CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 22492/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2438/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO ROMA n. 6925/2018 depositata il31/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto n. 2116/2010 con cui era stato loro ingiunto, in qualità di fideiussori e garanti a prima richiesta della correntista “[OSCURATO:PERSONA] 3000” s.r.l., il pagamento di euro 585.931,83, oltre interessi e spese, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.). Impugnata la sentenza dai tre fideiussori, si costituivano nel giudizio, dinanzi alla Corte di Appello di Roma, la “[OSCURATO:PERSONA] 1 Securitisation” s.r.l. con socio unico ‒ acquirente di un pacchetto di crediti alienati da [OSCURATO:SOCIETA]. ‒ e la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., con socio unico anch’essa, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado. La Corte di Appello di Roma, pronunciandosi con sentenza del 31.10.2018, ha rigettato l’impugnazione e confermato la sentenza di primo grado. La Corte ha escluso la denunciata violazione processuale nella mancata concessione dei termini di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c. e nella mancata ammissione della c.t.u. contabile; ha ritenuto il credito azionato dalla banca provato mediante una ricognizione di debito del 22.7.2009 rilasciata dalla debitrice principale e dai fideiussori, come affermato dal Tribunale con statuizione non censurata con specifico motivo di appello, con conseguente inversione dell’onere della prova non assolto dai garanti e debenza degli interessi ultralegali pattuiti per iscritto, delle c.m.s. e delle spese. Avverso la suddetta pronuncia gli originari opponenti hanno proposto ricorso notificato alla “[OSCURATO:PERSONA] 1 Securitisation” e alla [OSCURATO:SOCIETA] che non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 183, co. 6, 161 e 354 c.p.c., per non avere la Corte di Appello dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Roma, il quale avrebbe illegittimamente negato la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. nonostante la molteplicità delle eccezioni sollevate nell’atto introduttivo e la complessità della materia, così impedendo ai fideiussori di dedurre e articolare compiutamente i mezzi istruttori a sostegno dell’opposizione. Il motivo non censura l’affermazione della Corte territoriale secondo cui essi non avevano chiesto la concessione dei predetti termini, essendosi limitati a riferire di avere manifestato l’intenzione di avvalersi della facoltà di chiederli, e ciò lo rende inammissibile per astrattezza della questione posta. Il secondo motivo, che deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118, co. 1, disp. att. c.p.c., per la mancata ammissione della c.t.u. contabile da parte sia del Tribunale che della Corte d’Appello, è inammissibile essendo la decisione di ammettere la c.t.u. riservata alla incensurabile valutazione del giudice di merito. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1832, 1823, 1283 e 1284 c.c., 116 e 155 c.p.c., per avere la Corte territoriale fondato la decisione su una ricognizione di debito e su estratti conto relativi ad alcuni rapporti contrattuali e ad uno solo dei conti correnti, senza prova della pattuizione per iscritto dei tassi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e degli interessi anatocistici. Il motivo è inammissibile, risolvendosi in astratte doglianze di merito. Esso non censura la ratio decidendi con la quale la Corte territoriale ha rilevato, da un lato, non essere stata censurata con specifico motivo di appello la statuizione del Tribunale relativa alla ricognizione di debito e, dall’altro, non assolto l’onere della prova (conseguenzialmente ricadente sugli appellanti) in ordine all’insussistenza del credito azionato dalla banca, risultante comunque da pattuizioni per iscritto. Il ricorso è inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, in mancanza di attività difensiva svolta dalla“[OSCURATO:PERSONA] 1 Securitisation” . P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dov