CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 15994/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27621/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII 186, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove 21, presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) - intimata - avverso la sentenza n. 1747/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 1 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 27621/2019 Numero sezionale 715/2022 Numero di raccolta generale 15994/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni motivate scritte (ex art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137 del 2020) del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartella di pagamento notificatale dall’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e basata sul ruolo formato da [OSCURATO:PERSONA] per somme relative ad entrate patrimoniali a titolo di indennità di occupazione dell’anno 2002. 2. La società deduceva, tra l’altro, il difetto di esecutorietà degli atti iscritti a ruolo e la nullità del ruolo stesso, in quanto il credito fatto valere atteneva a pretese pecuniarie che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, non potevano essere qualificate come entrate patrimoniali aventi fonte in atto e provvedimenti accertativi ed impositivi di natura pubblicistica, posto che negli avvisi di pagamento precedentemente notificati si pretendevano canoni e accessori per abusiva collocazione, mediante stabile infissione sulla sede stradale, di impianti pubblicitari in difetto di preventiva concessione; in definitiva, l’attrice sosteneva che non era consentita l’iscrizione a ruolo di somme relative ad indennità di occupazione aventi natura privatistica e risarcitoria. 3. [OSCURATO:PERSONA], sia Equitalia si costituivano chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo la regolarità del ruolo e dell’azione di riscossione esercitata. 4. Con la sentenza n. 23873 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma respingeva le istanze della [OSCURATO:SOCIETA], la quale proponeva appello. 2 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 27621/2019 Numero sezionale 715/2022 Numero di raccolta generale 15994/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 5. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 1747 del 13/3/2019, rigettava l’impugnazione. 6. Avverso la suddetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 7. Per la trattazione della controversia veniva inizialmente fissata l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; in esito a detta udienza – rilevando che il ricorso per cassazione era stato notificato ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (soppressa dall’art. 1 D.L. n. 193 del 2016, che ha disposto la successione ad essa di Agenzia delle Entrate-Riscossione) presso il procuratore che aveva rappresentato l’agente della riscossione nel secondo grado di giudizio – il Collegio disponeva la rinnovazione della notificazione, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021. 8. Ritualmente rinnovata la notificazione, per la trattazione della controversia è stata fissata l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio – in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, successivamente più volte prorogato e, da ultimo, dall’art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021, convertito dalla Legge n. 126 del 2021 – senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato richiesta di discussione orale. 9. Il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni motivate scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. 10. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la società ricorrente deduce il difetto e la contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 448 del 1998, per avere la Corte di merito 3 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 27621/2019 Numero sezionale 715/2022 Numero di raccolta generale 15994/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 travisato l’oggetto del contendere, affermando che per il recupero della COSAP (dovuta anche in caso di assenza di atto concessorio) è legittima l’iscrizione a ruolo, mentre nella fattispecie la cartella di pagamento riguardava l’indennità di occupazione del suolo pubblico (per infissione abusiva di impianti pubblicitari nel territorio), avente natura risarcitoria e quantificata autonomamente dal Comune (in base all’art. 27 del proprio regolamento del 10/12/1994) in misura corrispondente al canone di concessione o di locazione maggiorato del 100%; sostiene la ricorrente che la pretesa indennità trova causa in un rapporto di diritto privato e che, dunque, non è suscettibile di recupero mediante ruolo. 2. La seconda censura denuncia il difetto di motivazione, nonché la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 448 del 1998 e degli artt. 17 e 21 del D.Lgs. n. 46 del 1999, per avere la Corte di merito, richiamando in maniera inappropriata alcuni precedenti di legittimità, affermato la legittimità dell’iscrizione a ruolo dell’entrata di natura pubblicistica costituita dalla COSAP, quando nella specie veniva in rilievo non già il canone, bensì l’indennità per l’occupazione del suolo pubblico; il pagamento di quest’ultima, avente natura privatistica, presuppone l’acquisizione di un titolo esecutivo da parte del Comune, non potendosi procedere con la diretta iscrizione a ruolo dell’importo autodeterminato dall’Amministrazione. 3. I predetti motivi, congiuntamente esaminati, sono fondati. 4. La vicenda è identica a quella recentemente decisa da questa Corte con sentenza n. 7188 del 04/03/2022, Rv. 664246-01, così massimata: «Ai fini del recupero dell’indennità da abusiva occupazione di suolo pubblico con riscossione coattiva mediante ruolo, la pubblica amministrazione è tenuta a munirsi preventivamente di un titolo esecutivo, in quanto la pretesa creditoria attiene ad un’entrata patrimoniale di natura privatistica, al pari di quella relativa al canone concessorio c.d. “COSAP”, nonostante la qualifica indennitaria eventualmente stabilita con regolamento comunale». 4 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 27621/2019 Numero sezionale 715/2022 Numero di raccolta generale 15994/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 5. In particolare, con la citata decisione, si è ritenuto che il diritto dell’amministrazione comunale di procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, previsto in via generale dall’art. 17 D.Lgs. n. 46 del 1999, sia subordinato – dall’art. 21 del citato decreto e ai fini dell’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto a titolo di COSAP (anche in caso di abusiva occupazione), stante la sua natura di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico – al conseguimento da parte del Comune, secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, di un titolo esecutivo. 6. Perciò, quanto vale per il conseguimento del canone per l’occupazione del suolo pubblico (la COSAP ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997 e della Legge n. 448 del 1998) deve ribadirsi anche per la prestazione accessoria a quell’utilizzo collegata e, cioè, per la pretesa consistente nell’indennità da abusiva occupazione, prevista dal regolamento comunale: è evidente, dunque, che l’ente locale, ai fini del recupero mediante riscossione coattiva di un siffatto credito avente natura privatistica, debba previamente munirsi di un titolo esecutivo, donde l’erroneità della sentenza impugnata. 7. La sentenza impugnata è dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 8. Restano assorbiti gli ulteriori motivi, perché la decisione rende superfluo l’esame delle censure che ne formano oggetto, relative al vizio di motivazione della pronuncia impugnata e al denunciato contrasto con un preteso diverso e consolidato indirizzo interpretativo della Corte d’appello di Roma. P. Q. M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo; dichiara assorbiti gli altri motivi; 5 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 27621/2019 Numero sezionale 715/2022 Numero di raccolta generale 15994/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]) 6 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9