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CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 04840/2024

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24284/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] LAVORO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato come in atti, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.302/2021 depositata il 29/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. e che stante l’avvenuta conciliazione transattiva della lite può farsi luogo alla compensazione delle spese d.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma,il 21/02/2024 La cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24284/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] LAVORO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato come in atti, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.302/2021 depositata il 29/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. e che stante l’avvenuta conciliazione transattiva della lite può farsi luogo alla compensazione delle spese d. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa le spese di lite. Così deciso in Roma,il 21/02/2024 La cons
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