CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28781/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 06WD25X) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18 marzo 2026 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo il vizio della motivazione in relazione alla pena applicata. 2. Ritenuto che il ricorso può essere trattato «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi diversi da quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., non deducendo il ricorrente alcun profilo di illegalità della pena. 3. Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere 742che lo stesso abbia proposto il ricorsosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M