CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11718/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/2/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nei rispettivi ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 378 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi, quanto allo Smecca, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nella valutazione del compendio probatorio, del resto autoevidente in relazione alla tipologia di condotta ascritta all'imputato ed alla determinazione della pena; Considerato che i motivi di ricorso del Martines si contrassegnano per genericità e aspecificità rispetto alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata sulla consapevolezza dell'imputato della illiceità della condotta dello Smecca e sulla entità della pena; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1111 marzo 2022 Il Consigliere est ore Il Pr9i idente [OSCURATO:PERSONA] GiorjIo Fide