manifesta un uso di violenza e forza fisica volto a neutralizzare l'azione, sottrarsi alla presa e impedire lo svolgimento degli atti d'ufficio" (cfr. p. 2 della sentenza impugnata). La sentenza, inoltre, si basa sui riscontri oggettivi a conforto di questa ricostruzione (cfr. p. 3 del provvedimento), risultando sul punto immune da censure. Ritenuto, infine, che il secondo motivo di ricorso - che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - risulta anch'esso manifestamente infondato alla luce della solida motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, che correttamente valorizza l'ostinazione del gesto e il grado di violenza e forza fisica utilizzato dal ricorrente al momento dei fatti per escluderne la particolare tenuità (cfr. p. 3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così