CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34270/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta,instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Palermo, procedendo con le forme del ritoabbreviato, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di usuraaggravata dall'abuso dello stato di bisogno consumati nei confronti di FrancescoGentile e di [OSCURATO:PERSONA] nonché per il reato di estorsione consumata aidanni di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso tale sentenza ricorreva il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chededuceva:2.1. violazione di legge (art. 644 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordinealla conferma della responsabilità per l'usura consumata ai danni di FrancescoGentile: la motivazione sarebbe carente dato che le prove raccolte nonsarebbero sufficienti a dimostrare a quanto ammontasse il capitale concesso inprestito; sul punto si deduceva (a) che le dichiarazioni dei testimoni AntonioGentile ed [OSCURATO:PERSONA] erano de relato e, dunque, inidonee a dimostrarel’ammontare del prestito, (b) che dal manoscritto sequestrato emergerebbesolo il riferimento alla somma di “euro novemila” senza alcuna specificazionein ordine all’ammontare del capitale e degli interessi, (c) che le intercettazioniconfermerebbero che la somma di novemila euro sarebbe stata quantificatadalla persona offesa e non dal [OSCURATO:PERSONA], (d) che non sarebbe stato valorizzatoquanto emerso dai manoscritti sequestrati;2.2. violazione di legge (art. 644, comma 5, n. 3) cod. pen.) e vizio dimotivazione in ordine alla sussistenza dello stato di bisogno di [OSCURATO:PERSONA]:la condizione che generava il riconoscimento dell'aggravante non avrebbe potutoessere desunta unicamente dallo stato di disoccupazione nel quale versava ilGentile;2.3. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordinealla conferma della responsabilità per il reato di estorsione consumato ai dannidel [OSCURATO:PERSONA]: mancherebbe la prova della minaccia; inoltre, anche a ritenere chedalle conversazioni intercettate registrate ai progr. nn. 1514, 1526, ed 1418emergessero delle condotte minatorie, queste sarebbero successiveall'elargizione degli acconti versati, sicché la estorsione avrebbe dovuto essereritenuta nella forma “tentata”;2.4. violazione di legge (art. 644 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordinedella conferma della responsabilità per l'usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA]: laCorte avrebbe illegittimamente valutato in modo “frazionato” le dichiarazionidella persona offesa effettuando una differente valutazione di credibilitàrelativamente ai prestiti del 2017 e del 2018; invero le due vicende sarebberostrettamente collegate data la medesimezza della persona offesa, del tipo dicondotta e dell'arco temporale ravvicinato (di soli cinque mesi) il che avrebbedovuto indurre a ritenere che le condotte fossero unite in modo inscindibile edostativo alla valutazione frazionata; inoltre le dichiarazioni della Montaltosarebbero caratterizzate da gravi incongruenze con riferimento all'ammontaredel prestito e non sarebbe stato considerato che dalle dichiarazioni di GaspareCorso sarebbe emerso che il prestito del 2017 era riferibile al [OSCURATO:PERSONA] e non alMilotta;2.5. violazione di legge (art. 644, comma 5 n. 3) cod. pen.) e vizio dimotivazione con riguardo al riconoscimento delle aggravante dello stato dibisogno con riferimento alla usura consumata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]:mancherebbe la prova della situazione patrimoniale della vittima e non sarebbestata dimostrata la natura irreversibile della condizione di bisogno ( tra l’altrosarebbe emerso che la persona offesa avrebbe avuto la disponibilità del contocorrente della madre); quanto al profilo soggettivo si deduceva che il Milottanon avrebbe potuto conoscere la condizione di bisogno della [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.1.1.Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quantomanifestamente infondato.Contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello ha offerto unapersuasiva e completa valutazione delle risultanze processuali evidenziando conchiarezza quale fosse il capitale consegnato in prestito, indicato in “quattromila eseicento euro”, e quale fosse la somma complessivamente richiesta inrestituzione, ovvero “novemila euro”, somma ritenuta illecita in quanto i tassipraticati erano superiori alle soglie previste dalla normativa in materia di usura(pag. 9 della sentenza impugnata).Per ritenere provato il reato la Corte d'appello ha offerto una persuasiva edaccurata valutazione delle dichiarazioni accusatorie ritenute immuni dacontraddizioni nonostante le iniziali reticenze dell’offeso ritenute riconducibili altimore di ritorsioni da parte del [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello evidenziava inoltre che dichiarazioni del Gentilerisultavano corroborate da quelle della sorella [OSCURATO:PERSONA] e del fratello Antonino oltreche da quanto annotato su un manoscritto del 25 febbraio 2020 dove risultavavergato l'importo di euro novemila in corrispondenza della voce “totale prestito”concesso al [OSCURATO:PERSONA] con acconti già scalati (rispettivamente di euroottocentocinquanta, di euro trecentotrenta e di euro quattrocentoottanta,esattamente) esattamente come riferito dall’offeso (pag. 8 della sentenzaimpugnata).A ciò si aggiungeva che il [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato in possesso dellafotocopia della carta d'identità e della tessera sanitaria del [OSCURATO:PERSONA] che di tre pregresse dichiarazioni di riconoscimento di debito da luisottoscritte (pag. 8 della sentenza impugnata).Non vi sono ragioni, pertanto, per ritenere carente od illogica la valutazionedi credibilità dei contenuti accusatori emergenti dal narrato del [OSCURATO:PERSONA], mentre ledoglianze proposte con il ricorso si configurano come una non consentitarichiesta di rivalutazione delle prove attività esclusa dal perimetro che circoscrivela competenza del Giudice di legittimità.1.2. Il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la motivazione inordine al riconoscimento della sussistenza dell’aggravante dello stato di bisognodel [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.In materia il Collegio riafferma che in tema di usura, lo stato di bisogno vainteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assolutoqualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando lavolontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, nonassumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestitousurario (Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266162 –01;Sez. 2, n. 43713 del 11/11/2010, Galante, Rv. 248974 – 01, Sez. 2, n. 1255del 04/10/2022, dep. 2023, Perciballi, Rv. 284286 - 01).E’ consolidata anche la giurisprudenza secondo cui lo stato di bisogno dellapersona offesa del delitto di usura può essere provato anche con la sola misuradegli interessi, nel caso in cui siano di entità tale da far ragionevolmentepresumere che solo un soggetto in tale stato possa contrarre il prestito acondizioni tanto inique e onerose (Sez. 2, n. 51670 del 23/11/2023, Spada, Rv.285670 – 01; Sez. 2, n. 12791 del 13/12/2012, dep. 2013, Cerra, Rv. 255357 –01;Sez. 2, n. 20868 del 30/04/2009, Acri, Rv. 244884 - 01).Dunque, per ritenere lo stato di bisogno la Cassazione ha ritenuto rilevanti(a) lo stato psicologico della persona che richiede il prestito, (b) le condizionioggettive del prestito e, soprattutto l’ammontare degli interessi, dato chel’accettazione di obblighi di restituzione esorbitanti evidenzia la condizione dibisogno.In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello ha rilevatoche le emergenze processuali indicassero non solo la sussistenza della condizionedi bisogno, ma anche la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla situazione diprecarietà economica in cui versava l'offeso e, segnatamente, il suo perdurantestato di disoccupazione che rendeva difficoltoso provvedere alle primarienecessità della famiglia. La Corte rilevava che condizione del [OSCURATO:PERSONA] risultavaaggravata anche dal ricovero per problemi di salute della moglie, l'unica infamiglia a percepire un reddito. Infine, la Corte rilevava che la prova dello statodi bisogno dell'offeso si ricavava anche dal contenuto della conversazione del25 febbraio 2020 registrata al progr. n. 280 nel corso della quale il Gentilesupplicava il [OSCURATO:PERSONA] di concedergli il prestito per non perdere il lavoro (pag. 11della sentenza impugnata).A tale corposo compendio probatorio si aggiungeva l'onerosità estrema degliinteressi che finiva per confermare in modo definitivo la sussistenzadell'aggravante (pag. 11 della sentenza impugnata).Si tratta di una motivazione priva di fratture logiche e coerente con leemergenze processuali che non si presta ad alcuna censura in questa sede.1.3. Il terzo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità sia nellaparte in cui contesta la sussistenza delle minacce necessarie per integrare ildiritto di estorsione sia nella parte in cui invoca la riqualificazione della condottain quella di “tentata estorsione”.Contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello ha offerto unapersuasiva ricostruzione dell'attività minatoria mettendo in evidenza una serie dielementi convergenti che dimostravano la sussistenza della coercizione;anzitutto (a) le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] durante lequali lo stesso ha riferito di pesanti minacce e di violenze anche fisiche,consistite nello sferrare in più occasioni degli schiaffi che avevano anchecagionato il danneggiamento degli occhiali: si tratta di dichiarazioni che sonostate confermate anche nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], (b) dalledichiarazioni della sorella dell’offeso, (c) da numerosi contenuti tratti dalleconversazioni intercettate puntualmente descritti alle pagine 13 e 14 dellasentenza impugnata.In conclusione, la Corte d'appello ha persuasivamente ritenuto che lecondotte violente e minacciose del [OSCURATO:PERSONA] riferite dall'offeso e confermate siadalle dichiarazioni della sorella che dai contenuti delle conversazioni intercettateindicassero con sicurezza la sussistenza di un'azione coercitiva funzionale aottenere le somme concordate con il patto usurarioInfine con riferimento alla invocata riqualificazione dell'estorsione come“tentata” piuttosto che “consumata” poiché, secondo il ricorrente, non vi sarebbela prova della consegna di denaro successiva alle minacce emergenti dalleconversazioni intercettate il Collegio rileva (a) da un lato, che la Corte hachiarito che il [OSCURATO:PERSONA] aveva parzialmente adempiuto agli obblighi assunti con ilpatto usurario in seguito alle minacce ricevute (pagg. 14 e 15 della sentenzaimpugnata), (b) che il tema della compatibilità temporale dei versamenti con leminacce emergenti dalle intercettazioni è stato introdotto tardivamente solo conil ricorso per cassazione, con frattura della catena devolutiva su un tema cheavrebbe dovuto essere oggetto di un accertamento di merito e conconseguente inammissibilità della doglianza.1.4. È manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso con ilquale si contesta la valutazione frazionata di attendibilità delle dichiarazioni diConcetta Moltalto che aveva condotto all'assoluzione per l'usura riferita all'anno2018 e alla condanna per quella risalente al 2017.In materia il Collegio riafferma che è legittima la valutazione frazionatadelle dichiarazioni della parte offesa, purché il giudizio di inattendibilità, riferitosoltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilitàdel dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto (Sez.6 n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160; Sez. 6 n. 3015 del 20/12/2010,dep. 2011, Farruggia, Rv. 249200).Nel caso in esame la Corte d'appello, condividendo le valutazioni del primogiudice, ha ritenuto credibili i contenuti accusatori relativi al primo prestitoritenendo che le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] avessero trovato riscontro negli esitidella perquisizione eseguita il 6 marzo 2020 nel corso della quale venivarinvenuto un assegno bancario in bianco con apposta la sola sottoscrizione delcorrentista, tratto su un conto intestato alla madre della persona offesa; aproposito di tale assegno la Corte rilevava che nella stessa giornata del 6 marzo2020 veniva registrata una conversazione tra il ricorrente ed una donna, poiidentificata nella [OSCURATO:PERSONA], in cui veniva concordata la versione chequest'ultima avrebbe dovuto riferire ai carabinieri per giustificare il possesso deltitolo. Tale versione veniva effettivamente fornita nel corso della primaescussione e veniva poi smentita nel corso dell’audizione del 28 maggio 2020,quando la donna riferiva che il [OSCURATO:PERSONA] le aveva erogato due prestiti pretendendointeressi a tasso usuraio.Infine nel corso dell' ulteriore udienza del 20 maggio 2022 la [OSCURATO:PERSONA], daun lato, aveva esplicitamente ammesso la falsità della deposizione resa nelcorso delle indagini e, dall'altro, aveva riferito le ragioni che l'avevano indottaalla falsificazione delle dichiarazioni, ovvero il timore di ritorsioni; la Montaltoconfermava la dinamica usuraia, indicava l'esatto ammontare della pretesarestitutoria rispetto al prestito concessole nel 2017 e confermava anche diessere stata minacciata dal [OSCURATO:PERSONA] (pag. 18 della sentenza impugnata).In conclusione, la Corte d'appello, facendo proprie le motivazioni dellasentenza di primo grado, ha ritenuto che non sussistessero motivi per dubitaredell'attendibilità intrinseca alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alprimo prestito, ritenendo il racconto correttamente collocato nello spazio e neltempo, sufficientemente preciso, privo di contraddizioni e confortato da unaserie di elementi esterni al dichiarato (pag. 19 della sentenza impugnata).La valutazione frazionata delle diverse dichiarazioni rese dalla Montaltoveniva giustificata con fatto che si riferivano a condotte distinte ed alla decisivacircostanza che dal narrato della persona offesa emergeva una continuapressione del [OSCURATO:PERSONA] per condizionare le dichiarazioni accusatorie della donna.Infine, la Corte ha rilevato che on risultavano decisive le dichiarazioni reseda [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva riferito di avere concesso personalmente ilprestito facendo credere che il denaro provenisse dal [OSCURATO:PERSONA]).In conclusione, il Collegio ritiene che la motivazione contestata siacompleta, persuasiva e coerente sia con le indicazioni ermeneutiche fornite dallaCassazione che con le emergenze processuali: la stessa si sottrae, pertanto adogni censura in questa sede.1.5. Da ultimo deve ritenersi manifestamente infondato anche l'ultimomotivo di ricorso con il quale il ricorrente contestava la motivazione dellasentenza di appello in ordine la conferma della sussistenza dello stato di bisognoin cui versava la [OSCURATO:PERSONA] al momento del prestito.Richiamata la giurisprudenza indicata al § 1.2 il Collegio rileva che la Corted'appello ha offerto una motivazione che non si presta ad alcuna censura inordine alla conferma della sussistenza dell'aggravante: in coerenza con leindicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità la sentenza impugnatarilevava che dalla prove raccolte era emerso che, a fronte di un prestito dinovecento euro, veniva richiesta la somma di milletrecentocinquanta euro peri soli interessi; tale elevatissimo tasso, unitamente alla emersione di condizionidi disagio economico in cui versava l'offesa, indicavano univocamente lacondizione di bisogno necessaria per il riconoscimento dell’aggravante (pagg. 19e 20 della sentenza impugnata).Anche in questo caso il Collegio ritiene che la motivazione contestata sisottragga a qualsiasi censura.3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]