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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 ottobre 2018

Cassazione n. 25961/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13587/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro CONSOB, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.B.

MARTINI, 3 C/O CONSOB, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 124/2018 depositata il 25/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] della Consob verificava che nel periodo 1.1.2014 e 28.2.2015 la Banca popolare di Vicenza, in maniera sistematica e continuativa aveva incentivato l’acquisto e realizzato la vendita in contropartita diretta, alla propria clientela, di rilevanti quantitativi di azioni proprie, senza la previa pubblicazione del prospetto informativo prescritto dall’art. 94, primo comma, D.Lgs. n. 58/98 (T.U.F.) Contestata la relativa violazione, la Consob, all’esito del procedimento di cui all’art. 195 detto T.U., con delibera n. 19934/17 irrogava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio d’amministrazione della Banca nel periodo interessato, la sanzione pecuniaria di € 100.00,00, con le incapacità accessorie.

L’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] era respinta dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 124/18.

Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, osservava la Corte distrettuale che: la contestazione dell’addebito, avvenuta il 6.4.2016, doveva ritenersi rispettosa del termine previsto dall’art. 195, primo comma, T.U.F. decorrente dal 25.2.2016, allorché la relazione ispettiva, corredata delle ultime acquisizioni documentali, era stata depositata; la doglianza di genericità dell’addebito aveva trovato smentita nella dettagliata e articolata esposizione del fatto e delle irregolarità riscontrate, in guisa da consentire una piena e completa difesa; la mancata ostensione di tutti i documenti raccolti in sede ispettiva non era di per sé causa di violazione del principio del contraddittorio in fase procedimentale, atteso che tutti quelli su cui si basava la contestazione era stati messi a disposizione della parte privata, cui erano stati consegnati i verbali ispettivi, che a loro volta indicavano ciascuno dei 2801 documenti acquisiti dalla Consob; attesa la natura sostanzialmente non penale dell’illecito in oggetto, dalla giurisprudenza della stessa Corte EDU (sentenza 4.3.2014, [OSCURATO:PERSONA]) emergeva che, pur non avendo l’autorità di vigilanza le caratteristiche di un giudice penale, il successivo controllo giurisdizionale pieno innanzi alla Corte d’appello e lo svolgimento di esso in pubblica udienza avevano garantito il rispetto dell’art. 6 CEDU, non essendo necessario (come affermato da Cass. n. 25141/15) che il procedimento amministrativo si trasformi in senso paragiurisdizionale; quanto all’applicazione dello ius mitior superveniens, le modifiche della parte V del T.U.F., per effetto del D.Lgs. n. 72/15 non potevano ritenersi più favorevoli rispetto alle norme sanzionatorie vigenti all’epoca dei fatti, avendo ridotto il minimo, per i casi d’indeterminabilità del controvalore dell’offerta, ma elevato il massimo edittale; inoltre, doveva escludersi che tali modifiche potessero applicarsi alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 72/15, per espressa previsione contraria dell’art. 6 stesso D.Lgs.; non solo, ma Corte cost. n. 193/16 aveva rilevato che non si rinveniva nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, l’affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata del principio d’irretroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative; non era stato violato il divieto di bis in idem, per effetto della mancata riunione dei diversi procedimenti amministrativi pendenti contro [OSCURATO:PERSONA], poiché l’art. 8 legge n. 689/81 prevede il cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale tra più violazioni, mentre le varie delibere sanzionatorie adottate dalla Consob erano state emesse in relazione a condotte diverse (la delibera n. 19932 aveva riguardato le omissioni informative inerenti ai prospetti pubblicati in relazione agli aumenti di capitale del 2014, in violazione dell’art. 94, secondo comma, T.U.F.; con la delibera n. 19933 erano state contestate omissioni informative, nei confronti del pubblico, relative a prospetti pubblicati in occasione delle emissioni obbligatorie realizzate tra il 2014 e il 2015; in base alla delibera n. 19934 è stata contestata un’offerta al pubblico di azioni proprie della banca, in assenza della pubblicazione del prospetto informativo prescritto dall’art. 94, primo comma, T.U.F.; l’offerta di vendita di azioni proprie ad un’ampia platea di clienti non individuabili ex ante , con condizioni di prezzo uniformi e facendo figurare le operazioni come distinte negoziazioni in conto proprio, effettuate in esecuzione di ordini di acquisto ad iniziativa dei clienti stessi, era stata ritenuta dall’autorità di vigilanza quale fattispecie di offerta al pubblico di prodotti finanziari, secondo la definizione posta dall’art. 1, primo comma, lett. t) T.U.F., in assenza della pubblicazione del prospetto informativo richiesta dall’art. 94, primo comma, T.U.F.; vi era evidenza probatoria del fatto che, a partire dalla fine del 2013 e fino ai primi mesi del 2015, la banca aveva posto in essere una “campagna svuotafondo”, secondo l’espressione adoperata dalla Consob, ché le operazioni sulle azioni della banca erano avvenute sul mercato secondario, ma solo formalmente ad iniziativa dei clienti, essendo emerso che, in realtà, tali operazioni era state eseguite su pressione della rete commerciale della banca, col dichiarato obiettivo di compensare mediante la vendita la forte domanda, proveniente dai soci, di riacquisto da parte della banca, in vista degli obblighi imposti dalla normativa di derivazione comunitaria; innegabile l’esistenza di stringenti obblighi a carico del consiglio di amministrazione, l’elemento soggettivo dell’illecito era riscontrato dall’obbligo di agire informato, di attuare la supervisione strategica della banca e di realizzarne l’assetto organizzativo e di governo, non senza rimarcare la presunzione di colpa, ai sensi dell’art. 3 legge n. 689/81, rimasta nella specie insuperata.

La cassazione di detta sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi.

Resiste la Consob con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380- bis.1. c.p.c.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Il primo motivo denuncia, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art.360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 195, primo comma, T.U.F., in ragione del tardivo esercizio della potestà sanzionatoria.

Premesso che l’attività ispettiva si è protratta dal 30.4.2014 al 24.2.2016, deduce parte ricorrente che la Corte territoriale ha omesso di valutare se l’acquisizione della documentazione successiva al 17.9.2015 (data in cui la BCE aveva già notificato le risultanze delle proprie indagini) da parte della Consob, fosse necessaria o, comunque, utile ai fini della contestazione, circostanza, questa, addirittura smentita dai relativi verbali di acquisizione.

Per contro, la contestazione si basa esclusivamente su due e-mail e su dichiarazioni risalenti al periodo compreso tra la fine del 2013 e il maggio 2015, tutte acquisite ben prima del 17.9.2015.

Pertanto, poiché il materiale significativo è pervenuto all’autorità al più tardi in quest’ultima data, la Consob avrebbe dovuto notificare la contestazione entro il 15 marzo 2016, e non il 1°.4.2016 come, invece, è avvenuto.

1.1. -Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare, sia in generale, sia con specifico riguardo proprio alle condotte dei componenti il consiglio d’amministrazione della Banca popolare di Vicenza, sanzionate con la stessa delibera Consob n. 19934/17, che «in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni (Cass. n. 21171/2019), competendo (cfr. Cass. n. 27405/2019) al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minoredifficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.

Infatti, (cfr. Cass. n. 8687/2016) solo l'assoluta carenza di motivazione in merito a tale verifica permette al giudice di legittimità di sindacare l'operato del giudice di merito, occorrendo però ribadire che (Cass. n. 21171/2019) la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate, dovendo la valutazione della superfluità degli atti di indagine deve essere svolta con giudizio "ex ante", restando irrilevante la loro inutilità "ex post" (conf.

Cass. n. 9254/2018)» (v. n. 1741/22).

Il relativo apprezzamento di merito è stato operato dalla Corte distrettuale, la quale ha osservato che «alle acquisizioni di documenti effettuate dagli ispettori il 30 aprile 2014, l’8 maggio 2015, il 30 giugno 2015, il 24 luglio 2015 e il 17 settembre 2015 (...) hanno fatto seguito le ulteriori acquisizioni in data 20 ottobre 2015 (...), 20 gennaio 2016 (...) e 24 febbraio 2016 (...).

In particolare, in data 24.2.2016 la Consob ha acquisito i documenti dal n. 2742 al n. 2801, ossia 59 file contenenti, inter alia , l’organigramma della Banca dell’esercizio 2016, pareri legali sulle modifiche delle posizioni finanziarie e le relative note del CdA di BPVI, nonché i verbali delle riunioni del CdA e dei comitati interni relativi all’ultimo trimestre dell’esercizio 2015, cosicché non pare sostenibile che già all’esito dell’acquisizione di documenti effettuata il 17.9.2015 il corredo probatorio fosse esaustivo.

Completata l’acquisizione documentale, la relazione ispettiva è stata depositata il 25.2.2016» (così, a pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata).

Dunque, non solo tale apprezzamento di fatto è insindacabile in questa sede di legittimità (altro essendo l’omesso esame di fatti discussi e decisivi, contemplato dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c.), ma è altresì metodologicamente erroneo pretendere che la valutazione in termini di necessità o di superfluità degli ultimi documenti raccolti sia operato con un giudizio ex post e non, come innanzi s’è detto, ex ante.

2. - Col secondo mezzo di ricorso è allegata, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 94, primo comma, T.U.F. e 1 legge n. 689/81.

L’offerente al pubblico, onerato della redazione del prospetto informativo, è la banca, che avrebbe dovuto provvedervi mediante la propria divisione mercati.

Ai sensi del par. 6 della direttiva 2003/71/CE (c.d. direttiva prospetti) gli Stati membri dispongono che la responsabilità da prospetto sia attribuita almeno all’emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all’offerente, alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi.

Lo Stato italiano, nel trasporre tale disciplina eurounitaria, ha limitato la responsabilità all’offerente, come si deduce dalla semplice lettura degli artt. 94 e 191 T.U.F.

Pertanto, il soggetto punito (recte, sanzionabile) è quello che pubblica l’offerta (che nella specie coincide con l’emittente), non già gli amministratori, che offerenti non sono, sicché nel caso in esame è stato violato il principio di tipicità dell’illecito amministrativo, di cui all’art. 1 legge n. 689/81, con ripercussione anche sull’elemento soggettivo, atteso che mentre la sollecitazione al pubblico ha natura intenzionale, gli amministratori sono stati sanzionati a titolo di colpa.

2.1. -Il motivo è manifestamente infondato.

Oltre a trascurare un dato strutturale dell’illecito amministrativo, desumibile dal coordinamento degli artt. 2, 3 e 6 legge n. 689/81, esso disattende, senza degnarla di specifica e motivata confutazione, la costante giurisprudenza di questa Corte.

La quale afferma che a norma dell'art. 3 della l. n. 689 del 1981 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione; tant’è che la stessa giurisprudenza trae da tale premessa che, qualora l’illecito sia ascrivibile in astratto ad una società, la responsabilità dei suoi amministratori non è automatica, ma dipendente dalla condotta positiva od omissiva che abbia dato luogo all’infrazione (cfr. ex multis , nn. 30766/18, 26238/11, 12459/98 e 10518/97).

Nello specifico, la responsabilità della banca offerente è riconducibile all’art. 6 legge n. 689/81, ha carattere solidale e (primaria) funzione di rafforzamento del credito dell’amministrazione (oltre a rispondere a una secondaria finalità di indiretta deterrenza: cfr.

S.U. n. 22082/17), di guisa che essa si aggiunge, senza minimamente sostituirvisi, alla responsabilità dell’autore dell’illecito, il quale ai sensi dell’art. 2 legge n. 689/81 può essere soltanto una persona fisica.

3. - Il terzo mezzo espone la violazione o falsa applicazione dell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza), da cui parte ricorrente desume la necessaria disapplicazione dell’art. 6 D.Lgs. n. 72/15.

L’illecito contestato al ricorrente, si sostiene, presenta, data la misura della sanzione irrogabile nel minimo (€ 100.00,00) e nel massimo (€ 2.000.000,00) un carattere di evidente afflittività, che in base ai parametri della nota sentenza Engel della Cor te EDU, lo rende qualificabile come penale, e non già amministrativo, con la conseguenza di rende applicabile lo ius mitior superveniens .

Richiama, a sostegno, precedenti della Corte di Giustizia dell’Unione europea applicative dei criteri Engel(sentenze 5.6.2012 C-489/10, Bonda , 26.2.2013 C - 617/10, [OSCURATO:PERSONA] , e 20.3.2018 in causa C-537/16, Garlsonn), e soprattutto Corte cost. n. 63/19, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 72/15, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito disciplinato dall’art. 187-bis T.U.F., e in via consequenziale l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma2, del D.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito di cui all’art. 187-terT.U.F.

3.1. -Il motivo è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di precisare, ripetutamente, che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob per violazione delle norme sull'intermediazione finanziaria, diverse da quelle di cui all'art. 187-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998, non hanno natura sostanzialmente penale (cfr. nn. 1740/22, 8855/2017, 1621/2018, 4/2019, 5/2019 e 31632/19), e del resto la stessa giurisprudenza della Corte EDU in tema di sanzioni sostanzialmente penali ha riguardato non l’intero sistema sanzionatorio unitariamente considerato, ma singole e specifiche discipline sanzionatorie (Corte cost. nn. 193/16 e 43/17).

Tale impostazione non ha subito deviazioni per effetto della sentenza n. 63/19 della Corte cost., che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 72/15, in relazione agli artt. 3 e 117 comma 1° della Costituzione, quest'ultimo per rinvio all'art. 7 della CEDU, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche favorevoli apportate dal terzo comma dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis T.U.F.

Tale pronuncia ha chiaramente ribadito che la regola di derivazione penale deve ritenersi applicabile anche agli illeciti amministrativi aventi natura e funzione punitiva, salvo che vi sia la necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti tali da resistere al «vaglio positivo di ragionevolezza», al cui metro debbono essere valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius.

Pertanto, escluso che la sanzione in oggetto abbia una natura sostanzialmente penale, tale recente sentenza non è minimamente invocabile a sostegno della tesi di parte ricorrente.

Quanto, poi, ai c.d. criteri Engel (qualificazione dell’il lecito secondo il diritto dello Stato, intrinseca sua natura e sanzione applicabile, quanto a tipo e grado di afflittività), alla cui stregua va scrutinata la natura della sanzione, sebbene essi siano tra loro alternativi e non già cumulativi, e quantunque debba aversi riguardo alla misura della sanzione astrattamente irrogabile e non a quella concretamente irrogata, va tuttavia considerato che il giudizio, in particolare, di afflittività della sanzione non può essere operato in maniera astratta e a prescindere dalla platea dei potenziali destinatari passivi.

In disparte che il carattere afflittivo è proprio d’ogni tipologia sanzionatoria che, non esaurendo la sua funzione nella pura e semplice eliminazione delle conseguenze dell’illecito, abbia una finalità di deterrenza generale o speciale, sicché è il grado dell’afflizione a segnare il discrimine; ciò a parte, va osservato che la generalità dei destinatari passivi, cui correlare il grado di severità della sanzione, non può intendersi come applicabilità indifferenziata a ciascun soggetto dell’ordinamento, ma come idoneità alla ripetizione nell’applicazione (cfr. sul punto, sia pure ad altri fini, inerenti alla natura dei regolamenti, Cons.

Stato, Ad. pl. n. 9/12).

Applicazione che, nella specie, riguarda soggetti, quali gli amministratori di una banca, le cui condizioni socio- economiche non possono che essere omogenee al livello di importanza, prestigio e connesso rilievo patrimoniale della carica rivestita.

4. - Col quarto motivo è dedotta, in relazione ai n n. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 689/81 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Si sostiene che la Corte distrettuale, pur prendendo in considerazione le circostanze pacificamente emerse quanto alle pressioni della rete e all’occultamento agli organi della banca, avrebbe ritenuto erroneamente carente la buona fede del ricorrente ed evincibile l’elemento soggettivo della colpa.

Parte ricorrente (oltre a rinviare ai propri scritti difensivi precedenti la decisione) richiama, in particolare il verbale della divisione [OSCURATO:PERSONA] del 28 agosto 2015 e alla relazione per la commissione redatta dalla stessa Consob, che darebbero il quadro di un vero e proprio occultamento dell’attività, posto in essere, in particolare, dai funzionari Sorato e Giustini sempre e soltanto attraverso mail interne, che sfuggivano al controllo del collegio sindacale e del C.d.A.

4.1. -Anche tale doglianza non ha pregio.

È d’uopo premettere che in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'art. 190 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, individuando una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, àncora il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suità" della condotta inosservante, con la conseguenza che, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (S.U. n. 20930/09).

Ciò posto, quanto alla dedotta violazione dell’art. 3 legge n. 689/81, va rilevato che per sua stessa definizione la violazione di legge non può mai derivare dall’erroneo o dal carente apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Del tutto ferma è la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, c.p.c. deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (così, a partire dalla n. 16132/05 fino alla n. 16038/13).

Pertanto, è inammissibile la censura che – come nel caso che qui ne occupa – pretenda di dimostrare la violazione o falsa applicazione di legge sulla base dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal giudice di merito, sol perché non conforme alle aspettative della parte.

Relativamente al dedotto omesso esame, va osservato che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare la decisione del giudice d'appello che aveva omesso di considerare la condizione di vulnerabilità del ricorrente, con riferimento alla sua integrazione sociale ed alla condizione di insicurezza del paese (cfr. n. 2268/22).

Tale fatto storico, inoltre, deve essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. n. 27415/18).

Nella specie, la sentenza impugnata ha specificamente esaminato la tesi di parte ricorrente sul preteso carattere decettivo dell’attività dei sottoposti, e dettagliatamente motivato, per contro, sul perché l’odierno ricorrente, insieme con gli altri membri del CdA, avesse avuto, invece, piena consapevolezza dell’enorme quantità di richieste di acquisto di azioni della banca da parte della clientela.

E come il CdA avesse approvato all’unanimità la vendita di azioni della banca nelle sedute del 21.1.2014, 18.2.2014, 4.3.2014, 11.3.2014, 18.3.2014, 1.4.2014, 5.4.2014, 23.9.2014 e 21.1.2015.

La Corte d’appello ha, altresì, accertato, nel contesto di una più ampia e completa ricostruzione dei fatti, l’indubitabile consapevolezza da parte del CdA circa l’enorme quantità di richieste di cessione di azioni della banca da parte della clientela, visti gli innumerevoli reclami inoltrati a causa dei tempi di evasione delle richieste, a fronte delle quali nasceva, appunto, la necessità della banca di vendere a sua volta le azioni presenti nel fondo azioni proprie, per rispettare i limiti normativi compensando gli acquisti operati.

Ed ha concluso che della prova di manovre preordinate ad occultare, al CdA e/o al suo presidente, la “campagna svuotafondo”, in modo che anche la piena osservanza dei doveri di controllo non sarebbe valsa a individuarle ed evitarle, “non v’è traccia”.

A fronte di tali elementi, giudicati dalla Corte veneta direttamente dimostrativi dell’elemento soggettivo dell’illecito, le deduzioni di parte ricorrente non eccedono la soglia delle controdeduzioni di puro merito, come tali inidonee a configurare una censura veicolabile attraverso il n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

5. -In conclusione, il ricorso va respinto.

6. - Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

7. - Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e pone a carico del ricorrente le spese, che liquida in € 7.500,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13587/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro CONSOB, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.B. MARTINI, 3 C/O CONSOB, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 124/2018 depositata il 25/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] della Consob verificava che nel periodo 1.1.2014 e 28.2.2015 la Banca popolare di Vicenza, in maniera sistematica e continuativa aveva incentivato l’acquisto e realizzato la vendita in contropartita diretta, alla propria clientela, di rilevanti quantitativi di azioni proprie, senza la previa pubblicazione del prospetto informativo prescritto dall’art. 94, primo comma, D.Lgs. n. 58/98 (T.U.F.) Contestata la relativa violazione, la Consob, all’esito del procedimento di cui all’art. 195 detto T.U., con delibera n. 19934/17 irrogava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio d’amministrazione della Banca nel periodo interessato, la sanzione pecuniaria di € 100.00,00, con le incapacità accessorie. L’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] era respinta dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 124/18. Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, osservava la Corte distrettuale che: la contestazione dell’addebito, avvenuta il 6.4.2016, doveva ritenersi rispettosa del termine previsto dall’art. 195, primo comma, T.U.F. decorrente dal 25.2.2016, allorché la relazione ispettiva, corredata delle ultime acquisizioni documentali, era stata depositata; la doglianza di genericità dell’addebito aveva trovato smentita nella dettagliata e articolata esposizione del fatto e delle irregolarità riscontrate, in guisa da consentire una piena e completa difesa; la mancata ostensione di tutti i documenti raccolti in sede ispettiva non era di per sé causa di violazione del principio del contraddittorio in fase procedimentale, atteso che tutti quelli su cui si basava la contestazione era stati messi a disposizione della parte privata, cui erano stati consegnati i verbali ispettivi, che a loro volta indicavano ciascuno dei 2801 documenti acquisiti dalla Consob; attesa la natura sostanzialmente non penale dell’illecito in oggetto, dalla giurisprudenza della stessa Corte EDU (sentenza 4.3.2014, [OSCURATO:PERSONA]) emergeva che, pur non avendo l’autorità di vigilanza le caratteristiche di un giudice penale, il successivo controllo giurisdizionale pieno innanzi alla Corte d’appello e lo svolgimento di esso in pubblica udienza avevano garantito il rispetto dell’art. 6 CEDU, non essendo necessario (come affermato da Cass. n. 25141/15) che il procedimento amministrativo si trasformi in senso paragiurisdizionale; quanto all’applicazione dello ius mitior superveniens, le modifiche della parte V del T.U.F., per effetto del D.Lgs. n. 72/15 non potevano ritenersi più favorevoli rispetto alle norme sanzionatorie vigenti all’epoca dei fatti, avendo ridotto il minimo, per i casi d’indeterminabilità del controvalore dell’offerta, ma elevato il massimo edittale; inoltre, doveva escludersi che tali modifiche potessero applicarsi alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 72/15, per espressa previsione contraria dell’art. 6 stesso D.Lgs.; non solo, ma Corte cost. n. 193/16 aveva rilevato che non si rinveniva nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, l’affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata del principio d’irretroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative; non era stato violato il divieto di bis in idem, per effetto della mancata riunione dei diversi procedimenti amministrativi pendenti contro [OSCURATO:PERSONA], poiché l’art. 8 legge n. 689/81 prevede il cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale tra più violazioni, mentre le varie delibere sanzionatorie adottate dalla Consob erano state emesse in relazione a condotte diverse (la delibera n. 19932 aveva riguardato le omissioni informative inerenti ai prospetti pubblicati in relazione agli aumenti di capitale del 2014, in violazione dell’art. 94, secondo comma, T.U.F.; con la delibera n. 19933 erano state contestate omissioni informative, nei confronti del pubblico, relative a prospetti pubblicati in occasione delle emissioni obbligatorie realizzate tra il 2014 e il 2015; in base alla delibera n. 19934 è stata contestata un’offerta al pubblico di azioni proprie della banca, in assenza della pubblicazione del prospetto informativo prescritto dall’art. 94, primo comma, T.U.F.; l’offerta di vendita di azioni proprie ad un’ampia platea di clienti non individuabili ex ante , con condizioni di prezzo uniformi e facendo figurare le operazioni come distinte negoziazioni in conto proprio, effettuate in esecuzione di ordini di acquisto ad iniziativa dei clienti stessi, era stata ritenuta dall’autorità di vigilanza quale fattispecie di offerta al pubblico di prodotti finanziari, secondo la definizione posta dall’art. 1, primo comma, lett. t) T.U.F., in assenza della pubblicazione del prospetto informativo richiesta dall’art. 94, primo comma, T.U.F.; vi era evidenza probatoria del fatto che, a partire dalla fine del 2013 e fino ai primi mesi del 2015, la banca aveva posto in essere una “campagna svuotafondo”, secondo l’espressione adoperata dalla Consob, ché le operazioni sulle azioni della banca erano avvenute sul mercato secondario, ma solo formalmente ad iniziativa dei clienti, essendo emerso che, in realtà, tali operazioni era state eseguite su pressione della rete commerciale della banca, col dichiarato obiettivo di compensare mediante la vendita la forte domanda, proveniente dai soci, di riacquisto da parte della banca, in vista degli obblighi imposti dalla normativa di derivazione comunitaria; innegabile l’esistenza di stringenti obblighi a carico del consiglio di amministrazione, l’elemento soggettivo dell’illecito era riscontrato dall’obbligo di agire informato, di attuare la supervisione strategica della banca e di realizzarne l’assetto organizzativo e di governo, non senza rimarcare la presunzione di colpa, ai sensi dell’art. 3 legge n. 689/81, rimasta nella specie insuperata. La cassazione di detta sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. Resiste la Consob con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380- bis.1. c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo denuncia, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art.360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 195, primo comma, T.U.F., in ragione del tardivo esercizio della potestà sanzionatoria. Premesso che l’attività ispettiva si è protratta dal 30.4.2014 al 24.2.2016, deduce parte ricorrente che la Corte territoriale ha omesso di valutare se l’acquisizione della documentazione successiva al 17.9.2015 (data in cui la BCE aveva già notificato le risultanze delle proprie indagini) da parte della Consob, fosse necessaria o, comunque, utile ai fini della contestazione, circostanza, questa, addirittura smentita dai relativi verbali di acquisizione. Per contro, la contestazione si basa esclusivamente su due e-mail e su dichiarazioni risalenti al periodo compreso tra la fine del 2013 e il maggio 2015, tutte acquisite ben prima del 17.9.2015. Pertanto, poiché il materiale significativo è pervenuto all’autorità al più tardi in quest’ultima data, la Consob avrebbe dovuto notificare la contestazione entro il 15 marzo 2016, e non il 1°.4.2016 come, invece, è avvenuto. 1.1. -Il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, sia in generale, sia con specifico riguardo proprio alle condotte dei componenti il consiglio d’amministrazione della Banca popolare di Vicenza, sanzionate con la stessa delibera Consob n. 19934/17, che «in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni (Cass. n. 21171/2019), competendo (cfr. Cass. n. 27405/2019) al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minoredifficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato. Infatti, (cfr. Cass. n. 8687/2016) solo l'assoluta carenza di motivazione in merito a tale verifica permette al giudice di legittimità di sindacare l'operato del giudice di merito, occorrendo però ribadire che (Cass. n. 21171/2019) la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate, dovendo la valutazione della superfluità degli atti di indagine deve essere svolta con giudizio "ex ante", restando irrilevante la loro inutilità "ex post" (conf. Cass. n. 9254/2018)» (v. n. 1741/22). Il relativo apprezzamento di merito è stato operato dalla Corte distrettuale, la quale ha osservato che «alle acquisizioni di documenti effettuate dagli ispettori il 30 aprile 2014, l’8 maggio 2015, il 30 giugno 2015, il 24 luglio 2015 e il 17 settembre 2015 (...) hanno fatto seguito le ulteriori acquisizioni in data 20 ottobre 2015 (...), 20 gennaio 2016 (...) e 24 febbraio 2016 (...). In particolare, in data 24.2.2016 la Consob ha acquisito i documenti dal n. 2742 al n. 2801, ossia 59 file contenenti, inter alia , l’organigramma della Banca dell’esercizio 2016, pareri legali sulle modifiche delle posizioni finanziarie e le relative note del CdA di BPVI, nonché i verbali delle riunioni del CdA e dei comitati interni relativi all’ultimo trimestre dell’esercizio 2015, cosicché non pare sostenibile che già all’esito dell’acquisizione di documenti effettuata il 17.9.2015 il corredo probatorio fosse esaustivo. Completata l’acquisizione documentale, la relazione ispettiva è stata depositata il 25.2.2016» (così, a pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata). Dunque, non solo tale apprezzamento di fatto è insindacabile in questa sede di legittimità (altro essendo l’omesso esame di fatti discussi e decisivi, contemplato dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c.), ma è altresì metodologicamente erroneo pretendere che la valutazione in termini di necessità o di superfluità degli ultimi documenti raccolti sia operato con un giudizio ex post e non, come innanzi s’è detto, ex ante. 2. - Col secondo mezzo di ricorso è allegata, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 94, primo comma, T.U.F. e 1 legge n. 689/81. L’offerente al pubblico, onerato della redazione del prospetto informativo, è la banca, che avrebbe dovuto provvedervi mediante la propria divisione mercati. Ai sensi del par. 6 della direttiva 2003/71/CE (c.d. direttiva prospetti) gli Stati membri dispongono che la responsabilità da prospetto sia attribuita almeno all’emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all’offerente, alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi. Lo Stato italiano, nel trasporre tale disciplina eurounitaria, ha limitato la responsabilità all’offerente, come si deduce dalla semplice lettura degli artt. 94 e 191 T.U.F. Pertanto, il soggetto punito (recte, sanzionabile) è quello che pubblica l’offerta (che nella specie coincide con l’emittente), non già gli amministratori, che offerenti non sono, sicché nel caso in esame è stato violato il principio di tipicità dell’illecito amministrativo, di cui all’art. 1 legge n. 689/81, con ripercussione anche sull’elemento soggettivo, atteso che mentre la sollecitazione al pubblico ha natura intenzionale, gli amministratori sono stati sanzionati a titolo di colpa. 2.1. -Il motivo è manifestamente infondato. Oltre a trascurare un dato strutturale dell’illecito amministrativo, desumibile dal coordinamento degli artt. 2, 3 e 6 legge n. 689/81, esso disattende, senza degnarla di specifica e motivata confutazione, la costante giurisprudenza di questa Corte. La quale afferma che a norma dell'art. 3 della l. n. 689 del 1981 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione; tant’è che la stessa giurisprudenza trae da tale premessa che, qualora l’illecito sia ascrivibile in astratto ad una società, la responsabilità dei suoi amministratori non è automatica, ma dipendente dalla condotta positiva od omissiva che abbia dato luogo all’infrazione (cfr. ex multis , nn. 30766/18, 26238/11, 12459/98 e 10518/97). Nello specifico, la responsabilità della banca offerente è riconducibile all’art. 6 legge n. 689/81, ha carattere solidale e (primaria) funzione di rafforzamento del credito dell’amministrazione (oltre a rispondere a una secondaria finalità di indiretta deterrenza: cfr. S.U. n. 22082/17), di guisa che essa si aggiunge, senza minimamente sostituirvisi, alla responsabilità dell’autore dell’illecito, il quale ai sensi dell’art. 2 legge n. 689/81 può essere soltanto una persona fisica. 3. - Il terzo mezzo espone la violazione o falsa applicazione dell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza), da cui parte ricorrente desume la necessaria disapplicazione dell’art. 6 D.Lgs. n. 72/15. L’illecito contestato al ricorrente, si sostiene, presenta, data la misura della sanzione irrogabile nel minimo (€ 100.00,00) e nel massimo (€ 2.000.000,00) un carattere di evidente afflittività, che in base ai parametri della nota sentenza Engel della Cor te EDU, lo rende qualificabile come penale, e non già amministrativo, con la conseguenza di rende applicabile lo ius mitior superveniens . Richiama, a sostegno, precedenti della Corte di Giustizia dell’Unione europea applicative dei criteri Engel(sentenze 5.6.2012 C-489/10, Bonda , 26.2.2013 C - 617/10, [OSCURATO:PERSONA] , e 20.3.2018 in causa C-537/16, Garlsonn), e soprattutto Corte cost. n. 63/19, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 72/15, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito disciplinato dall’art. 187-bis T.U.F., e in via consequenziale l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma2, del D.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito di cui all’art. 187-terT.U.F. 3.1. -Il motivo è infondato. Questa Corte ha avuto modo di precisare, ripetutamente, che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob per violazione delle norme sull'intermediazione finanziaria, diverse da quelle di cui all'art. 187-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998, non hanno natura sostanzialmente penale (cfr. nn. 1740/22, 8855/2017, 1621/2018, 4/2019, 5/2019 e 31632/19), e del resto la stessa giurisprudenza della Corte EDU in tema di sanzioni sostanzialmente penali ha riguardato non l’intero sistema sanzionatorio unitariamente considerato, ma singole e specifiche discipline sanzionatorie (Corte cost. nn. 193/16 e 43/17). Tale impostazione non ha subito deviazioni per effetto della sentenza n. 63/19 della Corte cost., che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 72/15, in relazione agli artt. 3 e 117 comma 1° della Costituzione, quest'ultimo per rinvio all'art. 7 della CEDU, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche favorevoli apportate dal terzo comma dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis T.U.F. Tale pronuncia ha chiaramente ribadito che la regola di derivazione penale deve ritenersi applicabile anche agli illeciti amministrativi aventi natura e funzione punitiva, salvo che vi sia la necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti tali da resistere al «vaglio positivo di ragionevolezza», al cui metro debbono essere valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius. Pertanto, escluso che la sanzione in oggetto abbia una natura sostanzialmente penale, tale recente sentenza non è minimamente invocabile a sostegno della tesi di parte ricorrente. Quanto, poi, ai c.d. criteri Engel (qualificazione dell’il lecito secondo il diritto dello Stato, intrinseca sua natura e sanzione applicabile, quanto a tipo e grado di afflittività), alla cui stregua va scrutinata la natura della sanzione, sebbene essi siano tra loro alternativi e non già cumulativi, e quantunque debba aversi riguardo alla misura della sanzione astrattamente irrogabile e non a quella concretamente irrogata, va tuttavia considerato che il giudizio, in particolare, di afflittività della sanzione non può essere operato in maniera astratta e a prescindere dalla platea dei potenziali destinatari passivi. In disparte che il carattere afflittivo è proprio d’ogni tipologia sanzionatoria che, non esaurendo la sua funzione nella pura e semplice eliminazione delle conseguenze dell’illecito, abbia una finalità di deterrenza generale o speciale, sicché è il grado dell’afflizione a segnare il discrimine; ciò a parte, va osservato che la generalità dei destinatari passivi, cui correlare il grado di severità della sanzione, non può intendersi come applicabilità indifferenziata a ciascun soggetto dell’ordinamento, ma come idoneità alla ripetizione nell’applicazione (cfr. sul punto, sia pure ad altri fini, inerenti alla natura dei regolamenti, Cons. Stato, Ad. pl. n. 9/12). Applicazione che, nella specie, riguarda soggetti, quali gli amministratori di una banca, le cui condizioni socio- economiche non possono che essere omogenee al livello di importanza, prestigio e connesso rilievo patrimoniale della carica rivestita. 4. - Col quarto motivo è dedotta, in relazione ai n n. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 689/81 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Si sostiene che la Corte distrettuale, pur prendendo in considerazione le circostanze pacificamente emerse quanto alle pressioni della rete e all’occultamento agli organi della banca, avrebbe ritenuto erroneamente carente la buona fede del ricorrente ed evincibile l’elemento soggettivo della colpa. Parte ricorrente (oltre a rinviare ai propri scritti difensivi precedenti la decisione) richiama, in particolare il verbale della divisione [OSCURATO:PERSONA] del 28 agosto 2015 e alla relazione per la commissione redatta dalla stessa Consob, che darebbero il quadro di un vero e proprio occultamento dell’attività, posto in essere, in particolare, dai funzionari Sorato e Giustini sempre e soltanto attraverso mail interne, che sfuggivano al controllo del collegio sindacale e del C.d.A. 4.1. -Anche tale doglianza non ha pregio. È d’uopo premettere che in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'art. 190 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, individuando una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, àncora il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suità" della condotta inosservante, con la conseguenza che, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (S.U. n. 20930/09). Ciò posto, quanto alla dedotta violazione dell’art. 3 legge n. 689/81, va rilevato che per sua stessa definizione la violazione di legge non può mai derivare dall’erroneo o dal carente apprezzamento delle risultanze istruttorie. Del tutto ferma è la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, c.p.c. deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (così, a partire dalla n. 16132/05 fino alla n. 16038/13). Pertanto, è inammissibile la censura che – come nel caso che qui ne occupa – pretenda di dimostrare la violazione o falsa applicazione di legge sulla base dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal giudice di merito, sol perché non conforme alle aspettative della parte. Relativamente al dedotto omesso esame, va osservato che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare la decisione del giudice d'appello che aveva omesso di considerare la condizione di vulnerabilità del ricorrente, con riferimento alla sua integrazione sociale ed alla condizione di insicurezza del paese (cfr. n. 2268/22). Tale fatto storico, inoltre, deve essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. n. 27415/18). Nella specie, la sentenza impugnata ha specificamente esaminato la tesi di parte ricorrente sul preteso carattere decettivo dell’attività dei sottoposti, e dettagliatamente motivato, per contro, sul perché l’odierno ricorrente, insieme con gli altri membri del CdA, avesse avuto, invece, piena consapevolezza dell’enorme quantità di richieste di acquisto di azioni della banca da parte della clientela. E come il CdA avesse approvato all’unanimità la vendita di azioni della banca nelle sedute del 21.1.2014, 18.2.2014, 4.3.2014, 11.3.2014, 18.3.2014, 1.4.2014, 5.4.2014, 23.9.2014 e 21.1.2015. La Corte d’appello ha, altresì, accertato, nel contesto di una più ampia e completa ricostruzione dei fatti, l’indubitabile consapevolezza da parte del CdA circa l’enorme quantità di richieste di cessione di azioni della banca da parte della clientela, visti gli innumerevoli reclami inoltrati a causa dei tempi di evasione delle richieste, a fronte delle quali nasceva, appunto, la necessità della banca di vendere a sua volta le azioni presenti nel fondo azioni proprie, per rispettare i limiti normativi compensando gli acquisti operati. Ed ha concluso che della prova di manovre preordinate ad occultare, al CdA e/o al suo presidente, la “campagna svuotafondo”, in modo che anche la piena osservanza dei doveri di controllo non sarebbe valsa a individuarle ed evitarle, “non v’è traccia”. A fronte di tali elementi, giudicati dalla Corte veneta direttamente dimostrativi dell’elemento soggettivo dell’illecito, le deduzioni di parte ricorrente non eccedono la soglia delle controdeduzioni di puro merito, come tali inidonee a configurare una censura veicolabile attraverso il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. 5. -In conclusione, il ricorso va respinto. 6. - Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente. 7. - Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e pone a carico del ricorrente le spese, che liquida in € 7.500,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori
Sentenza Cassazione n. 25961/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris