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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34693/2026

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osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 24 ottobre 2022 la Quinta Sezione di questa Corte ha emesso la decisione sui ricorsi all'epoca proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA].

2. Si tratta della decisione rescindente, il cui esame è prioritario rispetto ai contenuti della sentenza oggi impugnata, emessa in sede di rinvio dalla medesima Corte di Appello in data 15 ottobre 2025. 2.1 La sentenza rescindente, negli esiti ha: annullato la sentenza allora impugnata in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo esame; annullato la sentenza allora impugnata con rinvio, per [OSCURATO:PERSONA], in riferimento ai capi N-O-P-Q-R-S-T, con rigetto del ricorso nel resto.

Giova precisare che per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento si riferisce al reato associativo di cui al capo C) della sentenza di merito (unico capo contestato).

La Corte di secondo grado - quanto al capo C - aveva confermato la qualificazione giuridica di capo della omonima cosca [OSCURATO:PERSONA] a far data dal 1999 e con condotta permanente, rideterminando la pena.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la valutazione degli elementi a carico, affermando che dagli atti non poteva dedursi né il ruolo di capo della cosca [OSCURATO:PERSONA] né quello di partecipe.

La V Sezione di questa Corte nel valutare le doglianze ha affermato (pag.25-27 della sentenza rescindente) che il giudice di primo grado aveva utilizzato a fini decisòri anche atti provenienti dalla indagine "Iris" che vedeva [OSCURATO:PERSONA] coinvolto in una vicenda estorsiva.

L'avvenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] in detto procedimento correlato imponeva dunque una rivalutazione complessiva dei materiali istruttori.

Si poneva in luce, inoltre, che le emergenze istruttorie a carico dell'Ah/aro riguardano un periodo alquanto ristretto (2015 e 2016), il che contrasterebbe con l'attribuzione del ruolo di capo della cosca sin dal 1999. 2.2 In riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente aveva espresso doglianze in rapporto alla affermazione di responsabilità per i reati-fine di cui ai capi N,O,P,Q,R,S,T nonché in riferimento alla ritenuta sussistenza del ruolo direttivo in 2capo al [OSCURATO:PERSONA] (capo A; ruolo riconosciuto dal 2013 in avanti) e sulla aggravante di cui all'art.416 bis comma 4 cod.pen. .

La Quinta Sezione di questa Corte, quanto al [OSCURATO:PERSONA], ha accolto i motivi riferiti ai reati-fine per tutti i capi, disponendo annullamento con rinvio (con successiva assoluzione o declaratoria di estinzione in sede di rinvio), mentre in riferimento al reato associativo di cui al capo A i motivi sono stati respinti (v. da pag.45 a pag.50 della sentenza rescindente) .

In particolare, si è ritenuto che il ruolo di capo sia stato ‘ri-assunto' da [OSCURATO:PERSONA] all'atto della sua scarcerazione nel 2014 e che la decisione di merito abbia in modo coerente integrato le fonti dichiarative con i contenuti delle numerose captazioni di conversazioni.

Nessun profilo di carenza probatoria può derivare dalla scelta di annullare con rinvio la sentenza allora impugnata in rapporto ai reati-fine, data la piena autonomia del capo riguardante il reato associativo.

3. Tanto premesso, va evidenziato che la decisione emessa in sede di rinvio ha assolto [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai capi N,O,P,R,S,T, dichiarato estinto il reato di cui al capo Q e confermato la decisione di primo grado nel resto (capo A).

La pena è stata rideterminata in anni diciassette e mesi quattro di reclusione.

In riferimento ad [OSCURATO:PERSONA] vi è stata assoluzione parziale (tra il 1999 e il 2014), nonché riqualificazione della condotta associativa in quella di semplice partecipazione (in riferimento al capo C) dal gennaio 2015 al gennaio 2017 con esclusione della aggravante di cui al comma 4 e condanna alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione. 3.1 Le motivazioni espresse in riferimento al [OSCURATO:PERSONA], quanto all'esito processuale del giudizio di rinvio, fanno riferimento al giudicato parziale derivante dal rigetto del ricorso avverso la affermazione di responsabilità per il reato associativo (v. pag.14 della decisione oggi impugnata), anche in riferimento al trattamento sanzionatorio che viene ritagliato su quello elaborato nella decisione di secondo grado in riferimento al solo capo A. 3.2 Nelle motivazioni espresse in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si prende atto dei contenuti argomentativi della decisione rescindente, che tendono a porre il tema della continuità del ruolo svolto nel corso del tempo da [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la Corte di rinvio vi è un chiaro ridimensionamento del ruolo, sia sotto il profilo della tipologia di condotta (da capo a semplice partecipe) che sotto il profilo temporale.........". 3Resta ferma - tuttavia - l'esistenza di concreti indicatori di intraneità associativa nel periodo 2015/2017, rappresentati dai contatti intervenuti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (esponente della cosca [OSCURATO:PERSONA]) in un momento di particolare criticità interna della cosca [OSCURATO:PERSONA] (storica alleata degli [OSCURATO:PERSONA]), cui segue uno scambio di `pizzini' tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in quel periodo residente a Milano), interpretato sempre in chiave di mantenimento dei rapporti di alleanza mafiosa tra le due cosche.

Da qui la considerazione di un ruolo fiduciario svolto da [OSCURATO:PERSONA] in rappresentanza della cosca [OSCURATO:PERSONA]. 3.3 Quanto al profilo sanzionatorio, la Corte di rinvio dedica ampia motivazione alla scelta di rivalutare, alla luce della parziale assoluzione e della riqualificazione del fatto, la statuizione del giudice di secondo grado in punto di riconoscimento della continuazione esterna.

La determinazione precedente si fondava sulla continuità di ruolo svolto in ambito associativo (in rapporto alla precedente sentenza emessa nel 2001), il che aveva portato ad assorbire (quale reato satellite) la precedente condanna.

All'esito del giudizio di rinvio la distanza temporale di circa 15 anni tra i diversi segmenti di condotta porta a ritenere non configurabile la medesimezza del disegno criminoso.

La pena per il fatto - oggi ritenuto in sentenza - viene quantificata in quella di anni dieci e mesi otto di reclusione (all'esito della riduzione del rito), comunque inferiore a quella che era stata inflitta in secondo grado per la contestazione più ampia (anni sedici di reclusione).

4. Avverso la decisione emessa in sede di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 D ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] articola una unica deduzione in tema di illegittimità del trattamento sanzionatorio.

Secondo la difesa la Corte del rinvio non poteva meramente 'riportarsi' al trattamento sanzionatorio inflitto in secondo grado in riferimento al capo a).

Ciò perché la assoluzione dai reati-scopo si proietta - in tesi - in modo favorevole sul complessivo giudizio in punto di personalità del ricorrente.

Sul punto era stata depositata una memoria in sede di trattazione del giudizio di rinvio, memoria cui non è stata fornita risposta alcuna.

Vi sarebbe connessione essenziale tra l'assoluzione dai reati-scopo e la determinazione della pena per il reato associativo. .......-4.2 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si articola in due atti. 4.2.1 Con un primo atto di ricorso si introducono tre motivi.

Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità e violazione del principio di necessario adeguamento ai contenuti della decisione rescindente.

Secondo la difesa l'assoluzione dal correlato processo Iris avrebbe dovuto travolgere la valenza probatoria dei residui elementi istruttori, come affermato nella stessa decisione rescindente.

Non può accogliersi la tesi di una 'valenza mafiosa' dei colloqui intervenuti con [OSCURATO:PERSONA] e dello scambio di missive con il [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto vi sarebbe stata una non corretta interpretazione di alcune conversazioni oggetto di captazione.

Al secondo e terzo motivo si deducono violazioni di legge in punto di trattamento sanzionatorio.

Si contesta la variazione in riferimento alla già riconosciuta continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli giudicati nel 2001.

Vi sarebbe stato, sul punto, un giudicato progressivo per la mancata impugnazione da parte del Pubblico Ministero.

Ancora, si contesta in ogni caso la quantificazione della pena, sproporzionata in rapporto alla gravità del fatto. 4.2.2 Con un secondo atto di ricorso si introducono tre motivi con sotto-partizioni.

Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità nonché violazione del principio di necessario adeguamento ai contenuti della decisione rescindente.

Anche secondo questo atto di ricorso la sentenza rescindente avrebbe escluso la valenza probatoria non solo degli atti relativi alla indagine Iris ma anche di quelli che sono stati mantenuti dal giudice del rinvio come utili indicatori di intraneità associativa.

Da ciò deriva - in tesi - la violazione dei contenuti dell'art.627 cod.proc.pen. .

In ogni caso si contesta la valenza dei pretesi 'fatti indicativi' della intraneità dell'[OSCURATO:PERSONA]. .I...... sAl secondo motivo si deducono, con più argomenti, vizi della decisione in punto di trattamento sanzionatorio.

Un primo profilo riguarda la negazione della continuazione esterna con deduzione della violazione del divieto di reformatio in peius .

La decisione sarebbe, in tale parte, dal contenuto sfavorevole senza che vi sia stata una impugnazione della pubblica accusa.

In ogni caso la motivazione addotta sarebbe illogica e si riverbera in modo negativo sulla condizione dell'imputato in punto di recidiva, con omessa valutazione della doglianza difensiva originaria.

Ancora, non vi sarebbe congrua motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio in rapporto al principio di proporzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, mentre quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Va esaminato con priorità il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 La tesi difensiva è manifestamente infondata perché la decisione rescindente ha determinato un giudicato progressivo sul capo relativo alla condotta associativa, essendo stato respinto, in detta decisione, il ricorso sul capo A).

Si tratta di un giudicato progressivo che ingloba non soltanto il giudizio di responsabilità ma anche il trattamento sanzionatorio (del reato associativo), su cui peraltro la difesa non aveva sollevato doglianze nel primo atto di ricorso.

Si concorda, dunque, con quanto ritenuto in caso analogo da Sez.5 n. 29358 del 22/03/2019, Miah, Rv. 276207 - 01 secondo cui all'esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata.

Del resto, è proprio la «autonomia» del capo rappresentato dalla contestazione del reato associativo ad escludere che sulla determinazione della pena per detto capo possano rifluire le valutazioni favorevoli in punto di responsabilità espresse in sede di rinvio circa gli ulteriori reati contestati al [OSCURATO:PERSONA]. •¦..... ‘Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 3.1 I motivi in punto di responsabilità sono inammissibili per manifesta infondatezza e perché versati in fatto, a fronte di motivazione che ricostruisce in modo non illogico l'apporto associativo di [OSCURATO:PERSONA].

La difesa muove da una erronea ricostruzione dei contenuti della decisione rescindente, che inficia pesantemente la validità dei due atti di ricorso.

Non è corrispondente al vero affermare che la sentenza di questa Corte abbia neutralizzato o posto in serio dubbio la valenza degli elementi di prova a carico diversi da quelli della indagine Iris.

Se ciò fosse accaduto la sentenza sarebbe stata di annullamento senza rinvio, data l'inutilità del supplemento valutativo di merito.

Più semplicemente il precedente collegio di questa Corte ha ritenuto necessaria una nuova valutazione in ragione del fatto che : a) le decisioni si basavano anche sul compendio probatorio del processo Iris, risultato inidoneo; b) le decisioni erano affermative di responsabilità con il ruolo di capo che sarebbe stato svolto dall'[OSCURATO:PERSONA] sin dal 1999, a fronte di elementi a carico che si concretizzavano esclusivamente nel periodo 2015 - 2017.

Dunque il giudice del rinvio ha offerto una corretta interpretazione dei contenuti della decisione rescindente lì dove - basandosi sugli apporti istruttori non 'contaminati' dalla indagine Iris - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per il periodo 1999- 2014 e ne ha affermato la responsabilità - quale partecipe - per il solo periodo intercorso tra il 2015 e il 2017.

A tale periodo, infatti, si riferiscono gli apporti istruttori valorizzati dal giudice del rinvio, che in modo univoco attribuiscono ad [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di mediatore in un delicato scenario mafioso (rapporti interni alla cosca [OSCURATO:PERSONA], in un contesto di storica alleanza).

Si tratta di un punto che vede espresse nei due atti di ricorso doglianze in fatto, non consentite in sede di legittimità.

Basti qui affermare che, secondo consolidate massime di esperienza maturate nel contesto della criminalità organizzata la / ......... 4stessa possibilità di interloquire con i vertici di una cosca - in rappresentanza della propria - è compito che di certo non può essere affidato a soggetti non affiliati.

I motivi in punto di affermazione della responsabilità vanno pertanto dichiarati inammissibili. 3.2 Sono invece infondati quelli in punto di trattamento sanzionatorio ed esclusione della continuazione esterna con un precedente giudicato (riconosciuta in secondo grado).

Una prima osservazione si impone.

Trattandosi di continuazione esterna con fatto giudicato nel 2001 (definitivo nel 2003) la difesa avrebbe dovuto allegare uno specifico interesse al mantenimento della continuazione (che aveva visto la degradazione della pena già espiata a reato satellite), atteso che la disposizione di cui all'art.657 comma 4 cod.proc.pen. esclude che un eventuale credito di pena possa essere impiegato nella esecuzione della decisione relativa al presente giudizio.

Ma al di là di tale aspetto la questione, sia essa declinata sotto il profilo del giudicato interno che sotto quello del divieto di reformatio in peius.è mal posta.

In secondo grado è stata riconosciuta la medesimezza del disegno criminoso tra il fatto già giudicato (commesso sino al 1999) e quello oggetto del presente giudizio, in quel momento caratterizzato da una affermazione di responsabilità a far data dal 1999 con ruolo direttivo.

La variazione, in sede di rinvio, sia del profilo temporale (non più reato commesso dal 1999 in poi ma tra il 2015 e il 2017) che della qualificazione giuridica (da capo a mero partecipe) realizza una profonda diversità delle 'poste' della precedente valutazione e ne impone ipso facto la rivalutazione, essendo radicalmente mutato lo scenario in fatto e in diritto.

Si veda, sul tema Sez. 5, n. 16542 del 25/03/2005, Giordano, Rv. 231701 - 01, secondo cui il divieto di reformatio in peius, pur operando anche con riguardo alle singole componenti della pena complessiva, inflitta in primo grado per più reati uniti sotto il vincolo della continuazione, presuppone, tuttavia, che non venga meno, a seguito del giudizio d'appello, l'unità ontologica della ritenuta continuazione, nella sua struttura costituita dal reato già individuato come più grave e dai reati satelliti.

Qualora, invece, tale condizione venga meno, come nel caso in cui per il reato ritenuto più grave intervenga a seguito di annullamento con rinvio l'assoluzione, l'unica esigenza che il giudice di rinvio è tenuto a salvaguardare è quella di egarantire all'imputato l'irrogazione di una pena nel suo complesso inferiore a quella già inflitta.

Nel caso in esame vi è stata una parziale - ma consistente sotto il profilo temporale- assoluzione in sede di rinvio, con diversa qualificazione del fatto residuo, il che rendeva doverosa la rivalutazione dei profili del reato continuato.

L'unico aspetto di tutela per l'imputato è rappresentato dalla verifica della entità della pena inflitta per il reato ritenuto in sede di rinvio, pena che è largamente inferiore rispetto a quella inflitta nel giudizio di secondo grado (10 anni e 8 mesi in luogo di 16 anni).

Dunque nessun profilo di doglianza può essere accolto.

La motivazione con cui è stata ritenuta insussistente la comune ideazione tra le violazioni non risulta illogica, stante il decorso di un intervallo temporale così ampio e la particolarità del ruolo assunto dall'[OSCURATO:PERSONA] tra il 2015 e il 2017.

La recidiva e la dosimetria della pena si rapportano - in ogni caso - alla particolare gravità della condotta e alla consistenza obiettiva dei precedenti posti a carico del ricorrente, st da determinare la assoluta genericità dei motivi espressi su tali punti.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il r P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 24 ottobre 2022 la Quinta Sezione di questa Corte ha emesso la decisione sui ricorsi all'epoca proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Si tratta della decisione rescindente, il cui esame è prioritario rispetto ai contenuti della sentenza oggi impugnata, emessa in sede di rinvio dalla medesima Corte di Appello in data 15 ottobre 2025. 2.1 La sentenza rescindente, negli esiti ha: annullato la sentenza allora impugnata in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo esame; annullato la sentenza allora impugnata con rinvio, per [OSCURATO:PERSONA], in riferimento ai capi N-O-P-Q-R-S-T, con rigetto del ricorso nel resto. Giova precisare che per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento si riferisce al reato associativo di cui al capo C) della sentenza di merito (unico capo contestato). La Corte di secondo grado - quanto al capo C - aveva confermato la qualificazione giuridica di capo della omonima cosca [OSCURATO:PERSONA] a far data dal 1999 e con condotta permanente, rideterminando la pena. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la valutazione degli elementi a carico, affermando che dagli atti non poteva dedursi né il ruolo di capo della cosca [OSCURATO:PERSONA] né quello di partecipe. La V Sezione di questa Corte nel valutare le doglianze ha affermato (pag.25-27 della sentenza rescindente) che il giudice di primo grado aveva utilizzato a fini decisòri anche atti provenienti dalla indagine "Iris" che vedeva [OSCURATO:PERSONA] coinvolto in una vicenda estorsiva. L'avvenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] in detto procedimento correlato imponeva dunque una rivalutazione complessiva dei materiali istruttori. Si poneva in luce, inoltre, che le emergenze istruttorie a carico dell'Ah/aro riguardano un periodo alquanto ristretto (2015 e 2016), il che contrasterebbe con l'attribuzione del ruolo di capo della cosca sin dal 1999. 2.2 In riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente aveva espresso doglianze in rapporto alla affermazione di responsabilità per i reati-fine di cui ai capi N,O,P,Q,R,S,T nonché in riferimento alla ritenuta sussistenza del ruolo direttivo in 2capo al [OSCURATO:PERSONA] (capo A; ruolo riconosciuto dal 2013 in avanti) e sulla aggravante di cui all'art.416 bis comma 4 cod.pen. . La Quinta Sezione di questa Corte, quanto al [OSCURATO:PERSONA], ha accolto i motivi riferiti ai reati-fine per tutti i capi, disponendo annullamento con rinvio (con successiva assoluzione o declaratoria di estinzione in sede di rinvio), mentre in riferimento al reato associativo di cui al capo A i motivi sono stati respinti (v. da pag.45 a pag.50 della sentenza rescindente) . In particolare, si è ritenuto che il ruolo di capo sia stato ‘ri-assunto' da [OSCURATO:PERSONA] all'atto della sua scarcerazione nel 2014 e che la decisione di merito abbia in modo coerente integrato le fonti dichiarative con i contenuti delle numerose captazioni di conversazioni. Nessun profilo di carenza probatoria può derivare dalla scelta di annullare con rinvio la sentenza allora impugnata in rapporto ai reati-fine, data la piena autonomia del capo riguardante il reato associativo. 3. Tanto premesso, va evidenziato che la decisione emessa in sede di rinvio ha assolto [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai capi N,O,P,R,S,T, dichiarato estinto il reato di cui al capo Q e confermato la decisione di primo grado nel resto (capo A). La pena è stata rideterminata in anni diciassette e mesi quattro di reclusione. In riferimento ad [OSCURATO:PERSONA] vi è stata assoluzione parziale (tra il 1999 e il 2014), nonché riqualificazione della condotta associativa in quella di semplice partecipazione (in riferimento al capo C) dal gennaio 2015 al gennaio 2017 con esclusione della aggravante di cui al comma 4 e condanna alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione. 3.1 Le motivazioni espresse in riferimento al [OSCURATO:PERSONA], quanto all'esito processuale del giudizio di rinvio, fanno riferimento al giudicato parziale derivante dal rigetto del ricorso avverso la affermazione di responsabilità per il reato associativo (v. pag.14 della decisione oggi impugnata), anche in riferimento al trattamento sanzionatorio che viene ritagliato su quello elaborato nella decisione di secondo grado in riferimento al solo capo A. 3.2 Nelle motivazioni espresse in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si prende atto dei contenuti argomentativi della decisione rescindente, che tendono a porre il tema della continuità del ruolo svolto nel corso del tempo da [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte di rinvio vi è un chiaro ridimensionamento del ruolo, sia sotto il profilo della tipologia di condotta (da capo a semplice partecipe) che sotto il profilo temporale.........". 3Resta ferma - tuttavia - l'esistenza di concreti indicatori di intraneità associativa nel periodo 2015/2017, rappresentati dai contatti intervenuti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (esponente della cosca [OSCURATO:PERSONA]) in un momento di particolare criticità interna della cosca [OSCURATO:PERSONA] (storica alleata degli [OSCURATO:PERSONA]), cui segue uno scambio di `pizzini' tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in quel periodo residente a Milano), interpretato sempre in chiave di mantenimento dei rapporti di alleanza mafiosa tra le due cosche. Da qui la considerazione di un ruolo fiduciario svolto da [OSCURATO:PERSONA] in rappresentanza della cosca [OSCURATO:PERSONA]. 3.3 Quanto al profilo sanzionatorio, la Corte di rinvio dedica ampia motivazione alla scelta di rivalutare, alla luce della parziale assoluzione e della riqualificazione del fatto, la statuizione del giudice di secondo grado in punto di riconoscimento della continuazione esterna. La determinazione precedente si fondava sulla continuità di ruolo svolto in ambito associativo (in rapporto alla precedente sentenza emessa nel 2001), il che aveva portato ad assorbire (quale reato satellite) la precedente condanna. All'esito del giudizio di rinvio la distanza temporale di circa 15 anni tra i diversi segmenti di condotta porta a ritenere non configurabile la medesimezza del disegno criminoso. La pena per il fatto - oggi ritenuto in sentenza - viene quantificata in quella di anni dieci e mesi otto di reclusione (all'esito della riduzione del rito), comunque inferiore a quella che era stata inflitta in secondo grado per la contestazione più ampia (anni sedici di reclusione). 4. Avverso la decisione emessa in sede di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 D ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] articola una unica deduzione in tema di illegittimità del trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa la Corte del rinvio non poteva meramente 'riportarsi' al trattamento sanzionatorio inflitto in secondo grado in riferimento al capo a). Ciò perché la assoluzione dai reati-scopo si proietta - in tesi - in modo favorevole sul complessivo giudizio in punto di personalità del ricorrente. Sul punto era stata depositata una memoria in sede di trattazione del giudizio di rinvio, memoria cui non è stata fornita risposta alcuna. Vi sarebbe connessione essenziale tra l'assoluzione dai reati-scopo e la determinazione della pena per il reato associativo. .......-4.2 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si articola in due atti. 4.2.1 Con un primo atto di ricorso si introducono tre motivi. Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità e violazione del principio di necessario adeguamento ai contenuti della decisione rescindente. Secondo la difesa l'assoluzione dal correlato processo Iris avrebbe dovuto travolgere la valenza probatoria dei residui elementi istruttori, come affermato nella stessa decisione rescindente. Non può accogliersi la tesi di una 'valenza mafiosa' dei colloqui intervenuti con [OSCURATO:PERSONA] e dello scambio di missive con il [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto vi sarebbe stata una non corretta interpretazione di alcune conversazioni oggetto di captazione. Al secondo e terzo motivo si deducono violazioni di legge in punto di trattamento sanzionatorio. Si contesta la variazione in riferimento alla già riconosciuta continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli giudicati nel 2001. Vi sarebbe stato, sul punto, un giudicato progressivo per la mancata impugnazione da parte del Pubblico Ministero. Ancora, si contesta in ogni caso la quantificazione della pena, sproporzionata in rapporto alla gravità del fatto. 4.2.2 Con un secondo atto di ricorso si introducono tre motivi con sotto-partizioni. Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità nonché violazione del principio di necessario adeguamento ai contenuti della decisione rescindente. Anche secondo questo atto di ricorso la sentenza rescindente avrebbe escluso la valenza probatoria non solo degli atti relativi alla indagine Iris ma anche di quelli che sono stati mantenuti dal giudice del rinvio come utili indicatori di intraneità associativa. Da ciò deriva - in tesi - la violazione dei contenuti dell'art.627 cod.proc.pen. . In ogni caso si contesta la valenza dei pretesi 'fatti indicativi' della intraneità dell'[OSCURATO:PERSONA]. .I...... sAl secondo motivo si deducono, con più argomenti, vizi della decisione in punto di trattamento sanzionatorio. Un primo profilo riguarda la negazione della continuazione esterna con deduzione della violazione del divieto di reformatio in peius . La decisione sarebbe, in tale parte, dal contenuto sfavorevole senza che vi sia stata una impugnazione della pubblica accusa. In ogni caso la motivazione addotta sarebbe illogica e si riverbera in modo negativo sulla condizione dell'imputato in punto di recidiva, con omessa valutazione della doglianza difensiva originaria. Ancora, non vi sarebbe congrua motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio in rapporto al principio di proporzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, mentre quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Va esaminato con priorità il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 La tesi difensiva è manifestamente infondata perché la decisione rescindente ha determinato un giudicato progressivo sul capo relativo alla condotta associativa, essendo stato respinto, in detta decisione, il ricorso sul capo A). Si tratta di un giudicato progressivo che ingloba non soltanto il giudizio di responsabilità ma anche il trattamento sanzionatorio (del reato associativo), su cui peraltro la difesa non aveva sollevato doglianze nel primo atto di ricorso. Si concorda, dunque, con quanto ritenuto in caso analogo da Sez.5 n. 29358 del 22/03/2019, Miah, Rv. 276207 - 01 secondo cui all'esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata. Del resto, è proprio la «autonomia» del capo rappresentato dalla contestazione del reato associativo ad escludere che sulla determinazione della pena per detto capo possano rifluire le valutazioni favorevoli in punto di responsabilità espresse in sede di rinvio circa gli ulteriori reati contestati al [OSCURATO:PERSONA]. •¦..... ‘Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 3.1 I motivi in punto di responsabilità sono inammissibili per manifesta infondatezza e perché versati in fatto, a fronte di motivazione che ricostruisce in modo non illogico l'apporto associativo di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa muove da una erronea ricostruzione dei contenuti della decisione rescindente, che inficia pesantemente la validità dei due atti di ricorso. Non è corrispondente al vero affermare che la sentenza di questa Corte abbia neutralizzato o posto in serio dubbio la valenza degli elementi di prova a carico diversi da quelli della indagine Iris. Se ciò fosse accaduto la sentenza sarebbe stata di annullamento senza rinvio, data l'inutilità del supplemento valutativo di merito. Più semplicemente il precedente collegio di questa Corte ha ritenuto necessaria una nuova valutazione in ragione del fatto che : a) le decisioni si basavano anche sul compendio probatorio del processo Iris, risultato inidoneo; b) le decisioni erano affermative di responsabilità con il ruolo di capo che sarebbe stato svolto dall'[OSCURATO:PERSONA] sin dal 1999, a fronte di elementi a carico che si concretizzavano esclusivamente nel periodo 2015 - 2017. Dunque il giudice del rinvio ha offerto una corretta interpretazione dei contenuti della decisione rescindente lì dove - basandosi sugli apporti istruttori non 'contaminati' dalla indagine Iris - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per il periodo 1999- 2014 e ne ha affermato la responsabilità - quale partecipe - per il solo periodo intercorso tra il 2015 e il 2017. A tale periodo, infatti, si riferiscono gli apporti istruttori valorizzati dal giudice del rinvio, che in modo univoco attribuiscono ad [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di mediatore in un delicato scenario mafioso (rapporti interni alla cosca [OSCURATO:PERSONA], in un contesto di storica alleanza). Si tratta di un punto che vede espresse nei due atti di ricorso doglianze in fatto, non consentite in sede di legittimità. Basti qui affermare che, secondo consolidate massime di esperienza maturate nel contesto della criminalità organizzata la / ......... 4stessa possibilità di interloquire con i vertici di una cosca - in rappresentanza della propria - è compito che di certo non può essere affidato a soggetti non affiliati. I motivi in punto di affermazione della responsabilità vanno pertanto dichiarati inammissibili. 3.2 Sono invece infondati quelli in punto di trattamento sanzionatorio ed esclusione della continuazione esterna con un precedente giudicato (riconosciuta in secondo grado). Una prima osservazione si impone. Trattandosi di continuazione esterna con fatto giudicato nel 2001 (definitivo nel 2003) la difesa avrebbe dovuto allegare uno specifico interesse al mantenimento della continuazione (che aveva visto la degradazione della pena già espiata a reato satellite), atteso che la disposizione di cui all'art.657 comma 4 cod.proc.pen. esclude che un eventuale credito di pena possa essere impiegato nella esecuzione della decisione relativa al presente giudizio. Ma al di là di tale aspetto la questione, sia essa declinata sotto il profilo del giudicato interno che sotto quello del divieto di reformatio in peius.è mal posta. In secondo grado è stata riconosciuta la medesimezza del disegno criminoso tra il fatto già giudicato (commesso sino al 1999) e quello oggetto del presente giudizio, in quel momento caratterizzato da una affermazione di responsabilità a far data dal 1999 con ruolo direttivo. La variazione, in sede di rinvio, sia del profilo temporale (non più reato commesso dal 1999 in poi ma tra il 2015 e il 2017) che della qualificazione giuridica (da capo a mero partecipe) realizza una profonda diversità delle 'poste' della precedente valutazione e ne impone ipso facto la rivalutazione, essendo radicalmente mutato lo scenario in fatto e in diritto. Si veda, sul tema Sez. 5, n. 16542 del 25/03/2005, Giordano, Rv. 231701 - 01, secondo cui il divieto di reformatio in peius, pur operando anche con riguardo alle singole componenti della pena complessiva, inflitta in primo grado per più reati uniti sotto il vincolo della continuazione, presuppone, tuttavia, che non venga meno, a seguito del giudizio d'appello, l'unità ontologica della ritenuta continuazione, nella sua struttura costituita dal reato già individuato come più grave e dai reati satelliti. Qualora, invece, tale condizione venga meno, come nel caso in cui per il reato ritenuto più grave intervenga a seguito di annullamento con rinvio l'assoluzione, l'unica esigenza che il giudice di rinvio è tenuto a salvaguardare è quella di egarantire all'imputato l'irrogazione di una pena nel suo complesso inferiore a quella già inflitta. Nel caso in esame vi è stata una parziale - ma consistente sotto il profilo temporale- assoluzione in sede di rinvio, con diversa qualificazione del fatto residuo, il che rendeva doverosa la rivalutazione dei profili del reato continuato. L'unico aspetto di tutela per l'imputato è rappresentato dalla verifica della entità della pena inflitta per il reato ritenuto in sede di rinvio, pena che è largamente inferiore rispetto a quella inflitta nel giudizio di secondo grado (10 anni e 8 mesi in luogo di 16 anni). Dunque nessun profilo di doglianza può essere accolto. La motivazione con cui è stata ritenuta insussistente la comune ideazione tra le violazioni non risulta illogica, stante il decorso di un intervallo temporale così ampio e la particolarità del ruolo assunto dall'[OSCURATO:PERSONA] tra il 2015 e il 2017. La recidiva e la dosimetria della pena si rapportano - in ogni caso - alla particolare gravità della condotta e alla consistenza obiettiva dei precedenti posti a carico del ricorrente, st da determinare la assoluta genericità dei motivi espressi su tali punti. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il r P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34693/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris