Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44733/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione, ritenuta erronea, del compendio probatorio relativo al reato ascritto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 291-bis, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973, mentre, con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena e al giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche; ritenuto che la prima doglianza sia inammissibile, perché basata su censure formulate in modo non specifico (cfr. sul punto Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568, secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato»).

Invero, la Corte territoriale ha valutato accuratamente le risultanze probatorie (un quantitativo di 3360 kg di TLE, caricato, trasportato e dopo alcuni giorni scaricato dal ricorrente e dal correo, come mostrato dal sequestro dei filmati delle videocamere di sorveglianza; i tabulati e le intercettazioni telefoniche comprovanti la sussistenza di frequenti contatti tra i due, tali da far escludere la prospettata condotta di mero inconsapevole ausilio, da parte del BONANNO), così confermando il giudizio di penale responsabilità.

Tale percorso motivazionale è rimasto privo di adeguata ed effettiva confutazione da parte della difesa; ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, avuto riguardo a quanto compiutamente osservato dalla Corte territoriale in ordine alla gravità dei fatti e alla negativa personalità del BONANNO (argomentazioni anche in questo caso non confutate con la necessaria specificità dalla difesa ricorrente); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.IM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R ma, il 22 settembre 202:3 [OSCURATO:PERSONA] estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione, ritenuta erronea, del compendio probatorio relativo al reato ascritto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 291-bis, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973, mentre, con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena e al giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche; ritenuto che la prima doglianza sia inammissibile, perché basata su censure formulate in modo non specifico (cfr. sul punto Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568, secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato»). Invero, la Corte territoriale ha valutato accuratamente le risultanze probatorie (un quantitativo di 3360 kg di TLE, caricato, trasportato e dopo alcuni giorni scaricato dal ricorrente e dal correo, come mostrato dal sequestro dei filmati delle videocamere di sorveglianza; i tabulati e le intercettazioni telefoniche comprovanti la sussistenza di frequenti contatti tra i due, tali da far escludere la prospettata condotta di mero inconsapevole ausilio, da parte del BONANNO), così confermando il giudizio di penale responsabilità. Tale percorso motivazionale è rimasto privo di adeguata ed effettiva confutazione da parte della difesa; ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, avuto riguardo a quanto compiutamente osservato dalla Corte territoriale in ordine alla gravità dei fatti e alla negativa personalità del BONANNO (argomentazioni anche in questo caso non confutate con la necessaria specificità dalla difesa ricorrente); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R ma, il 22 settembre 202:3 [OSCURATO:PERSONA] estens
Sentenza Cassazione n. 44733/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris