CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 14079/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 659 cod. pen. per essere stato illogicamente ritenuto che la condotta contestata fosse idonea ad arrecare disturbo alla pubblica quiete, non è consentito in sede di legittimità perché concernente la ricostruzione e valutazione del fatto e perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione, sollecitandosi inammissibilmente a questa Corte una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; Considerato che sono inammissibili anche gli ulteriori tre motivi, reiterandosi in questa sede - con la pressoché integrale trascrizione in ricorso del gravame di merito - le medesime censure già adeguatamente e correttamente vagliate e disattese dal giudice di merito, il quale ha non illogicamente giustificato il potere discrezionale attribuitogli sia quanto all'impossibilità di ritenere la causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità, sia quanto all'applicazione della pena detentiva in misura leggermente superiore alla media edittale, motivata non soltanto dalla gravità e intenzionalità del fatto, ma anche dalla negativa personalità dell'imputato quale desunta dai numerosi precedenti penali; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] d DEPOSITATO I