CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 04458/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogatogli per il delitto di truffa; lette le conclusioni scritte trasmesse dal difensore in data 16/11/2025; rilevato che il primo motivo che censura la conferma di responsabilità per il delitto di truffa è del tutto aspecifico, esprimendo mero dissenso rispetto alla logica e coerente motivazione rassegnata dai giudici d'appello i quali, in conformità al costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, hanno ritenuto che il convogliamento del profitto sulla carta postepay intestata all'imputato costituisse elemento idoneo a provare quantomeno il concorso del ricorrente nell'illecito, in assenza di specifici elementi dai quali desumere che il medesimo avesse perso incolpevolmente il possesso dello strumento di pagamento o fosse vittima di un furto di identità, circostanze, invero, mai neppure allegate dall'interessato; che il secondo motivo, il quale censura il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito escluso l'esiguità del danno con motivazione congrua sottolineando, altresì, il difetto di iniziative riparatorie, facendo corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01; sulla rilevanza della condotta susseguente al reato, tra molte, Sez. 3, n. 20279 del 21/03/2023, Rv. 284617 - 01); ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]