CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26636/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 56, 61 n. 5, 624 e 625 nn. 2 e 5 cod. pen. riconoscendo il vizio parziale di mente per Arcidiacono e rideterminando le pene; ritenuto che i motivi di ricorso presentati dai ricorrenti sono i seguenti: - il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta, con unico motivo di ricorso, la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in merito alle dichiarazioni rese dal teste di P.G. e alla mancanza di riscontri in ordine alla partecipazione dell'imputato; - il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta, come unico motivo di ricorso, la violazione di legge e l'insufficienza della motivazione in merito alla responsabilità dello stesso nel tentativo di furto e all'idoneità degli atti da lui computi ad essere diretti inequivocabilmente alla consumazione del delitto di furto; - il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta, con unico motivo di ricorso, l'erronea valutazione dell'attendibilità delle testimonianze in merito alla capacità di intendere e di volere dell'imputato e l'errata qualificazione giuridica dei fatti in merito al reato contestato. Considerato che i motivi di ricorso sopra descritti non sono consentiti, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e inoltre sono volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna e inoltre che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.