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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 08978/2023

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ine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il motivo di ricorso la società ricorrente deduce violazione di legge, in particolare dell’art. 29 del d.l. n. 244/95, convertito nella legge n. 341/95, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., per l’erronea affermazione della Corte d’appello in ordine alla debenza della contribuzione minimale sulla retribuzione ordinaria anche durante i periodi di sospensione consensuale dei rapporti di lavoro, sebbene i lavoratori non avessero diritto ad alcuna retribuzione.

Il motivo di ricorso è infondato e la decisione della Corte territoriale è conforme ai principi espressi da questa Corte.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, “la regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro” (Cass. n. 15120/2019, 4676/2021).

Inoltre, nella specie, il datore di lavoro non ha né allegato né provato la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa - prevista in via tassativa dall’art. 29 cit. - dell'obbligazione contributiva.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : M A N C I N O R O S S A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e d 2 e b 1 c 6 d b 9 3 d 4 b d b d 6 b f a 2 9 3 0 5 0 5 1 a

ine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso la società ricorrente deduce violazione di legge, in particolare dell’art. 29 del d.l. n. 244/95, convertito nella legge n. 341/95, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., per l’erronea affermazione della Corte d’appello in ordine alla debenza della contribuzione minimale sulla retribuzione ordinaria anche durante i periodi di sospensione consensuale dei rapporti di lavoro, sebbene i lavoratori non avessero diritto ad alcuna retribuzione. Il motivo di ricorso è infondato e la decisione della Corte territoriale è conforme ai principi espressi da questa Corte. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, “la regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro” (Cass. n. 15120/2019, 4676/2021). Inoltre, nella specie, il datore di lavoro non ha né allegato né provato la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa - prevista in via tassativa dall’art. 29 cit. - dell'obbligazione contributiva. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : M A N C I N O R O S S A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e d 2 e b 1 c 6 d b 9 3 d 4 b d b d 6 b f a 2 9 3 0 5 0 5 1 a
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