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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37597/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/2/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il delitto di resistenza (art. 337 cod. pen.), lesioni (art. 582-585 cod. pen.) ed evasione (art. 385) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze indeterminate e svolte in punto di fatto dal momento che il ricorrente sollecita la revisione di una circostanza (lo stato di agitazione) inidoneo ad escludere il dolo e irrilevante ai fini della qualificazione giuridica, come volontarie, delle lesioni cagionate agli agenti.

La Corte di merito ha esaminato tale aspetto escludendone la incidenza sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti ed evidenziando l'attivismo oppositivo dell'imputato sia ai fini della sussistenza del reato di resistenza (escludendo che si fosse in presenza di mera resistenza passiva) che la volontarietà, anche sotto forma di dolo eventuale, delle lesioni in tale contesto cagionate ai carabinieri.

Il diniego di applicazione della circostanza di cui all'art. 385, ult. comma cod. pen., è argomentato con riferimento a circostanze di fatto che il ricorrente contesta in termini meramente assertivi.

Ritenuto, altresì, che sono ineccepibili anche le argomentazioni della Corte sulla entità della pena e diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche: i precedenti, anche per reati gravissimi tra cui il reato di omicidio, e la particolare modalità dei fatti per cui è processo sono stati logicamente apprezzati dai giudici di appello come indicativi di un complessivo giudizio di pericolosità sociale per escludere la mitigazione della pena.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/2/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il delitto di resistenza (art. 337 cod. pen.), lesioni (art. 582-585 cod. pen.) ed evasione (art. 385) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze indeterminate e svolte in punto di fatto dal momento che il ricorrente sollecita la revisione di una circostanza (lo stato di agitazione) inidoneo ad escludere il dolo e irrilevante ai fini della qualificazione giuridica, come volontarie, delle lesioni cagionate agli agenti. La Corte di merito ha esaminato tale aspetto escludendone la incidenza sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti ed evidenziando l'attivismo oppositivo dell'imputato sia ai fini della sussistenza del reato di resistenza (escludendo che si fosse in presenza di mera resistenza passiva) che la volontarietà, anche sotto forma di dolo eventuale, delle lesioni in tale contesto cagionate ai carabinieri. Il diniego di applicazione della circostanza di cui all'art. 385, ult. comma cod. pen., è argomentato con riferimento a circostanze di fatto che il ricorrente contesta in termini meramente assertivi. Ritenuto, altresì, che sono ineccepibili anche le argomentazioni della Corte sulla entità della pena e diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche: i precedenti, anche per reati gravissimi tra cui il reato di omicidio, e la particolare modalità dei fatti per cui è processo sono stati logicamente apprezzati dai giudici di appello come indicativi di un complessivo giudizio di pericolosità sociale per escludere la mitigazione della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 37597/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris