CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34582/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di SalernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LUCA TAMPIERIche ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Salerno hadichiarato inammissibile, per difetto di specificità intrinseca ed estrinseca, l’atto diappello presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai due reati allo stessoascritti, relativi a due diverse (perché diversi erano i procedimenti di riferimento)istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.2. Avverso la predetta sentenza l’imputato ha proposto ricorso affidandolo adun unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen.e, comunque, l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 591, comma 1, lett. c),cod. proc. pen. Osserva che l’ordinanza di inammissibilità avrebbe dovuto esserenotificata all’imputato e che non esistevano i presupposti per la declaratoria diinammissibilità dell’appello, ricordando come il difensore avesse in particolare postol’accento sull’operato (e, in tesi difensiva, errato) computo di redditi non tassabili.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corteha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. È manifestamente infondata la censura concernente la pretesa violazionedell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., fondata sull’assunto secondo cui l’ordinanzadichiarativa dell’inammissibilità dell’appello avrebbe dovuto essere notificatapersonalmente all’imputato. Il provvedimento impugnato, invero, non èun’ordinanza ma una sentenza, soggetta al regime proprio delle sentenze quantoalla conoscenza legale che le parti ne hanno e alla decorrenza dei termini perl’impugnazione. La Corte di appello, ricevuto l’atto di gravame, ha fissato l’udienzacamerale, all’esito della quale ha pronunciato sentenza, dichiarando l’appelloinammissibile per difetto di specificità intrinseca ed estrinseca dei relativi motivi. Ladeduzione del ricorrente muove, dunque, da un presupposto di fatto noncorrispondente alla concreta scansione processuale quale risultante dalla decisioneimpugnata.Del pari manifestamente infondata, nonché del tutto generica, è la doglianzarelativa all’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc. pen. La Corte territoriale, invero, ha rilevato, con motivazione puntuale, ildifetto di specificità dell’atto di appello, sottolineando: in primo luogo, che, comeaffermato dal Giudice di primo grado e ritenuto da un orientamentogiurisprudenziale consolidato, la determinazione del reddito ai fini del patrocinio aspese dello Stato deve tenere conto anche dei redditi «esenti dall’ imposta per lepersone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovveroad imposta sostitutiva»; in secondo luogo, che, come evidenziato dal Giudice diprimo grado con argomentazione non contestata nell’atto di appello, l’imputatoaveva omesso di indicare i componenti del nucleo familiare; infine, che, a frontedelle precise argomentazioni del Tribunale, l’imputato aveva proposto «una censuratanto laconica quanto indimostrata, eccependo la buona fede…», sulla scorta dellaquale si invocavano anche le circostanze attenuanti generiche (senza peraltro tenerconto che la buona fede avrebbe dovuto, se mai, condurre ad una pronunciaassolutoria).Il ricorso non si confronta con tali argomenti, risolvendosi nella genericamera riproposizione delle originarie doglianze.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 29 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]