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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 gennaio 2007

Cassazione n. 37264/2022

Testo disponibile della fonte

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ha emesso la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma,via G. B. Martini - ricorrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate –Riscossione -intimati - avverso la sentenza n. 1620 / 202 1 della Corte d ’ appello di Napoli depositata il 23marzo 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Napoli ha respinto il motivo di gravame dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] i nteso a contestare l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività svolta nell’anno 2010 sul rilievo di essere iscrittaalla Cassa forense sin al 2007, limitandosi ad accogliere solo il motivo relativo alla quantificazione delle sanzioni;

2. avverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato ad unico motivo;

3. gli enti intimati non hannosvolto attività difensiva;

4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che: 1.con l’unico motivo l a ricorrente deduce l’o messo esame circa fatti ed atti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all ’ art. 360 , comma 1, n. 5 , cod. proc. civ . , nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26,della l. n. 335del 1995 , in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ., censura ndo l a sentenza impugnata nella parte in cui stabilisce che «parte appellante non contesta il suo obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps per l’anno 2010, in cui ha esercitato la professione di avvocato senza essere iscritta alla [OSCURATO:PERSONA] ed ha prodotto un reddito superiore ai limiti di legge, e ciò evidentemente alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte», mentre, al contrario di quanto erroneamente stabilito dalla Corte d’appello di Napoli, sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primogrado era stato contestato l’obbligo di iscrizione alla gestione separata sul rilievo di essere un avvocato iscritto all’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli dal 16/01/2007 e iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] a far data dal 01/01/2007, come da documentazione prodotta in primo grado;2. il ricorso è fondato , in quanto , nel rispetto del principio di autosufficienza (fra molte, Cass. Sez. 3, 09/08/2016, n. 16655), è stato dedotto che la Corte territoriale ha omesso di considerare (e comunque ha erroneamente applicato la normativa di riferimento, oltre che la disposizione in tema di non contestazione) che la professionista è iscritta alla cassa previdenziale dell’ordine di appartenenza, e, dunque, risulta già assoggettata ad un versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dall’iscrizione alla gestione separata (v.

Cass. Sez.

L, 12/12/2018, n. 32166; Cass. Sez. 6 - L, 23/06/2022, n. 20288, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.);

3. pertanto, la sentenza impugnata va cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di cassazione.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudiziodi cassazione.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha emesso la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma,via G. B. Martini - ricorrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate –Riscossione -intimati - avverso la sentenza n. 1620 / 202 1 della Corte d ’ appello di Napoli depositata il 23marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Napoli ha respinto il motivo di gravame dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] i nteso a contestare l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività svolta nell’anno 2010 sul rilievo di essere iscrittaalla Cassa forense sin al 2007, limitandosi ad accogliere solo il motivo relativo alla quantificazione delle sanzioni; 2. avverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato ad unico motivo; 3. gli enti intimati non hannosvolto attività difensiva; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1.con l’unico motivo l a ricorrente deduce l’o messo esame circa fatti ed atti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all ’ art. 360 , comma 1, n. 5 , cod. proc. civ . , nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26,della l. n. 335del 1995 , in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ., censura ndo l a sentenza impugnata nella parte in cui stabilisce che «parte appellante non contesta il suo obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps per l’anno 2010, in cui ha esercitato la professione di avvocato senza essere iscritta alla [OSCURATO:PERSONA] ed ha prodotto un reddito superiore ai limiti di legge, e ciò evidentemente alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte», mentre, al contrario di quanto erroneamente stabilito dalla Corte d’appello di Napoli, sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primogrado era stato contestato l’obbligo di iscrizione alla gestione separata sul rilievo di essere un avvocato iscritto all’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli dal 16/01/2007 e iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] a far data dal 01/01/2007, come da documentazione prodotta in primo grado;2. il ricorso è fondato , in quanto , nel rispetto del principio di autosufficienza (fra molte, Cass. Sez. 3, 09/08/2016, n. 16655), è stato dedotto che la Corte territoriale ha omesso di considerare (e comunque ha erroneamente applicato la normativa di riferimento, oltre che la disposizione in tema di non contestazione) che la professionista è iscritta alla cassa previdenziale dell’ordine di appartenenza, e, dunque, risulta già assoggettata ad un versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dall’iscrizione alla gestione separata (v. Cass. Sez. L, 12/12/2018, n. 32166; Cass. Sez. 6 - L, 23/06/2022, n. 20288, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.); 3. pertanto, la sentenza impugnata va cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudiziodi cassazione. Così dec
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