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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2026

Cassazione n. 09117/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 9117/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC 23/01/2026* * Relatore * 31733/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto daDi * * nato a * il 05/12/1963avverso l ordinanza del 04/07/2025 del Tribunale di Napoli nordudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * il quale hachiesto l annullamento con rinvio dell ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 4 luglio 2025 il giudice dell esecuzione del Tribunale di NapoliNord dichiarava inammissibile l istanza con la quale il difensore dell odierno ricorrentechiedeva la sospensione dell ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica indata 19.6.2025 in relazione alla condanna inflitta con sentenza n. 2449 del 2023. *che con l istanza non si metteva in discussione il titolo esecutivo bensì le modalità diesecuzione della pena che non rientrano nella competenza del giudice dell esecuzionebensì del Tribunale di sorveglianza cui disponeva trasmettersi gli atti.2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore articolando ununico motivo di ricorso ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 656 666 e seg. cod. proc. pen.* che a seguito della notifica dell ordine di esecuzione aveva formulato istanzaal pubblico ministero volta ad ottenere l emissione di ordine di esecuzione con sospensionedell esecuzione dovendo la pena essere eseguita nei confronti di condannatotossicodipendente condannato a pena inferiore agli anni sei il quale aveva in corso unprogramma presso la * di * Il * dichiarava non luogo a provvedere etrasmetteva gli atti al Tribunale di sorveglianza.Avverso tale provvedimento il ricorrente presentava opposizione al giudicedell esecuzione il quale dichiarava inammissibile l istanza con l ordinanza oggi impugnata.

Ilricorrente contesta la decisione osservando che contro i provvedimenti del * in materiadi libertà personale non autonomamente impugnabili il rimedio è costituito dall incidente diesecuzione e che nel caso in esame quello che è in discussione è proprio il titolo esecutivoil quale non è stato sospeso. * che la competenza del Tribunale di sorveglianza èsolo successiva alla sospensione dell esecuzione e che l ordine di esecuzione è statoemesso in violazione dell art. 656 comma 5 cod. proc. pen.3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l annullamento dell ordinanzaimpugnata.

Ha osservato che la richiesta di sospensione dell ordine di esecuzione concontestuale emissione di un nuovo ordine di esecuzione con relativo decreto di sospensionefunzionale alla formulazione della richiesta di concessione dell affidamento in prova in casiparticolari ex art. 94 d.P.R. 309/90 radica la competenza del giudice dell esecuzione aisensi dell art. 670 c.p.p. estesa al controllo di legittimità dell ordine di esecuzione e dellacorretta applicazione delle disposizioni in materia di sospensione dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.L art. 656 comma 5 cod. proc. pen. dispone che se la pena detentiva è inferiore aglianni sei di reclusione nei casi di cui agli artt. 90 e 94 d.p.r. n. 309 del 1990 il pubblicoministero ne sospende l esecuzione al fine di consentire al condannato di presentare entrotrenta giorni dalla notifica dell ordine di esecuzione istanza volta ad ottenere una dellemisure alternative alla detenzione.Nel testo normativo l adozione del provvedimento di sospensione costituisce unobbligo per il pubblico ministero da assolvere previo calcolo di tipo aritmetico formaleesteso a tutte le pene detentive contenute entro la soglia quantitativa prevista e nel rispettodegli ulteriori limiti fissati dal comma 9 dell art. 656 cod. proc. pen. con contestuale avvisoall interessato della facoltà di presentare al Tribunale di sorveglianza l istanza volta allaconcessione di una delle misure alternative.Nel caso in cui il pubblico ministero non sospenda l ordine di esecuzione l interessatoin applicazione analogica dell art. 670 cod. proc. pen può proporre opposizione al giudicedell esecuzione in quanto autorità deputata al controllo sulla legittimità dell ordine diesecuzione e sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di sua sospensione perchiedere la declaratoria di temporanea inefficacia del provvedimento che dispone lacarcerazione. * 1 n. 25538 del 10/04/2018 * 273105 – 01 sez. 1 n. 2430 del23/03/1999 * 213875 sez. 1 n. 41592 del 13/10/2009 * 245568 .3.Nel caso in esame quindi nel quale l istante ha chiesto la sospensione dell ordine diesecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] il giudicedell esecuzione in quanto garante della legalità dei provvedimenti di esecuzione emessi dalpubblico ministero avrebbe dovuto vagliare l istanza e pronunciarsi sul merito dellaquestione sollevata e non dichiararne l inammissibilità disponendone la trasmissione alTribunale di sorveglianza.4.

Alla luce delle motivazioni esposte l ordinanza impugnata deve essere annullata conrinvio per nuovo esame al giudice dell esecuzione di Napoli *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 9117/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC 23/01/2026* * Relatore * 31733/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto daDi * * nato a * il 05/12/1963avverso l ordinanza del 04/07/2025 del Tribunale di Napoli nordudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * il quale hachiesto l annullamento con rinvio dell ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 4 luglio 2025 il giudice dell esecuzione del Tribunale di NapoliNord dichiarava inammissibile l istanza con la quale il difensore dell odierno ricorrentechiedeva la sospensione dell ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica indata 19.6.2025 in relazione alla condanna inflitta con sentenza n. 2449 del 2023. *che con l istanza non si metteva in discussione il titolo esecutivo bensì le modalità diesecuzione della pena che non rientrano nella competenza del giudice dell esecuzionebensì del Tribunale di sorveglianza cui disponeva trasmettersi gli atti.2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore articolando ununico motivo di ricorso ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 656 666 e seg. cod. proc. pen.* che a seguito della notifica dell ordine di esecuzione aveva formulato istanzaal pubblico ministero volta ad ottenere l emissione di ordine di esecuzione con sospensionedell esecuzione dovendo la pena essere eseguita nei confronti di condannatotossicodipendente condannato a pena inferiore agli anni sei il quale aveva in corso unprogramma presso la * di * Il * dichiarava non luogo a provvedere etrasmetteva gli atti al Tribunale di sorveglianza.Avverso tale provvedimento il ricorrente presentava opposizione al giudicedell esecuzione il quale dichiarava inammissibile l istanza con l ordinanza oggi impugnata.

Ilricorrente contesta la decisione osservando che contro i provvedimenti del * in materiadi libertà personale non autonomamente impugnabili il rimedio è costituito dall incidente diesecuzione e che nel caso in esame quello che è in discussione è proprio il titolo esecutivoil quale non è stato sospeso. * che la competenza del Tribunale di sorveglianza èsolo successiva alla sospensione dell esecuzione e che l ordine di esecuzione è statoemesso in violazione dell art. 656 comma 5 cod. proc. pen.3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l annullamento dell ordinanzaimpugnata.

Ha osservato che la richiesta di sospensione dell ordine di esecuzione concontestuale emissione di un nuovo ordine di esecuzione con relativo decreto di sospensionefunzionale alla formulazione della richiesta di concessione dell affidamento in prova in casiparticolari ex art. 94 d.P.R. 309/90 radica la competenza del giudice dell esecuzione aisensi dell art. 670 c.p.p. estesa al controllo di legittimità dell ordine di esecuzione e dellacorretta applicazione delle disposizioni in materia di sospensione dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.L art. 656 comma 5 cod. proc. pen. dispone che se la pena detentiva è inferiore aglianni sei di reclusione nei casi di cui agli artt. 90 e 94 d.p.r. n. 309 del 1990 il pubblicoministero ne sospende l esecuzione al fine di consentire al condannato di presentare entrotrenta giorni dalla notifica dell ordine di esecuzione istanza volta ad ottenere una dellemisure alternative alla detenzione.Nel testo normativo l adozione del provvedimento di sospensione costituisce unobbligo per il pubblico ministero da assolvere previo calcolo di tipo aritmetico formaleesteso a tutte le pene detentive contenute entro la soglia quantitativa prevista e nel rispettodegli ulteriori limiti fissati dal comma 9 dell art. 656 cod. proc. pen. con contestuale avvisoall interessato della facoltà di presentare al Tribunale di sorveglianza l istanza volta allaconcessione di una delle misure alternative.Nel caso in cui il pubblico ministero non sospenda l ordine di esecuzione l interessatoin applicazione analogica dell art. 670 cod. proc. pen può proporre opposizione al giudicedell esecuzione in quanto autorità deputata al controllo sulla legittimità dell ordine diesecuzione e sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di sua sospensione perchiedere la declaratoria di temporanea inefficacia del provvedimento che dispone lacarcerazione. * 1 n. 25538 del 10/04/2018 * 273105 – 01 sez. 1 n. 2430 del23/03/1999 * 213875 sez. 1 n. 41592 del 13/10/2009 * 245568 .3.Nel caso in esame quindi nel quale l istante ha chiesto la sospensione dell ordine diesecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] il giudicedell esecuzione in quanto garante della legalità dei provvedimenti di esecuzione emessi dalpubblico ministero avrebbe dovuto vagliare l istanza e pronunciarsi sul merito dellaquestione sollevata e non dichiararne l inammissibilità disponendone la trasmissione alTribunale di sorveglianza.4.

Alla luce delle motivazioni esposte l ordinanza impugnata deve essere annullata conrinvio per nuovo esame al giudice dell esecuzione di Napoli * *Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli *Così è deciso 23/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli *Così è deciso 23/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9117/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC 23/01/2026* * Relatore * 31733/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto daDi * * nato a * il 05/12/1963avverso l ordinanza del 04/07/2025 del Tribunale di Napoli nordudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * il quale hachiesto l annullamento con rinvio dell ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 4 luglio 2025 il giudice dell esecuzione del Tribunale di NapoliNord dichiarava inammissibile l istanza con la quale il difensore dell odierno ricorrentechiedeva la sospensione dell ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica indata 19.6.2025 in relazione alla condanna inflitta con sentenza n. 2449 del 2023. *che con l istanza non si metteva in discussione il titolo esecutivo bensì le modalità diesecuzione della pena che non rientrano nella competenza del giudice dell esecuzionebensì del Tribunale di sorveglianza cui disponeva trasmettersi gli atti.2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore articolando ununico motivo di ricorso ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 656 666 e seg. cod. proc. pen.* che a seguito della notifica dell ordine di esecuzione aveva formulato istanzaal pubblico ministero volta ad ottenere l emissione di ordine di esecuzione con sospensionedell esecuzione dovendo la pena essere eseguita nei confronti di condannatotossicodipendente condannato a pena inferiore agli anni sei il quale aveva in corso unprogramma presso la * di * Il * dichiarava non luogo a provvedere etrasmetteva gli atti al Tribunale di sorveglianza.Avverso tale provvedimento il ricorrente presentava opposizione al giudicedell esecuzione il quale dichiarava inammissibile l istanza con l ordinanza oggi impugnata. Ilricorrente contesta la decisione osservando che contro i provvedimenti del * in materiadi libertà personale non autonomamente impugnabili il rimedio è costituito dall incidente diesecuzione e che nel caso in esame quello che è in discussione è proprio il titolo esecutivoil quale non è stato sospeso. * che la competenza del Tribunale di sorveglianza èsolo successiva alla sospensione dell esecuzione e che l ordine di esecuzione è statoemesso in violazione dell art. 656 comma 5 cod. proc. pen.3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l annullamento dell ordinanzaimpugnata. Ha osservato che la richiesta di sospensione dell ordine di esecuzione concontestuale emissione di un nuovo ordine di esecuzione con relativo decreto di sospensionefunzionale alla formulazione della richiesta di concessione dell affidamento in prova in casiparticolari ex art. 94 d.P.R. 309/90 radica la competenza del giudice dell esecuzione aisensi dell art. 670 c.p.p. estesa al controllo di legittimità dell ordine di esecuzione e dellacorretta applicazione delle disposizioni in materia di sospensione dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.L art. 656 comma 5 cod. proc. pen. dispone che se la pena detentiva è inferiore aglianni sei di reclusione nei casi di cui agli artt. 90 e 94 d.p.r. n. 309 del 1990 il pubblicoministero ne sospende l esecuzione al fine di consentire al condannato di presentare entrotrenta giorni dalla notifica dell ordine di esecuzione istanza volta ad ottenere una dellemisure alternative alla detenzione.Nel testo normativo l adozione del provvedimento di sospensione costituisce unobbligo per il pubblico ministero da assolvere previo calcolo di tipo aritmetico formaleesteso a tutte le pene detentive contenute entro la soglia quantitativa prevista e nel rispettodegli ulteriori limiti fissati dal comma 9 dell art. 656 cod. proc. pen. con contestuale avvisoall interessato della facoltà di presentare al Tribunale di sorveglianza l istanza volta allaconcessione di una delle misure alternative.Nel caso in cui il pubblico ministero non sospenda l ordine di esecuzione l interessatoin applicazione analogica dell art. 670 cod. proc. pen può proporre opposizione al giudicedell esecuzione in quanto autorità deputata al controllo sulla legittimità dell ordine diesecuzione e sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di sua sospensione perchiedere la declaratoria di temporanea inefficacia del provvedimento che dispone lacarcerazione. * 1 n. 25538 del 10/04/2018 * 273105 – 01 sez. 1 n. 2430 del23/03/1999 * 213875 sez. 1 n. 41592 del 13/10/2009 * 245568 .3.Nel caso in esame quindi nel quale l istante ha chiesto la sospensione dell ordine diesecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] il giudicedell esecuzione in quanto garante della legalità dei provvedimenti di esecuzione emessi dalpubblico ministero avrebbe dovuto vagliare l istanza e pronunciarsi sul merito dellaquestione sollevata e non dichiararne l inammissibilità disponendone la trasmissione alTribunale di sorveglianza.4. Alla luce delle motivazioni esposte l ordinanza impugnata deve essere annullata conrinvio per nuovo esame al giudice dell esecuzione di Napoli *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9117/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC 23/01/2026* * Relatore * 31733/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto daDi * * nato a * il 05/12/1963avverso l ordinanza del 04/07/2025 del Tribunale di Napoli nordudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * il quale hachiesto l annullamento con rinvio dell ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 4 luglio 2025 il giudice dell esecuzione del Tribunale di NapoliNord dichiarava inammissibile l istanza con la quale il difensore dell odierno ricorrentechiedeva la sospensione dell ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica indata 19.6.2025 in relazione alla condanna inflitta con sentenza n. 2449 del 2023. *che con l istanza non si metteva in discussione il titolo esecutivo bensì le modalità diesecuzione della pena che non rientrano nella competenza del giudice dell esecuzionebensì del Tribunale di sorveglianza cui disponeva trasmettersi gli atti.2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore articolando ununico motivo di ricorso ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 656 666 e seg. cod. proc. pen.* che a seguito della notifica dell ordine di esecuzione aveva formulato istanzaal pubblico ministero volta ad ottenere l emissione di ordine di esecuzione con sospensionedell esecuzione dovendo la pena essere eseguita nei confronti di condannatotossicodipendente condannato a pena inferiore agli anni sei il quale aveva in corso unprogramma presso la * di * Il * dichiarava non luogo a provvedere etrasmetteva gli atti al Tribunale di sorveglianza.Avverso tale provvedimento il ricorrente presentava opposizione al giudicedell esecuzione il quale dichiarava inammissibile l istanza con l ordinanza oggi impugnata. Ilricorrente contesta la decisione osservando che contro i provvedimenti del * in materiadi libertà personale non autonomamente impugnabili il rimedio è costituito dall incidente diesecuzione e che nel caso in esame quello che è in discussione è proprio il titolo esecutivoil quale non è stato sospeso. * che la competenza del Tribunale di sorveglianza èsolo successiva alla sospensione dell esecuzione e che l ordine di esecuzione è statoemesso in violazione dell art. 656 comma 5 cod. proc. pen.3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l annullamento dell ordinanzaimpugnata. Ha osservato che la richiesta di sospensione dell ordine di esecuzione concontestuale emissione di un nuovo ordine di esecuzione con relativo decreto di sospensionefunzionale alla formulazione della richiesta di concessione dell affidamento in prova in casiparticolari ex art. 94 d.P.R. 309/90 radica la competenza del giudice dell esecuzione aisensi dell art. 670 c.p.p. estesa al controllo di legittimità dell ordine di esecuzione e dellacorretta applicazione delle disposizioni in materia di sospensione dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.L art. 656 comma 5 cod. proc. pen. dispone che se la pena detentiva è inferiore aglianni sei di reclusione nei casi di cui agli artt. 90 e 94 d.p.r. n. 309 del 1990 il pubblicoministero ne sospende l esecuzione al fine di consentire al condannato di presentare entrotrenta giorni dalla notifica dell ordine di esecuzione istanza volta ad ottenere una dellemisure alternative alla detenzione.Nel testo normativo l adozione del provvedimento di sospensione costituisce unobbligo per il pubblico ministero da assolvere previo calcolo di tipo aritmetico formaleesteso a tutte le pene detentive contenute entro la soglia quantitativa prevista e nel rispettodegli ulteriori limiti fissati dal comma 9 dell art. 656 cod. proc. pen. con contestuale avvisoall interessato della facoltà di presentare al Tribunale di sorveglianza l istanza volta allaconcessione di una delle misure alternative.Nel caso in cui il pubblico ministero non sospenda l ordine di esecuzione l interessatoin applicazione analogica dell art. 670 cod. proc. pen può proporre opposizione al giudicedell esecuzione in quanto autorità deputata al controllo sulla legittimità dell ordine diesecuzione e sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di sua sospensione perchiedere la declaratoria di temporanea inefficacia del provvedimento che dispone lacarcerazione. * 1 n. 25538 del 10/04/2018 * 273105 – 01 sez. 1 n. 2430 del23/03/1999 * 213875 sez. 1 n. 41592 del 13/10/2009 * 245568 .3.Nel caso in esame quindi nel quale l istante ha chiesto la sospensione dell ordine diesecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] il giudicedell esecuzione in quanto garante della legalità dei provvedimenti di esecuzione emessi dalpubblico ministero avrebbe dovuto vagliare l istanza e pronunciarsi sul merito dellaquestione sollevata e non dichiararne l inammissibilità disponendone la trasmissione alTribunale di sorveglianza.4. Alla luce delle motivazioni esposte l ordinanza impugnata deve essere annullata conrinvio per nuovo esame al giudice dell esecuzione di Napoli * *Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli *Così è deciso 23/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli *Così è deciso 23/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
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