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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 31415/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 21 febbraio 2023 dal Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ricorre per cassazione avverso l'ordinanza di mancata convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA].

Deduce la violazione dell'art. 385 cod. pen. la cui configurabilità è stata erroneamente esclusa dal Tribunale in ragione del fatto che l'indagato è stato trovato a distanza di pochi metri dal portone della sua abitazione.

2. [OSCURATO:PERSONA], nel concludere per l'accoglimento del ricorso, ha rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza dell'elemento materiale del delitto di evasione non assumono rilievo alcuno né la durata maggiore o minore del tempo in cui il soggetto si sottrae alla misura domestica, né la distanza maggiore o minore dalla abitazione eletta a sede esecutiva della misura, dalla quale si accerti essersi allontanato il soggetto cautelato (si richiama, tra le altre, Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rv. 263977). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.

Ritiene il Collegio che la decisione adottata dal Tribunale, sebbene estremamente sintetica, sia immune dal dedotto vizio di violazione di legge.

La configurabilità del delitto di evasione è stata, infatti, esclusa sulla base di quanto dichiarato dall'operante nel corso della relazione orale e cioè che l'indagato si trovava a pochi metri dal portone della sua abitazione all'arrivo degli operanti.

A ciò va aggiunto che, secondo quanto emerge dal verbale di arresto, l'intervento degli operanti fu richiesto proprio dall'indagato che era stato cacciato via dall'abitazione a seguito di un diverbio con la fidanzata.

Alla luce di tali circostanze, è stata, dunque, correttamente esclusa, quanto meno sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la configurabilità del reato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 16 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] - sien

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 21 febbraio 2023 dal Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ricorre per cassazione avverso l'ordinanza di mancata convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. Deduce la violazione dell'art. 385 cod. pen. la cui configurabilità è stata erroneamente esclusa dal Tribunale in ragione del fatto che l'indagato è stato trovato a distanza di pochi metri dal portone della sua abitazione. 2. [OSCURATO:PERSONA], nel concludere per l'accoglimento del ricorso, ha rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza dell'elemento materiale del delitto di evasione non assumono rilievo alcuno né la durata maggiore o minore del tempo in cui il soggetto si sottrae alla misura domestica, né la distanza maggiore o minore dalla abitazione eletta a sede esecutiva della misura, dalla quale si accerti essersi allontanato il soggetto cautelato (si richiama, tra le altre, Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rv. 263977). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. Ritiene il Collegio che la decisione adottata dal Tribunale, sebbene estremamente sintetica, sia immune dal dedotto vizio di violazione di legge. La configurabilità del delitto di evasione è stata, infatti, esclusa sulla base di quanto dichiarato dall'operante nel corso della relazione orale e cioè che l'indagato si trovava a pochi metri dal portone della sua abitazione all'arrivo degli operanti. A ciò va aggiunto che, secondo quanto emerge dal verbale di arresto, l'intervento degli operanti fu richiesto proprio dall'indagato che era stato cacciato via dall'abitazione a seguito di un diverbio con la fidanzata. Alla luce di tali circostanze, è stata, dunque, correttamente esclusa, quanto meno sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la configurabilità del reato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso il 16 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] - sien
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