CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16813/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a ANCONA il 22/08/1966 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], esaminabili congiuntamente essendo collegati, che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della base imponibile (primo motivo), alla valutazione delle discrasie probatorie (secondo motivo) e al superamento della soglia di punibilità (quarto motivo), sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura, peraltro di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha evidenziato che la determinazione dell'i.v.a. evasa e del maggior reddito d'impresa è stata effettuata non su mere presunzioni, ma sulla base di dati certi e reali, ossia le fatture emesse dalla società (sia quelle acquisite a seguito dei questionari inviati ai vari committenti, sia quelli esibite dall'imputato), e considerando che la Corte di merito ha ricalcolato gli importi delle imposte evase, ritenendo che la somma degli accrediti (effettuati sul conto della società con assegni bancari e circolari), non fosse da ricondurre, per l'intero, a "proventi in nero", e tenendo inoltre conto dei costi, secondo i conteggi indicati a p. 4 della sentenza impugnata, che hanno prodotto, come risultato, l'importo di 57.085,50 euro quanto all'i.v.a. evasa, e di 81.978,37 euro quanto all'i.r.p.e.f. evasa, superiori, quindi, alla soglia di punibilità; rilevato che il secondo motivo, che eccepisce la violazione di legge in relazione alla sussistenza del dolo specifico, è inammissibile, perché, anche in tal caso, deduce censure disattese dalla Corte di merito con una motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto, con la quale ha ribadito il fine di evasione sulla base di plurimi elementi valutati congiuntamente, ossia: l'ammontare non trascurabile delle imposte evase, di cui l'imputato aveva certamente contezza avendo emesso le fatture della società, il mancato pagamento postumo delle imposte evase, la mancanza di indicazioni, parte del ricorrente, di eventuali scopo diversi dall'evasione da lui perseguiti nel momento in cui non presentava la dichiarazione, in ciò facendo corretta applicazione dei principi secondo cui la prova del dolo specifico di evasione può legittimamente desumersi sia dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950 - 01; Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022 - 01), sia dal comportamento successivo alla perpetrazione del reato, costituito dal mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate (Sez. 3, n. 36765 del 30/05/2024, Ferrara, Rv. 286999 - 02; Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, Marra, Rv. 285221 - 01; Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Veruari, Rv. 278966 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende 4 P.Q.M