CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 1997
Cassazione n. 07451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/09/1997 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui agli artt.56 e 110 cod. pen., 73, commi 5 e 80, lett. g), d.P.R. 309/1990 - deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato; considerato che il motivo è inammissibile in quanto la doglianza, per un verso, laddove il ricorso riporta frammenti di deposizioni testimoniali, è articolata in fatto e, per altro verso, non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, che non presta il fianco a censure motivazionali, avendo la Corte di merito, in maniera ampia ed esauriente, logicamente argomentato in ordine al concorso dell'imputato nel reato a lui ascritto (p. 3-5 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente