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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 30484/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6934/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Viale G. Mazzini, n. 88 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 39 - controricorrente - e , . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale autenticata da notaio in data 10.3.2020, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via G.G.

Porro, n.- controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 1168/2019 depositata in data 5 agosto 2019 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori della ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avv. [OSCURATO:PERSONA] uditi i difensori di [OSCURATO:SOCIETA]., avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pasqua [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società armatrice della nave «Ribbon», convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della risoluzione anticipata del contratto di noleggio a tempo della nave, stipulato in data 7 agosto 2007 con la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] quanto emerge dalla sentenza qui impugnata, a sostegno della domanda [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva evidenziato che il contratto di noleggio era stato risolto dal noleggiatore per essere la nave rimasta «fuori nolo» per oltre trenta giorni nei mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011, a causa di responsabilità imputabile, in via solidale, alle società convenute.

In particolare, quanto a [OSCURATO:SOCIETA]., società di classificazione della nave, l'attrice aveva evidenziato che, in violazione di quanto previsto dai regolamenti in vigore, essa aveva preteso riparazioni definitive dei danni subiti dalla nave a seguito di incaglio nel porto indiano di Karaikal in data 3 dicembre 2010, invece di accettare riparazioni provvisorie, da eseguirsi presso il porto di Dubai, che avrebbero consentito di riprendere la navigazione in tempo utile per evitare la risoluzione del contratto di noleggio.

Con riguardo, invece, alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l'attrice aveva dedotto che la convenuta aveva ritardato la partenza della nave dal porto di Dubai a seguito di segnalazione all'[OSCURATO:PERSONA] delle decisioni assunte da [OSCURATO:SOCIETA]. e, successivamente, dalla società di classificazione [OSCURATO:PERSONA], proprio in merito alle riparazioni necessarie.

Costituitesi le società convenute e disposta la rinnovazione della citazione ai fini della compiuta esposizione degli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, n. 3, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. precisò che intendeva promuovere nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. azione di responsabilità in via contrattuale e quale società capogruppo del [OSCURATO:PERSONA], nonché quale organismo riconosciuto ai fini della normativa europea e soggetto delegato dallo Stato italiano all'attività di certificazione con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 agosto 2001, e, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., azione di responsabilità da contatto sociale o, in subordine, di responsabilità extracontrattuale.

Il Tribunale di Genova, dopo avere richiesto informazioni ex art.213 cod. proc. civ. al Ministero delle Infrastrutture e trasporti, rigettò le domande di parte attrice, accogliendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. e ritenendo non causativa del danno la condotta tenuta dall'altra società convenuta.

In particolare, il giudice di primo grado osservò che l'attività asseritamente produttiva di danno, che l'attrice ascriveva alla [OSCURATO:SOCIETA]., dovesse essere ricompresa nell'ambito del rapporto contrattuale denominato «Accordo per la fatturazione forfettaria dei servizi su navi in esercizio», nel cui perimetro risultavano eseguiti i servizi oggetto di contestazione.

L'accordo era stato stipulato tra l'attrice (denominata cliente) e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in qualità di società di classificazione) — società alla quale [OSCURATO:SOCIETA]., con contratto avente effetto dal 10 dicembre 2009, aveva ceduto il ramo d'azienda concernente l'attività di classificazione — che aveva provveduto alla fatturazione delle prestazioni relative alla visita occasionale.

Ritenne, altresì, sulla base delle informazioni fornite dal Ministero, che l'attività di classificazione all'epoca dei fatti fosse stata svolta in via esclusiva da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale organismo riconosciuto dall'Amministrazione italiana, e che non fosse fondata la ritenuta responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. quale società capogruppo, perché non era stata dedotta, neppure in termini omissivi, una attività di direzione e controllo rispetto ai fatti causativi del danno e non potendo ritenersi operante la responsabilità prevista dal d.lgs. n. 231/2001.

Respinta l'eccezione di incompetenza formulata dall'altra convenuta, il Tribunale rigettò pure la domanda formulata nei suoi confronti dall'attrice, sul rilievo che i danni lamentati non potessero essere ricondotti alla condotta tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale, anche a tutela dei suoi interessi economici, aveva segnalato all'Autorità marittima la possibile anomalia derivante dalla esistenza di valutazioni tecniche di segno opposto, rese da due distinti enti di classificazione, in merito alle riparazioni necessarie per la ripresa in sicurezza della navigazione della Ribbon. 2.

La sentenza venne impugnata, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e, in via incidentale, da [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi alla Corte d'appello di Genova che, disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello per tardività e per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., rigettò il gravame, confermando la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. e ritenendo insussistente un ritardo imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in sintesi, che: a) l'unico accordo contrattuale di cui era stata fornita la prova era quello di fatturazione, sottoscritto tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; le prestazioni oggetto di fatturazione erano state effettivamente svolte da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., essendosi [OSCURATO:SOCIETA]. spogliata in suo favore nel 2009 del relativo ramo d'azienda; b) quanto alle azioni proposte in via subordinata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., quale controllante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la sentenza di primo grado aveva escluso la configurabilità di tale responsabilità sulla base della applicazione dei principi generali in materia di responsabilità della controllante e sul punto, in assenza di impugnazione, si era formato il giudicato implicito; sebbene l'appellante avesse fatto riferimento nella comparsa conclusionale depositata in appello al mandato, mancava una tempestiva allegazione e prova del fatto relativo a tale contratto, non essendo stata neppure dedotta in fatto l'esistenza di un contratto di mandato tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cosicché la convenuta non poteva rispondere dell'inadempimento contrattuale di un soggetto diverso;c) era da escludersi, sulla base della stessa prospettazione dell'appellante, la legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]., quale ente di classificazione e certificazione di navi, per responsabilità non nascente da contratto, in relazione all'attività svolta da altro soggetto di cui non rispondeva secondo le regole di diritto comune; d) non era configurabile la responsabilità extracontrattuale dell'ente di classificazione e certificazione di navi, ravvisabile solo per l'attività propria per danni causati a soggetti estranei al rapporto di classificazione o certificazione, come riconosciuto da Cass. n. 4915/2018; e) neppure era ravvisabile la responsabilità da contatto a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., utilizzatrice della nave in forza di contratto concluso con il soggetto che aveva noleggiato la nave, per assenza di un rapporto della convenuta con l'armatrice, dato che il primo atto che aveva determinato un contatto tra le parti era stato proprio l'invio della lettera del 18 gennaio 2011 all'autorità marittima; f) anche la domanda fondata su una responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. doveva essere respinta; la circostanza che fosse intervenuto il cambio dell'ente di certificazione nelle more della visita occasionale, evidenziante la diversità di vedute dei due enti di certificazione sulle riparazioni necessarie, giustificava di per sé le preoccupazioni dell'utilizzatore della nave e rendeva doveroso l'intervento dell'autorità marittima; dagli accertamenti effettuati da quest'ultima era emerso che il contrasto tra gli enti di classificazione derivava dalla interpretazione di una norma tecnica, che, secondo una valutazione prudenziale, imponeva che, una volta accertata la necessità di riparazioni in sede di visita occasionale, si procedesse alla anticipazione anche di altri interventi già programmati, mentre secondo l'altra tesi la norma tecnica non era applicabile perché concerneva lavori di natura diversa da quelli in concreto occorrenti; h) l'autorità marittima aveva consentito la ripartenza della nave, ma aveva dettato prescrizioni aggiuntive, condizionanti il certificato rilasciato, alle quali l'appellante era tenuta ad adeguarsi per la sicurezza della navigazione, per cui l'attività da essa svolta era stata comunque necessaria per la ripresa in sicurezza della navigazione; dato che l'attività di classificazione e certificazione di navi costituiva attività amministrativa, il procedimento amministrativo si era concluso con il rilascio di un valido certificato «concordato con l'Ufficio competente del Comando generale» soltanto dopo l'intervento di esso, ossia in data 21 gennaio 2011, per cui il ritardo di tre giorni nella ripresa della navigazione determinato dall'intervento dell'autorità marittima centrale non costituiva «ulteriore» ritardo imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma una dilazione necessitata dai tempi di conclusione del procedimento di certificazione; i) le istanze istruttorie (prova testimoniale e c.t.u.) riproposte dall'appellante erano superflue ai fini della decisione.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione d'appello, sulla base di sei motivi.

Hanno resistito con autonomi controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

4. Per la trattazione del ricorso è stata fissata udienza pubblica.

In data 20 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2000 e prorogato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte.

Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce la «violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 1418 cod. civ. o, in subordine, dell'art. 1367 cod. civ.

Violazione degli artt. 2, 3, 4, 10 e 13 del d.lgs. del 3 agosto 1998, n. 314, e dell'art. 347 cod. pen.» e si censura la decisione impugnata là dove la Corte d'appello ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la ricorrente che l'atto di conferimento del ramo d'azienda datato 9 novembre 2009 sarebbe nullo e privo di qualsiasi efficacia, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., in quanto con tale atto la [OSCURATO:SOCIETA]., quale cedente, e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, quale cessionaria, miravano a perseguire un risultato contrario alle norme di natura pubblicistica che regolavano l'attività di classificazione, ispezione e certificazione delle navi di bandiera italiana.

Precisa che alla data di stipula dell'atto di conferimento di ramo d'azienda, il soggetto autorizzato a svolgere l'attività di classificazione delle navi, ed al quale lo Stato italiano aveva affidato la funzione di ispezione e controllo delle condizioni di sicurezza delle navi italiane, era [OSCURATO:SOCIETA]., in forza del decreto del 7 agosto 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, successivamente riconfermato dall'art. 9 del decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275; trattandosi di funzione pubblica, essa non era delegabile, né erano delegabili o trasferibili in alcun modo l'autorizzazione amministrativa allo svolgimento dell'attività o la concessione all'espletamento delle funzioni pubbliche.

Pertanto, ad avviso della ricorrente, l'atto notarile del 9 novembre 2009 conteneva disposizioni inconciliabili con la disciplina pubblicistica alla quale era assoggettata l'attività di classificazione e certificazione delle navi: in particolare, erano affette da nullità sia la pattuizione con cui si disponeva che il trasferimento del complesso aziendale relativo al ramo d'azienda per l'esercizio di tali attività avrebbe avuto effetto a partire dal 1° dicembre 2009, sia quella in cui si stabiliva che erano compresi nel conferimento «le deleghe, le autorizzazioni, le concessioni, i riconoscimenti e gli affidamenti posseduti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., in base a leggi, regolamenti e atti amministrativi in genere».

La sentenza della Corte d'appello, secondo l'assunto di parte ricorrente, nel ritenere valido ed efficace il conferimento del ramo d'azienda e nel riconoscere in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la veste di organismo riconosciuto per quanto riguardava il compimento delle attività di classificazione, ispezione e controllo delle condizioni di sicurezza delle navi, aveva violato le norme evocate in rubrica; in subordine, aveva errato per non avere ritenuto che l'efficacia del conferimento del ramo d'azienda del 9 novembre 2009 fosse subordinata alla condizione sospensiva dell'ottenimento, da parte del cessionario [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle nuove autorizzazioni e concessioni amministrative intestate alla cedente.

2. Con il secondo motivo si deduce la «violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 1418 cod. civ. o, in subordine, dell'art. 1367 cod. civ.

Violazione degli artt. 2, 3, 4, 10 e 13 del d.lgs. 3 agosto 1998, n. 314, nonché dell'art. 347 cod. pen.».

La società ricorrente lamenta che la decisione qui impugnata si fonda sull'osservazione che il contratto di cui tenere conto, per l'individuazione del debitore della prestazione dedotta in giudizio, sarebbe l'accordo di fatturazione forfettaria datato 12 gennaio 2010; ribadisce che nel corso del giudizio aveva eccepito che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a quella data, non era ancora l'organismo riconosciuto e non poteva concludere un contratto, con un singolo armatore, che avesse per oggetto la classificazione, l'ispezione e la certificazione di una nave di bandiera italiana; il giudice di merito, pertanto, avrebbe dovuto ritenere o che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., concludendo quel contratto, stesse commettendo il reato di cui all'art. 347 cod. pen., con conseguente nullità del contratto per violazione di norme imperative, oppure, in base al principio di conservazione del contratto previsto dall'art. 1367 cod. civ., avrebbe dovuto ritenere che il contratto di fatturazione fosse stato concluso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con il limitato scopo di concordare l'emissione delle fatture nei confronti dell'armatore, in relazione ai servizi di classificazione, ispezione e certificazione resi da [OSCURATO:SOCIETA]. (in veste di organismo riconosciuto).

3. Con il terzo motivo si censura la sentenza gravata per «violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 2, 3, 4, 10 e 13 del d.lgs. 3 agosto 1998, n. 314, nonché dell'art. 9 del decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275».

La sentenza d'appello aveva analizzato la normativa pubblicistica applicabile in Italia agli enti di classificazione delle navi, prendendo atto che, ai sensi del decreto legislativo del 3 agosto 1998, n. 314, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione aveva delegato, in data 7 agosto 2001, alla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale organismo riconosciuto dalla Commissione europea in data 12 giugno 1998, l'attività di classificazione delle navi e che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva ottenuto il riconoscimento e la qualifica di «Organismo riconosciuto» soltanto in data 29 agosto 2012.

La ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto del tutto irrilevante tale ultima circostanza sul presupposto, errato, che l'atto di conferimento del ramo d'azienda del 9 novembre 2009 fosse valido ed efficace.

Soggiunge che, seppure si volesse ritenere la validità di tale ultimo atto, la [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe comunque rimasta responsabile per la classificazione e certificazione delle navi di bandiera italiana, essendo unico Organismo riconosciuto al quale lo Stato italiano aveva affidato lo svolgimento di funzioni pubbliche.

La sentenza impugnata, ad avviso della ricorrente, avrebbe quindi errato nel ritenere che il fondamento degli obblighi e delle responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. derivasse soltanto dal diritto europeo, dovendosi avere riguardo anche alle norme interne che avevano dato attuazione al diritto europeo, e, in particolare, al d.lgs. n. 314 del 1998 di attuazione della direttiva 94/577CE.

4. Il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono, in parte, infondati e, in parte, inammissibili.

4.1. La soluzione delle questioni sollevate dalla parte ricorrente impone, preliminarmente, di ricostruire il quadro normativo di riferimento, nonché di chiarire il ruolo e la funzione degli organismi, come [OSCURATO:SOCIETA]., che esercitano l'attività di classificazione e certificazione delle navi.

4.1.1. Con riferimento al primo aspetto, occorre rammentare che già la [OSCURATO:PERSONA] (IMO), istituita nel 1959, nell'intento di regolamentare la navigazione marittima, ha predisposto la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 10 novembre 1974, ratificata dall'Italia con legge del 23 maggio 1980, n. 213, ed il relativo Protocollo del 1978, e successive modifiche, che disciplinano, tra l'altro, l'ispezione ed il controllo delle navi, nonché il rilascio da parte degli Stati di bandiera delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla stessa Convenzione, prevedendo la possibilità di affidare le ispezioni ed il rilascio di certificati ad enti riconosciuti dallo Stato di bandiera.

4.1.2. La possibilità per gli Stati di bandiera di delegare le attività di ispezione e di controllo delle condizioni di sicurezza delle navi e di rilascio dei certificati di sicurezza ad organismi tecnici a ciò appositamente autorizzati ha trovato una specifica definizione, a livello europeo, con l'approvazione della direttiva 94/57/CE, che indica i criteri minimi richiesti agli organismi riconosciuti dagli Stati membri ai fini del controllo e del rilascio delle certificazioni alle navi battenti la propria bandiera.Nell'emanare la citata direttiva il legislatore comunitario ha perseguito l'intento di armonizzare la normativa relativa agli enti che effettuano ispezioni e visite di controllo sulle navi, introducendo nel settore il principio di libera prestazione di servizi.

All'art. 2, paragrafo e), la direttiva stabilisce che per «organismo» deve intendersi la società di classificazione o altro ente privato che effettua valutazioni della sicurezza delle navi per conto di un'amministrazione; per «organismo riconosciuto» deve intendersi qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 4 della stessa direttiva.

4.1.3. Dando attuazione alla direttiva comunitaria sopra indicata, il decreto legislativo n. 314 del 1998, nel recepire le nozioni di «organismo» e «organismo riconosciuto», ha previsto che: il Ministero dei trasporti e della navigazione a) «autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda, e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati di cui allo stesso allegato 1» (art. 4); b) «provvede al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 2 ed effettua direttamente le ispezioni e i controlli relativi, ovvero può affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto» (artt. 9 e 10); c) «non può autorizzare un organismo non ancora riconosciuto, dovendo invece quest'ultimo preliminarmente ottenere il riconoscimento dalla Commissione europea» (art. 3).

L'art. 13 dello stesso decreto precisa, inoltre, che il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), «ente privato» già autorizzato all'esercizio della classificazione ed alle operazioni di stazzatura, continua ad operare in base alle proprie disposizioni statutarie, salvo l'onere di adottare entro sei mesi un nuovo statuto per disciplinare il proprio ordinamento in relazione alle finalità di salvaguardia della vita umana, dei beni e dell'ambiente, ed «assicura la rappresentatività nei suoi organi dei settori interessati e la flessibilità di azione, la snellezza di procedure, la rapidità di decisione e di intervento, anche promuovendo la costituzione di organismi associativi o societari o partecipando ad essi, allo scopo di operare nel modo più idoneo e con la maggiore efficacia in regime di concorrenza».

4.1.4. A seguito di approvazione del nuovo statuto dell'ente, il [OSCURATO:PERSONA] ha conferito, con effetti dal 10 agosto 1999, alla controllata [OSCURATO:SOCIETA].

«il complesso aziendale relativo all'accertamento, controllo, assistenza e ricerca nel settore marittimo».

Concluso, in data 20 luglio 2001, un accordo tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Ambiente, da una parte, e la società [OSCURATO:SOCIETA]., dall'altra, con il quale sono state disciplinate le condizioni dell'affidamento dei compiti di ispezione e controllo, ai fini del rilascio dei certificati di legge di cui alle convenzioni, in data 7 agosto 2001, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha emanato un decreto con il quale ha previsto che [OSCURATO:SOCIETA]., quale «organismo riconosciuto», era autorizzata ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge.

4.1.5. Con decreto legislativo dell' 11 agosto 2003, n. 275, lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 2001/105/CE, prevedendo all'art. 9 che «Fermo l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni del presente decreto, gli organismi che, alla data del 22 gennaio 2002, sono già stati riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, mantengono il riconoscimento».

4.1.6. La disciplina è stata ulteriormente innovata a seguito della emanazione della direttiva 2009/15/CE e del regolamento n. 391/2009 e, successivamente, in data 14 giugno 2011, con il decreto legislativo n. 104/2011 che, dando attuazione alla direttiva 2009/15/CE, ha abrogato il d.gs. n. 314/98, prevedendo all'art. 4 che «Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, ove non provveda direttamente al rilascio ed al rinnovo dei certificati statutari, autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati statutari ed ad eseguire le ispezioni e i relativi controlli».

4.1.7. Con atto notarile del 9 novembre 2009 [OSCURATO:SOCIETA]. ha trasferito a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi rinominata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il proprio complesso aziendale relativo al ramo di impresa per l'esercizio delle attività di classificazione, certificazione, accertamento, comprendente anche «le deleghe, le autorizzazioni, le concessioni e gli affidamenti» posseduti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in base a leggi, regolamenti o atti amministrativi, provvedendo, con nota del 23 novembre 2009, a notificare l'operazione alla Commissione europea ed al Ministero dei Trasporti; quest'ultimo ha preso atto del trasferimento, con efficacia dal 1° dicembre 2009, in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di tutte le attività in precedenza svolte da [OSCURATO:SOCIETA]. in base a delega ministeriale.

In data 28 giugno 2012 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il Ministero dell'Ambiente e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale Organismo riconosciuto, al fine di definire l'ampiezza, i termini, le condizioni ed i requisiti della delega, hanno stipulato un accordo con il quale è stato delegato a quest'ultima «lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con l'organismo stesso».

L'accordo è stato approvato con decreto del 29 agosto 2012, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo avere premesso che «l'organismo già autorizzato ed affidato ha svolto il proprio lavoro a soddisfazione dell'Amministrazione», ritenuta la necessità di «riformulare gli accordi di autorizzazione e di affidamento sottoscritti in data 20 luglio 2001 e contenuti nei citati decreti interdirettoriali datati 7 agosto 2001 in un unico accordo redatto sulla base delle indicazioni contenute nel decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104» e richiamato l'accordo del 28 giugno 2012, ha ribadito che all'organismo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. veniva delegato lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia.

4.2. In questo contesto normativo, la tesi difensiva della ricorrente, comune a tutte le censure formulate, si sostanzia nell'assumere che l'autorizzazione all'esercizio delle attività di classificazione e certificazione delle navi, in quanto espressione di una funzione pubblica, non potesse essere trasferita da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. mediante l'atto di conferimento del ramo d'azienda e che, comunque, non potesse essere oggetto di trasferimento l'autorizzazione rilasciata dallo Stato italiano a [OSCURATO:SOCIETA].; con la conseguenza che, essendo intervenuto il riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. soltanto con decreto del 29 agosto 2012, a seguito dell'accordo del 28 giugno 2012 concluso con i Ministeri interessati, soltanto da tale data la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe assunto la qualità di «organismo riconosciuto», restando tale qualità in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. per il periodo precedente.

4.2.1. Come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, la questione prospettata, involgendo un'attività avente non solo rilevanza interna, ma anche a livello europeo, impone di verificare se, secondo la giurisprudenza comunitaria, le attività di classificazione e di certificazione delle navi realizzate su delega dello Stato, in considerazione del loro contenuto, si atteggino quale esercizio di prerogative dei pubblici poteri.

4.2.2. La Corte di Giustizia, con la sentenza del 7 maggio 2020 in causa C-641/18, Lg c/o [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi sull'interpretazione dell'art. 1, paragrafo 1, e dell'art. 2 del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, ha evidenziato, proprio con riferimento ad operazioni di classificazione e di certificazione realizzate dalla società [OSCURATO:PERSONA] per conto e nell'interesse della Repubblica di Panama, che «il fatto di agire per conto dello Stato non implica sempre l'esercizio di pubblici poteri» (punto 40) e che «il fatto che talune attività abbiano una funzione pubblica non costituisce, di per sé, un elemento sufficiente per qualificare tali attività come svolte hire imperii, allorché esse non corrispondono all'esercizio di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili nei rapporti tra privati» (punto 41).

Ha ulteriormente precisato che, nell'ambito di un'interpretazione sistematica più ampia, «le attività di attestazione esercitate dalle società aventi la qualità di organismi di attestazione non rientrano nell'eccezione di cui all'art. 51 TFUE, in quanto tali società sono imprese a scopo di lucro che esercitano la loro attività in condizioni di concorrenza e che non dispongono di alcun potere decisionale connesso all'esercizio di prerogative dei pubblici poteri» (punto 50).

Più precisamente, «la verifica, da parte di tali società, della capacità tecnica e finanziaria delle imprese soggette a certificazione, della veridicità e della sostanza delle dichiarazioni...e delle documentazioni presentate dai soggetti ai quali è rilasciato l'attestato non può essere considerata un'attività riconducibile all'autonomia decisionale propria dell'esercizio di prerogative dei pubblici poteri, dato che siffatta verifica, compiuta sotto diretta sorveglianza dello Stato, è definita in tutti i suoi aspetti dal quadro normativo nazionale» (punto 52)

4.2.3. Alla stregua delle considerazioni espresse nella sentenza della Corte di Giustizia richiamata, risulta evidente che le attività direttamente commissionate o delegate alle società di classificazione e certificazione hanno come obiettivo principale un interesse pubblico, ossia la tutela della sicurezza marittima, ma integrano attività di natura privatistica che trova la sua regolamentazione in un contratto (cd.contratto di classificazione). [OSCURATO:SOCIETA] quanto precisato dalla dottrina, che si è preoccupata di descriverne il contenuto, il contratto di classificazione è il negozio giuridico in forza del quale, da un lato, la società di classificazione si impegna a verificare, attraverso controlli fisici e rilievi tecnici, la corrispondenza di determinati elementi ed equipaggiamenti della nave rispetto a standard e caratteristiche che lo stesso soggetto, che si impegna alla prestazione, definisce attraverso l'elaborazione di regole tecniche; qualora la corrispondenza risulti provata, lo stesso contraente si impegna a rilasciare un documento certificativo di detta corrispondenza.

Dall'altro lato, l'armatore, oltre ad impegnarsi a pagare il compenso pattuito, soggiace a determinate obbligazioni, quali l'immediata comunicazione di ogni evento che possa avere deteriorato la classe o comunque che possa avere modificato le caratteristiche in base alle quali è stata verificata la corrispondenza alle regole tecniche, ed anche la messa a disposizione della nave (presso un porto) per le ispezioni più o meno approfondite programmate durante la durata del contratto o al verificarsi di eventi imprevisti.

5. Ciò conduce a ritenere che la pretesa risarcitoria dedotta nel presente giudizio, che, secondo l'assunto di parte ricorrente, scaturisce da un presunto inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale si contesta di avere preteso l'esecuzione di riparazioni definitive dei danni patiti dalla nave Ribbon a seguito dell'incaglio, invece di accettare riparazioni provvisorie che avrebbero consentito di riprendere la navigazione in tempi brevi e di evitare la risoluzione del contratto di noleggio, presuppone l'esistenza di un contratto tra l'odierna ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]., dal quale non si può prescindere ai fini della valutazione della condotta tenuta dalla società controricorrente.

5.1. In altri termini, ai fini del riconoscimento della responsabilità contrattuale della società convenuta in giudizio - [OSCURATO:SOCIETA]. - non era sufficiente allegare che quest'ultima rivestisse all'epoca del fatto denunciato la qualità di «organismo riconosciuto», nel senso indicato nelle direttive comunitarie, ma occorreva piuttosto fornire la prova della conclusione di un accordo negoziale, che costituisse il parametro sulla base del quale poter verificare la correttezza e la idoneità della condotta della società di classificazione a soddisfare le esigenze dell'altro contraente.

5.2. Pronunciandosi sull'azione contrattuale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che si fonda sull'assunto difensivo che l'incarico di procedere alla visita occasionale della nave Ribbon fosse stato conferito a [OSCURATO:SOCIETA]., quale ente di classificazione riconosciuto dallo Stato, la Corte d'Appello ha così motivato: «L'unico accordo contrattuale provato in atti è costituito dall'accordo di fatturazione prodotto, sottoscritto tra la Augustea e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che non reca in alcuna sua parte riferimenti al fatto che la prestazione contrattuale da fatturarsi sia svolta da altro soggetto.

La fatturazione è pacificamente intervenuta da parte di [OSCURATO:PERSONA], che ha ricevuto i corrispettivi con versamenti sui propri conti correnti come documentato.

Le prestazioni oggetto della fatturazione sono state effettivamente svolte da [OSCURATO:PERSONA], in quanto [OSCURATO:PERSONA] si era spogliata in suo favore nel 2009 del relativo ramo d'azienda e non era quindi in possesso del personale e delle strutture a tal fine necessarie.

L'appellante non ha fornito alcuna prova di avere avuto contatti con rappresentanti o dipendenti non di [OSCURATO:PERSONA], ma di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla prestazione occasionale in questione» (punto

10.2. della motivazione della sentenza impugnata).

Interpretando, inoltre, il tenore delle condizioni generali richiamate nell'accordo, la Corte territoriale ha poi escluso che dalle stesse potesse evincersi la riferibilità dell'accordo a [OSCURATO:SOCIETA]. e che quest'ultima fosse stata parte del rapporto contrattuale.

5.3. A fronte dell'accertamento in fatto svolto dalla Corte territoriale, che ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. siano mai state legate da un vincolo contrattuale, non censurato in questa sede sotto il profilo motivazionale, perde rilevanza la questione dell'eventuale nullità del contratto di cessione del ramo d'azienda, stipulato in data 9 novembre 2009 tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che la ricorrente invoca sul presupposto che unico soggetto autorizzato a svolgere l'attività di classificazione delle navi ed al quale era stata affidata la funzione di ispezione e controllo delle condizioni di sicurezza delle navi fosse, all'epoca dei fatti per cui è causa, esclusivamente [OSCURATO:SOCIETA]., in forza del decreto del 7 agosto 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, successivamente riconfermato dall'art. 8 del decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275, e non [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che non aveva ancora ottenuto l'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di tale attività.

6. In particolare, con specifico riferimento alla questione dedotta con il primo motivo, riguardante la prospettata nullità dell'atto di conferimento del ramo di azienda, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., occorre svolgere le seguenti considerazioni.

6.1. Sotto un primo profilo, non può non rilevarsi che la prospettazione in iure del come e del perché quell'atto di conferimento P. i sarebbe affetto da nullità è del tutto generica, in quanto, per un verso, non si individua la ragione della nullità nell'ambito del paradigma dell'art. 1418 cod. civ., dato che non si indica una norma imperativa che vietasse tale conferimento, né si indicano le norme o la norma la cui rilevanza sarebbe stata idonea ad evidenziare un profilo di illiceità della causa oppure la norma o le norme direttamente comminanti la nullità, sicché viene demandato a questa Corte l'onere di individuare ciò che in iure potrebbe giustificare la prospettazione generica della nullità.

6.2. In ogni caso, al di là della decisività di quanto osservato al § 6.1.), qualora, integrando la prospettazione del motivo, si reputasse che [OSCURATO:SOCIETA]., nella veste di organismo riconosciuto dallo Stato per l'espletamento dell'attività di classificazione, ed eventualmente nella veste di beneficiario di un'autorizzazione, potesse procedere al conferimento del ramo d'azienda solo con l'assenso dello Stato, ossia del Ministero, e che, in mancanza, il relativo atto negoziale fosse nullo, si dovrebbe ulteriormente rilevare che, sebbene non a seguito della notificazione dell'atto notarile di conferimento, bensì solo con atto del 15 gennaio 2013, il Ministero avrebbe espresso a posteriori e retroattivamente detta autorizzazione, riconoscendo l'efficacia del wwonak; conferimento, sicché, anche sotto tale profilo;<sarebbe necessario verificare la fondatezza della prospettazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. dell'esistenza su quella notificazione di un silenzio assenso.

6.3. Comunque, anche laddove si volesse aderire alla prospettazione della ricorrente, secondo la quale il contratto di conferimento del ramo d'azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sarebbe nullo, poiché la prima non era stata espressamente a ciò autorizzata, da tale premessa non potrebbe in ogni caso farsi discendere una eventuale responsabilità contrattuale in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. per i danni asseritamente subiti dalla ricorrente in conseguenza della risoluzione del contratto di noleggio, né tanto meno si potrebbe addivenire ad una interpretazione dell'accordo di fatturazione forfettaria datato 12 gennaio 2010 — sulla base del quale la Corte d'appello ha individuato il debitore della prestazione dedotta in giudizio (ossia l'obbligazione di rilasciare il certificato di classe della nave e di effettuare le ispezioni) — come concluso da soggetto diverso dalle originarie e effettive parti contraenti.

6.3.1. Infatti, l'acclarata mancanza di prova dell'esistenza di un contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. non consente di affermare che la controricorrente debba rispondere dell'inadempimento di una obbligazione ad essa non riferibile, posto che l'accordo di fatturazione non risulta essere stato concluso da [OSCURATO:SOCIETA]. e non può, di conseguenza, spiegare alcun effetto sfavorevole nei suoi confronti.

6.3.2. Né a tal fine è utile richiamare l'art. 1367 cod. civ.

Il criterio ermeneutico previsto dall'art. 1367 cod. civ., postulando che il giudice non abbia potuto identificare chiaramente l'intento delle parti attraverso l'utilizzazione degli altri criteri previsti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., ha carattere integrativo e sussidiario rispetto a questi ultimi e permette al giudice, che abbia ritenuto oscure ed inidonee a consentire una inequivoca interpretazione le espressioni contenute nel contratto, di accertare se le contrapposte versioni delle parti siano corredate da buona fede, valutandone il comportamento complessivo, nonché verificare quali effetti la scrittura produca per le parti, anziché ritenere tali espressioni prive di ogni effetto.

Ne deriva che detto criterio, al pari degli altri criteri ermeneutici, non può essere invocato al fine di pretendere che un contratto concluso da ben individuate parti contrattuali, possa essere interpretato nel senso che l'accordo sia stato concluso tra parti diverse.

Ciò significa che il richiamo al principio di conservazione del contratto non può supportare la tesi dell'odierna ricorrente, secondo la quale l'accordo di fatturazione deve intendersi concluso non da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in proprio, ma in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., «con il limitato scopo di concordare l'emissione delle fatture nei confronti degli armatori, in relazione ai servizi di classificazione, ispezione e certificazione resi da [OSCURATO:SOCIETA].».

Sul punto è sufficiente richiamare quanto sottolineato a pag. 14 della motivazione dalla Corte genovese, che, in esito all'esame del tenore delle condizioni generali richiamate nell'accordo, ha rilevato che esse non possano essere in alcun modo riferite a [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante l'uso della congiunzione «e/o», con la ulteriore precisazione che la Augustea non ha fornito alcuna prova di avere avuto contatti con rappresentanti e dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. in riferimento alla prestazione occasionale in contestazione.

6.3.3. A quanto detto deve pure aggiungersi che, laddove la ricorrente abbia inteso sostenere che la ricostruzione della vicenda fattuale da parte del giudice di merito, nonché l'interpretazione dallo stesso fornita dell'accordo di fatturazione sarebbe errata, non potendo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. concludere un contratto, con un singolo armatore, avente ad oggetto la classificazione, ispezione e certificazione di una nave di bandiera italiana, trattandosi di attività di impresa non libera, ma soggetta ad autorizzazione per motivi di interesse pubblico, le censure svolte con il primo ed il secondo motivo, sotto l'apparente deduzione di vizi di violazione di legge, introducono una questione di merito, al fine di sollecitare un riesame del materiale probatorio, già adeguatamente vagliato, precluso a questa Corte.

6.3.4. Parimenti infondato è anche il secondo motivo laddove si assume che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe agito nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto tale deduzione si scontra con l'apprezzamento svolto dalla Corte territoriale che ha rilevato la mancanza di tempestiva allegazione e prova del fatto relativo a tale contratto.

7. Non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità il terzo motivo di impugnazione, perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non rivolge una critica specifica alle argomentazioni poste a sostegno della ritenuta esclusione dell'ulteriore profilo di responsabilità [OSCURATO:SOCIETA]. dedotto dalla ricorrente.

7.1. Il giudice di appello, affrontando la questione della prospettata responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. facente leva sulla previsione di una responsabilità ex lege per l'attività di classificazione e certificazione di navi svolta da soggetti controllati, con un articolato e esaustivo riferimento alla disciplina comunitaria e a quella nazionale ed alle finalità da esse perseguite, ha puntualmente spiegato che «non si rinviene una regola di diritto privato in base alla quale l'ente controllante risponda, come può avvenire in altri ordinamenti nazionali, dell'attività svolta da quello controllato» ed ha, quindi, escluso la legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]., quale ente di classificazione e certificazione riconosciuto, «per responsabilità non nascente da contratto, per l'attività svolta ad altro soggetto di cui non risponde secondo le regole del diritto comune».

7.2. Alla motivazione della Corte territoriale, che si estende dal paragrafo 12 (a pag. 16) sino al paragrafo 17, che si chiude a pag. 24, la ricorrente non contrappone una adeguata e puntuale contestazione idonea a confrontarsi con le argomentazioni che sorreggono la decisione, ma muove una censura del tutto generica, che non tiene conto dei vari passaggi in cui la motivazione si articola, per sostenere che le vicende comunitarie sono ininfluenti ai fini della legittimazione.

Come è noto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass., sez. 1, 29/11/2016, n. 24298).

8. Con il quarto motivo, deducendo, con riguardo alla domanda svolta nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la violazione degli artt. 384 e ss. cod. nav., nonché degli artt. 1218 e 1375 cod. civ., la ricorrente censura la decisione gravata là dove la Corte territoriale ha escluso la configurabilità di una responsabilità da «contatto sociale», affermando che la controricorrente, essendo utilizzatrice della nave in forza di contratto di sub-noleggio con la noleggiatrice [OSCURATO:SOCIETA]., non sarebbe mai entrata in contatto con la società armatrice della nave.

Assume la ricorrente che l'esistenza del contatto sociale risulta dalla stessa lettera, datata 18 gennaio 2011, inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al Comando Generale delle Capitanerie di Porto, nella quale la stessa controricorrente definisce se stessa quale disponent owner della nave, facendo riferimento ai propri accessi a bordo ed ad una serie di contatti intervenuti con Augustea in relazione alle ispezioni e, soprattutto, all'ispezione effettuata da parte dei periti alle date del 1 0, 11 e 17 gennaio 2011 per conto della stessa Bottiglieri.

8.1. Il motivo è inammissibile.

8.2. Occorre premettere, come evidenziato da questa Corte (cfr. Cass, sez. 1, 12/07/2016, n. 14188), che il «contatto sociale qualificato», inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ex art.1173 cod. civ., e dal quale derivano, a carico delle parti reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt.1175 e 1375 cod. civ., opera anche nella materia contrattuale, in relazione a quegli aspetti che non attengono alla esecuzione di una prestazione, ma ad interessi ulteriori, non direttamente oggetto di accordo contrattuale, e che si sostanziano nei «doveri di protezione» e che insorgono, anche al di fuori di uno specifico vincolo contrattuale, tutte le volte in cui le parti instaurano una «relazione qualificata».8.3.

Ebbene, la Corte d'appello ha acclarato che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale utilizzatrice della nave in forza di contratto concluso con la noleggiatrice, [OSCURATO:SOCIETA]., non è mai entrata in contatto con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tanto che «il primo atto che ha determinato un contatto tra le parti è stato proprio l'invio della lettera» del 18 gennaio 2011 inoltrata all'autorità marittima.

Con la censura in esame la ricorrente sostanzialmente critica il giudizio di fatto alla cui stregua la Corte territoriale ha disconosciuto la sussistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra la ricorrente e la controricorrente ed escluso la sussistenza dei presupposti perché potesse «in fatto» configurarsi responsabilità da «contatto sociale».

Pertanto, il motivo formulato si atteggia come vizio di motivazione, e non come vizio di violazione di legge, proprio perché investe l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, ed è pertanto inammissibile perché volto a riproporre una questione di merito, rimandando a deduzioni difensive già svolte nel giudizio di appello e già vagliate dai giudici genovesi.

9. Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 2043, 2056 e 1223 cod. civ., nonché degli artt. 368 e 595 cod. pen.

La ricorrente rimarca che l'intervento del Comando generale della Capitaneria di porto non sarebbe avvenuto, né sarebbe dovuto avvenire, se non fosse stata creata una falsa rappresentazione della realtà da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con la lettera del 18 gennaio 2011, strumentale all'apertura di un procedimento amministrativo, e lamenta che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che le affermazioni diffamatorie e lesive della reputazione, contenute nella missiva, fossero esclusivamente idonee a procurare danni non patrimoniali e non anche danni patrimoniali collegati da nesso di causalità con il comportamento illecito della controricorrente.9.1.

La censura è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia.

La Corte territoriale, prendendo le mosse dalla considerazione che il danno lamentato e dedotto in giudizio non consisteva nella diffamazione e nella lesione del prestigio dell'armatrice o del comandante della nave, ma piuttosto nel danno patrimoniale scaturito dal ritardato arrivo della nave, che aveva a sua volta cagionato la risoluzione del contratto di noleggio, ha posto in rilievo che i toni e le affermazioni, ritenute dalla ricorrente lesive della sua reputazione, nonché di quella del comandante e di quella dell'ente di classificazione [OSCURATO:PERSONA], sebbene rilevanti ai fini del danno da diffamazione, non potessero assumere rilievo con riferimento al diverso danno fatto valere in giudizio, in relazione al quale era piuttosto necessario verificare la veridicità dei fatti e se gli stessi fossero tali da giustificare l'intervento dell'autorità marittima.

Nella sentenza impugnata ci si limita, correttamente, ad evidenziare che i toni e le affermazioni lesive della reputazione, che attengono al profilo della continenza delle espressioni, esulavano dall'oggetto del contendere.

Del tutto inesplicata, nella esposizione del motivo, è, inoltre, la censura relativa alla violazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 cod. civ.

10. Con il sesto motivo, censurando la decisione gravata per violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto insussistente il nesso di causalità.

Fa rilevare che il procedimento amministrativo, all'esito del quale era stato emesso il certificato di sicurezza della nave, era stato cagionato esclusivamente dall'invio della lettera del 18 gennaio 2011 e che la illiceità della condotta della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. trovava riscontro nelle conclusioni cui era pervenuto il Comando generale delle Capitanerie di Porto, essendo emersa dal procedimento non solo la totale erroneità della posizione assunta da [OSCURATO:SOCIETA]., ma anche la strumentalità delle accuse formulate dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, dopo avere affermato che l'armatrice ed il Comandante della nave avevano occultato le condizioni di navigabilità della nave, si era poi disinteressata completamente del procedimento, sicura di avere raggiunto il risultato di far ritardare la partenza della nave.

I giudici di merito, secondo la ricorrente, non avrebbero fatto buon governo delle norme evocate in rubrica e della interpretazione giurisprudenziale riassunta nel brocardo causa causae est causa causati.

10.1. La censura è infondata.

10.2. Il giudice di appello, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. abbia agito a tutela dei propri interessi all'accertamento della sussistenza delle condizioni di navigabilità in sicurezza della nave, ha escluso che l'azione posta in essere possa avere costituito «causa» del danno lamentato dalla ricorrente.

In particolare, è rimasto nel giudizio di merito accertato che: la stessa autorità marittima, nel corso dell'incontro da essa promosso in data 21 gennaio 2011, aveva riconosciuto la necessità del proprio intervento, stante il contrasto tra gli enti di classificazione in merito all'interpretazione di una norma tecnica; l'autorità marittima, all'esito della riunione del 21 gennaio 2011, aveva consentito la ripartenza della nave, ma aveva anche dettato alcune prescrizioni aggiuntive, alle quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto attenersi per la sicurezza della navigazione ed alle quali era condizionato il certificato rilasciato.

Da tanto la Corte d'appello ha desunto, agli effetti del nesso causale, che l'intervento dell'autorità marittima fosse stato necessario per la ripresa in sicurezza della navigazione, indipendentemente dalla segnalazione effettuata con la lettera del 18 gennaio 2011, e che il ritardo di tre giorni determinato da tale intervento non fosse imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma fosse piuttosto da ricollegare ai tempi di conclusione del procedimento di certificazione (pag. 29 della motivazione della sentenza).

La acclarata necessità dell'intervento e dell'attività dell'autorità marittima, interrompendo il nesso causale, esclude l'errore di diritto che si contesta alla Corte territoriale con la doglianza in esame, poiché l'intervento dell'Autorità marittima si sarebbe comunque dovuto verificare, cosicché non può dirsi che esso sia scaturito dalla condotta denunciata, ossia dall'invio della lettera da parte della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] segue che non sussiste nesso causale tra la condotta della società controricorrente ed il ritardo nella partenza della nave, da cui è poi derivata la risoluzione anticipata del contratto di noleggio.

11. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6934/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Viale G. Mazzini, n. 88 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 39 - controricorrente - e , . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale autenticata da notaio in data 10.3.2020, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via G.G. Porro, n.- controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 1168/2019 depositata in data 5 agosto 2019 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori della ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avv. [OSCURATO:PERSONA] uditi i difensori di [OSCURATO:SOCIETA]., avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pasqua [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società armatrice della nave «Ribbon», convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della risoluzione anticipata del contratto di noleggio a tempo della nave, stipulato in data 7 agosto 2007 con la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] quanto emerge dalla sentenza qui impugnata, a sostegno della domanda [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva evidenziato che il contratto di noleggio era stato risolto dal noleggiatore per essere la nave rimasta «fuori nolo» per oltre trenta giorni nei mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011, a causa di responsabilità imputabile, in via solidale, alle società convenute. In particolare, quanto a [OSCURATO:SOCIETA]., società di classificazione della nave, l'attrice aveva evidenziato che, in violazione di quanto previsto dai regolamenti in vigore, essa aveva preteso riparazioni definitive dei danni subiti dalla nave a seguito di incaglio nel porto indiano di Karaikal in data 3 dicembre 2010, invece di accettare riparazioni provvisorie, da eseguirsi presso il porto di Dubai, che avrebbero consentito di riprendere la navigazione in tempo utile per evitare la risoluzione del contratto di noleggio. Con riguardo, invece, alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l'attrice aveva dedotto che la convenuta aveva ritardato la partenza della nave dal porto di Dubai a seguito di segnalazione all'[OSCURATO:PERSONA] delle decisioni assunte da [OSCURATO:SOCIETA]. e, successivamente, dalla società di classificazione [OSCURATO:PERSONA], proprio in merito alle riparazioni necessarie. Costituitesi le società convenute e disposta la rinnovazione della citazione ai fini della compiuta esposizione degli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, n. 3, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. precisò che intendeva promuovere nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. azione di responsabilità in via contrattuale e quale società capogruppo del [OSCURATO:PERSONA], nonché quale organismo riconosciuto ai fini della normativa europea e soggetto delegato dallo Stato italiano all'attività di certificazione con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 agosto 2001, e, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., azione di responsabilità da contatto sociale o, in subordine, di responsabilità extracontrattuale. Il Tribunale di Genova, dopo avere richiesto informazioni ex art.213 cod. proc. civ. al Ministero delle Infrastrutture e trasporti, rigettò le domande di parte attrice, accogliendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. e ritenendo non causativa del danno la condotta tenuta dall'altra società convenuta. In particolare, il giudice di primo grado osservò che l'attività asseritamente produttiva di danno, che l'attrice ascriveva alla [OSCURATO:SOCIETA]., dovesse essere ricompresa nell'ambito del rapporto contrattuale denominato «Accordo per la fatturazione forfettaria dei servizi su navi in esercizio», nel cui perimetro risultavano eseguiti i servizi oggetto di contestazione. L'accordo era stato stipulato tra l'attrice (denominata cliente) e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in qualità di società di classificazione) — società alla quale [OSCURATO:SOCIETA]., con contratto avente effetto dal 10 dicembre 2009, aveva ceduto il ramo d'azienda concernente l'attività di classificazione — che aveva provveduto alla fatturazione delle prestazioni relative alla visita occasionale. Ritenne, altresì, sulla base delle informazioni fornite dal Ministero, che l'attività di classificazione all'epoca dei fatti fosse stata svolta in via esclusiva da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale organismo riconosciuto dall'Amministrazione italiana, e che non fosse fondata la ritenuta responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. quale società capogruppo, perché non era stata dedotta, neppure in termini omissivi, una attività di direzione e controllo rispetto ai fatti causativi del danno e non potendo ritenersi operante la responsabilità prevista dal d.lgs. n. 231/2001. Respinta l'eccezione di incompetenza formulata dall'altra convenuta, il Tribunale rigettò pure la domanda formulata nei suoi confronti dall'attrice, sul rilievo che i danni lamentati non potessero essere ricondotti alla condotta tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale, anche a tutela dei suoi interessi economici, aveva segnalato all'Autorità marittima la possibile anomalia derivante dalla esistenza di valutazioni tecniche di segno opposto, rese da due distinti enti di classificazione, in merito alle riparazioni necessarie per la ripresa in sicurezza della navigazione della Ribbon. 2. La sentenza venne impugnata, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e, in via incidentale, da [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi alla Corte d'appello di Genova che, disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello per tardività e per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., rigettò il gravame, confermando la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. e ritenendo insussistente un ritardo imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in sintesi, che: a) l'unico accordo contrattuale di cui era stata fornita la prova era quello di fatturazione, sottoscritto tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; le prestazioni oggetto di fatturazione erano state effettivamente svolte da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., essendosi [OSCURATO:SOCIETA]. spogliata in suo favore nel 2009 del relativo ramo d'azienda; b) quanto alle azioni proposte in via subordinata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., quale controllante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la sentenza di primo grado aveva escluso la configurabilità di tale responsabilità sulla base della applicazione dei principi generali in materia di responsabilità della controllante e sul punto, in assenza di impugnazione, si era formato il giudicato implicito; sebbene l'appellante avesse fatto riferimento nella comparsa conclusionale depositata in appello al mandato, mancava una tempestiva allegazione e prova del fatto relativo a tale contratto, non essendo stata neppure dedotta in fatto l'esistenza di un contratto di mandato tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cosicché la convenuta non poteva rispondere dell'inadempimento contrattuale di un soggetto diverso;c) era da escludersi, sulla base della stessa prospettazione dell'appellante, la legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]., quale ente di classificazione e certificazione di navi, per responsabilità non nascente da contratto, in relazione all'attività svolta da altro soggetto di cui non rispondeva secondo le regole di diritto comune; d) non era configurabile la responsabilità extracontrattuale dell'ente di classificazione e certificazione di navi, ravvisabile solo per l'attività propria per danni causati a soggetti estranei al rapporto di classificazione o certificazione, come riconosciuto da Cass. n. 4915/2018; e) neppure era ravvisabile la responsabilità da contatto a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., utilizzatrice della nave in forza di contratto concluso con il soggetto che aveva noleggiato la nave, per assenza di un rapporto della convenuta con l'armatrice, dato che il primo atto che aveva determinato un contatto tra le parti era stato proprio l'invio della lettera del 18 gennaio 2011 all'autorità marittima; f) anche la domanda fondata su una responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. doveva essere respinta; la circostanza che fosse intervenuto il cambio dell'ente di certificazione nelle more della visita occasionale, evidenziante la diversità di vedute dei due enti di certificazione sulle riparazioni necessarie, giustificava di per sé le preoccupazioni dell'utilizzatore della nave e rendeva doveroso l'intervento dell'autorità marittima; dagli accertamenti effettuati da quest'ultima era emerso che il contrasto tra gli enti di classificazione derivava dalla interpretazione di una norma tecnica, che, secondo una valutazione prudenziale, imponeva che, una volta accertata la necessità di riparazioni in sede di visita occasionale, si procedesse alla anticipazione anche di altri interventi già programmati, mentre secondo l'altra tesi la norma tecnica non era applicabile perché concerneva lavori di natura diversa da quelli in concreto occorrenti; h) l'autorità marittima aveva consentito la ripartenza della nave, ma aveva dettato prescrizioni aggiuntive, condizionanti il certificato rilasciato, alle quali l'appellante era tenuta ad adeguarsi per la sicurezza della navigazione, per cui l'attività da essa svolta era stata comunque necessaria per la ripresa in sicurezza della navigazione; dato che l'attività di classificazione e certificazione di navi costituiva attività amministrativa, il procedimento amministrativo si era concluso con il rilascio di un valido certificato «concordato con l'Ufficio competente del Comando generale» soltanto dopo l'intervento di esso, ossia in data 21 gennaio 2011, per cui il ritardo di tre giorni nella ripresa della navigazione determinato dall'intervento dell'autorità marittima centrale non costituiva «ulteriore» ritardo imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma una dilazione necessitata dai tempi di conclusione del procedimento di certificazione; i) le istanze istruttorie (prova testimoniale e c.t.u.) riproposte dall'appellante erano superflue ai fini della decisione. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione d'appello, sulla base di sei motivi. Hanno resistito con autonomi controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 4. Per la trattazione del ricorso è stata fissata udienza pubblica. In data 20 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2000 e prorogato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte. Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce la «violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 1418 cod. civ. o, in subordine, dell'art. 1367 cod. civ. Violazione degli artt. 2, 3, 4, 10 e 13 del d.lgs. del 3 agosto 1998, n. 314, e dell'art. 347 cod. pen.» e si censura la decisione impugnata là dove la Corte d'appello ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la ricorrente che l'atto di conferimento del ramo d'azienda datato 9 novembre 2009 sarebbe nullo e privo di qualsiasi efficacia, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., in quanto con tale atto la [OSCURATO:SOCIETA]., quale cedente, e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, quale cessionaria, miravano a perseguire un risultato contrario alle norme di natura pubblicistica che regolavano l'attività di classificazione, ispezione e certificazione delle navi di bandiera italiana. Precisa che alla data di stipula dell'atto di conferimento di ramo d'azienda, il soggetto autorizzato a svolgere l'attività di classificazione delle navi, ed al quale lo Stato italiano aveva affidato la funzione di ispezione e controllo delle condizioni di sicurezza delle navi italiane, era [OSCURATO:SOCIETA]., in forza del decreto del 7 agosto 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, successivamente riconfermato dall'art. 9 del decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275; trattandosi di funzione pubblica, essa non era delegabile, né erano delegabili o trasferibili in alcun modo l'autorizzazione amministrativa allo svolgimento dell'attività o la concessione all'espletamento delle funzioni pubbliche. Pertanto, ad avviso della ricorrente, l'atto notarile del 9 novembre 2009 conteneva disposizioni inconciliabili con la disciplina pubblicistica alla quale era assoggettata l'attività di classificazione e certificazione delle navi: in particolare, erano affette da nullità sia la pattuizione con cui si disponeva che il trasferimento del complesso aziendale relativo al ramo d'azienda per l'esercizio di tali attività avrebbe avuto effetto a partire dal 1° dicembre 2009, sia quella in cui si stabiliva che erano compresi nel conferimento «le deleghe, le autorizzazioni, le concessioni, i riconoscimenti e gli affidamenti posseduti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., in base a leggi, regolamenti e atti amministrativi in genere». La sentenza della Corte d'appello, secondo l'assunto di parte ricorrente, nel ritenere valido ed efficace il conferimento del ramo d'azienda e nel riconoscere in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la veste di organismo riconosciuto per quanto riguardava il compimento delle attività di classificazione, ispezione e controllo delle condizioni di sicurezza delle navi, aveva violato le norme evocate in rubrica; in subordine, aveva errato per non avere ritenuto che l'efficacia del conferimento del ramo d'azienda del 9 novembre 2009 fosse subordinata alla condizione sospensiva dell'ottenimento, da parte del cessionario [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle nuove autorizzazioni e concessioni amministrative intestate alla cedente. 2. Con il secondo motivo si deduce la «violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 1418 cod. civ. o, in subordine, dell'art. 1367 cod. civ. Violazione degli artt. 2, 3, 4, 10 e 13 del d.lgs. 3 agosto 1998, n. 314, nonché dell'art. 347 cod. pen.». La società ricorrente lamenta che la decisione qui impugnata si fonda sull'osservazione che il contratto di cui tenere conto, per l'individuazione del debitore della prestazione dedotta in giudizio, sarebbe l'accordo di fatturazione forfettaria datato 12 gennaio 2010; ribadisce che nel corso del giudizio aveva eccepito che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a quella data, non era ancora l'organismo riconosciuto e non poteva concludere un contratto, con un singolo armatore, che avesse per oggetto la classificazione, l'ispezione e la certificazione di una nave di bandiera italiana; il giudice di merito, pertanto, avrebbe dovuto ritenere o che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., concludendo quel contratto, stesse commettendo il reato di cui all'art. 347 cod. pen., con conseguente nullità del contratto per violazione di norme imperative, oppure, in base al principio di conservazione del contratto previsto dall'art. 1367 cod. civ., avrebbe dovuto ritenere che il contratto di fatturazione fosse stato concluso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con il limitato scopo di concordare l'emissione delle fatture nei confronti dell'armatore, in relazione ai servizi di classificazione, ispezione e certificazione resi da [OSCURATO:SOCIETA]. (in veste di organismo riconosciuto). 3. Con il terzo motivo si censura la sentenza gravata per «violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 2, 3, 4, 10 e 13 del d.lgs. 3 agosto 1998, n. 314, nonché dell'art. 9 del decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275». La sentenza d'appello aveva analizzato la normativa pubblicistica applicabile in Italia agli enti di classificazione delle navi, prendendo atto che, ai sensi del decreto legislativo del 3 agosto 1998, n. 314, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione aveva delegato, in data 7 agosto 2001, alla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale organismo riconosciuto dalla Commissione europea in data 12 giugno 1998, l'attività di classificazione delle navi e che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva ottenuto il riconoscimento e la qualifica di «Organismo riconosciuto» soltanto in data 29 agosto 2012. La ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto del tutto irrilevante tale ultima circostanza sul presupposto, errato, che l'atto di conferimento del ramo d'azienda del 9 novembre 2009 fosse valido ed efficace. Soggiunge che, seppure si volesse ritenere la validità di tale ultimo atto, la [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe comunque rimasta responsabile per la classificazione e certificazione delle navi di bandiera italiana, essendo unico Organismo riconosciuto al quale lo Stato italiano aveva affidato lo svolgimento di funzioni pubbliche. La sentenza impugnata, ad avviso della ricorrente, avrebbe quindi errato nel ritenere che il fondamento degli obblighi e delle responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. derivasse soltanto dal diritto europeo, dovendosi avere riguardo anche alle norme interne che avevano dato attuazione al diritto europeo, e, in particolare, al d.lgs. n. 314 del 1998 di attuazione della direttiva 94/577CE. 4. Il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono, in parte, infondati e, in parte, inammissibili. 4.1. La soluzione delle questioni sollevate dalla parte ricorrente impone, preliminarmente, di ricostruire il quadro normativo di riferimento, nonché di chiarire il ruolo e la funzione degli organismi, come [OSCURATO:SOCIETA]., che esercitano l'attività di classificazione e certificazione delle navi. 4.1.1. Con riferimento al primo aspetto, occorre rammentare che già la [OSCURATO:PERSONA] (IMO), istituita nel 1959, nell'intento di regolamentare la navigazione marittima, ha predisposto la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 10 novembre 1974, ratificata dall'Italia con legge del 23 maggio 1980, n. 213, ed il relativo Protocollo del 1978, e successive modifiche, che disciplinano, tra l'altro, l'ispezione ed il controllo delle navi, nonché il rilascio da parte degli Stati di bandiera delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla stessa Convenzione, prevedendo la possibilità di affidare le ispezioni ed il rilascio di certificati ad enti riconosciuti dallo Stato di bandiera. 4.1.2. La possibilità per gli Stati di bandiera di delegare le attività di ispezione e di controllo delle condizioni di sicurezza delle navi e di rilascio dei certificati di sicurezza ad organismi tecnici a ciò appositamente autorizzati ha trovato una specifica definizione, a livello europeo, con l'approvazione della direttiva 94/57/CE, che indica i criteri minimi richiesti agli organismi riconosciuti dagli Stati membri ai fini del controllo e del rilascio delle certificazioni alle navi battenti la propria bandiera.Nell'emanare la citata direttiva il legislatore comunitario ha perseguito l'intento di armonizzare la normativa relativa agli enti che effettuano ispezioni e visite di controllo sulle navi, introducendo nel settore il principio di libera prestazione di servizi. All'art. 2, paragrafo e), la direttiva stabilisce che per «organismo» deve intendersi la società di classificazione o altro ente privato che effettua valutazioni della sicurezza delle navi per conto di un'amministrazione; per «organismo riconosciuto» deve intendersi qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 4 della stessa direttiva. 4.1.3. Dando attuazione alla direttiva comunitaria sopra indicata, il decreto legislativo n. 314 del 1998, nel recepire le nozioni di «organismo» e «organismo riconosciuto», ha previsto che: il Ministero dei trasporti e della navigazione a) «autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda, e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati di cui allo stesso allegato 1» (art. 4); b) «provvede al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 2 ed effettua direttamente le ispezioni e i controlli relativi, ovvero può affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto» (artt. 9 e 10); c) «non può autorizzare un organismo non ancora riconosciuto, dovendo invece quest'ultimo preliminarmente ottenere il riconoscimento dalla Commissione europea» (art. 3). L'art. 13 dello stesso decreto precisa, inoltre, che il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), «ente privato» già autorizzato all'esercizio della classificazione ed alle operazioni di stazzatura, continua ad operare in base alle proprie disposizioni statutarie, salvo l'onere di adottare entro sei mesi un nuovo statuto per disciplinare il proprio ordinamento in relazione alle finalità di salvaguardia della vita umana, dei beni e dell'ambiente, ed «assicura la rappresentatività nei suoi organi dei settori interessati e la flessibilità di azione, la snellezza di procedure, la rapidità di decisione e di intervento, anche promuovendo la costituzione di organismi associativi o societari o partecipando ad essi, allo scopo di operare nel modo più idoneo e con la maggiore efficacia in regime di concorrenza». 4.1.4. A seguito di approvazione del nuovo statuto dell'ente, il [OSCURATO:PERSONA] ha conferito, con effetti dal 10 agosto 1999, alla controllata [OSCURATO:SOCIETA]. «il complesso aziendale relativo all'accertamento, controllo, assistenza e ricerca nel settore marittimo». Concluso, in data 20 luglio 2001, un accordo tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Ambiente, da una parte, e la società [OSCURATO:SOCIETA]., dall'altra, con il quale sono state disciplinate le condizioni dell'affidamento dei compiti di ispezione e controllo, ai fini del rilascio dei certificati di legge di cui alle convenzioni, in data 7 agosto 2001, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha emanato un decreto con il quale ha previsto che [OSCURATO:SOCIETA]., quale «organismo riconosciuto», era autorizzata ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge. 4.1.5. Con decreto legislativo dell' 11 agosto 2003, n. 275, lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 2001/105/CE, prevedendo all'art. 9 che «Fermo l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni del presente decreto, gli organismi che, alla data del 22 gennaio 2002, sono già stati riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, mantengono il riconoscimento». 4.1.6. La disciplina è stata ulteriormente innovata a seguito della emanazione della direttiva 2009/15/CE e del regolamento n. 391/2009 e, successivamente, in data 14 giugno 2011, con il decreto legislativo n. 104/2011 che, dando attuazione alla direttiva 2009/15/CE, ha abrogato il d.gs. n. 314/98, prevedendo all'art. 4 che «Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, ove non provveda direttamente al rilascio ed al rinnovo dei certificati statutari, autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati statutari ed ad eseguire le ispezioni e i relativi controlli». 4.1.7. Con atto notarile del 9 novembre 2009 [OSCURATO:SOCIETA]. ha trasferito a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi rinominata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il proprio complesso aziendale relativo al ramo di impresa per l'esercizio delle attività di classificazione, certificazione, accertamento, comprendente anche «le deleghe, le autorizzazioni, le concessioni e gli affidamenti» posseduti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in base a leggi, regolamenti o atti amministrativi, provvedendo, con nota del 23 novembre 2009, a notificare l'operazione alla Commissione europea ed al Ministero dei Trasporti; quest'ultimo ha preso atto del trasferimento, con efficacia dal 1° dicembre 2009, in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di tutte le attività in precedenza svolte da [OSCURATO:SOCIETA]. in base a delega ministeriale. In data 28 giugno 2012 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il Ministero dell'Ambiente e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale Organismo riconosciuto, al fine di definire l'ampiezza, i termini, le condizioni ed i requisiti della delega, hanno stipulato un accordo con il quale è stato delegato a quest'ultima «lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con l'organismo stesso». L'accordo è stato approvato con decreto del 29 agosto 2012, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo avere premesso che «l'organismo già autorizzato ed affidato ha svolto il proprio lavoro a soddisfazione dell'Amministrazione», ritenuta la necessità di «riformulare gli accordi di autorizzazione e di affidamento sottoscritti in data 20 luglio 2001 e contenuti nei citati decreti interdirettoriali datati 7 agosto 2001 in un unico accordo redatto sulla base delle indicazioni contenute nel decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104» e richiamato l'accordo del 28 giugno 2012, ha ribadito che all'organismo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. veniva delegato lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia. 4.2. In questo contesto normativo, la tesi difensiva della ricorrente, comune a tutte le censure formulate, si sostanzia nell'assumere che l'autorizzazione all'esercizio delle attività di classificazione e certificazione delle navi, in quanto espressione di una funzione pubblica, non potesse essere trasferita da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. mediante l'atto di conferimento del ramo d'azienda e che, comunque, non potesse essere oggetto di trasferimento l'autorizzazione rilasciata dallo Stato italiano a [OSCURATO:SOCIETA].; con la conseguenza che, essendo intervenuto il riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. soltanto con decreto del 29 agosto 2012, a seguito dell'accordo del 28 giugno 2012 concluso con i Ministeri interessati, soltanto da tale data la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe assunto la qualità di «organismo riconosciuto», restando tale qualità in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. per il periodo precedente. 4.2.1. Come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, la questione prospettata, involgendo un'attività avente non solo rilevanza interna, ma anche a livello europeo, impone di verificare se, secondo la giurisprudenza comunitaria, le attività di classificazione e di certificazione delle navi realizzate su delega dello Stato, in considerazione del loro contenuto, si atteggino quale esercizio di prerogative dei pubblici poteri. 4.2.2. La Corte di Giustizia, con la sentenza del 7 maggio 2020 in causa C-641/18, Lg c/o [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi sull'interpretazione dell'art. 1, paragrafo 1, e dell'art. 2 del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, ha evidenziato, proprio con riferimento ad operazioni di classificazione e di certificazione realizzate dalla società [OSCURATO:PERSONA] per conto e nell'interesse della Repubblica di Panama, che «il fatto di agire per conto dello Stato non implica sempre l'esercizio di pubblici poteri» (punto 40) e che «il fatto che talune attività abbiano una funzione pubblica non costituisce, di per sé, un elemento sufficiente per qualificare tali attività come svolte hire imperii, allorché esse non corrispondono all'esercizio di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili nei rapporti tra privati» (punto 41). Ha ulteriormente precisato che, nell'ambito di un'interpretazione sistematica più ampia, «le attività di attestazione esercitate dalle società aventi la qualità di organismi di attestazione non rientrano nell'eccezione di cui all'art. 51 TFUE, in quanto tali società sono imprese a scopo di lucro che esercitano la loro attività in condizioni di concorrenza e che non dispongono di alcun potere decisionale connesso all'esercizio di prerogative dei pubblici poteri» (punto 50). Più precisamente, «la verifica, da parte di tali società, della capacità tecnica e finanziaria delle imprese soggette a certificazione, della veridicità e della sostanza delle dichiarazioni...e delle documentazioni presentate dai soggetti ai quali è rilasciato l'attestato non può essere considerata un'attività riconducibile all'autonomia decisionale propria dell'esercizio di prerogative dei pubblici poteri, dato che siffatta verifica, compiuta sotto diretta sorveglianza dello Stato, è definita in tutti i suoi aspetti dal quadro normativo nazionale» (punto 52) 4.2.3. Alla stregua delle considerazioni espresse nella sentenza della Corte di Giustizia richiamata, risulta evidente che le attività direttamente commissionate o delegate alle società di classificazione e certificazione hanno come obiettivo principale un interesse pubblico, ossia la tutela della sicurezza marittima, ma integrano attività di natura privatistica che trova la sua regolamentazione in un contratto (cd.contratto di classificazione). [OSCURATO:SOCIETA] quanto precisato dalla dottrina, che si è preoccupata di descriverne il contenuto, il contratto di classificazione è il negozio giuridico in forza del quale, da un lato, la società di classificazione si impegna a verificare, attraverso controlli fisici e rilievi tecnici, la corrispondenza di determinati elementi ed equipaggiamenti della nave rispetto a standard e caratteristiche che lo stesso soggetto, che si impegna alla prestazione, definisce attraverso l'elaborazione di regole tecniche; qualora la corrispondenza risulti provata, lo stesso contraente si impegna a rilasciare un documento certificativo di detta corrispondenza. Dall'altro lato, l'armatore, oltre ad impegnarsi a pagare il compenso pattuito, soggiace a determinate obbligazioni, quali l'immediata comunicazione di ogni evento che possa avere deteriorato la classe o comunque che possa avere modificato le caratteristiche in base alle quali è stata verificata la corrispondenza alle regole tecniche, ed anche la messa a disposizione della nave (presso un porto) per le ispezioni più o meno approfondite programmate durante la durata del contratto o al verificarsi di eventi imprevisti. 5. Ciò conduce a ritenere che la pretesa risarcitoria dedotta nel presente giudizio, che, secondo l'assunto di parte ricorrente, scaturisce da un presunto inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale si contesta di avere preteso l'esecuzione di riparazioni definitive dei danni patiti dalla nave Ribbon a seguito dell'incaglio, invece di accettare riparazioni provvisorie che avrebbero consentito di riprendere la navigazione in tempi brevi e di evitare la risoluzione del contratto di noleggio, presuppone l'esistenza di un contratto tra l'odierna ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]., dal quale non si può prescindere ai fini della valutazione della condotta tenuta dalla società controricorrente. 5.1. In altri termini, ai fini del riconoscimento della responsabilità contrattuale della società convenuta in giudizio - [OSCURATO:SOCIETA]. - non era sufficiente allegare che quest'ultima rivestisse all'epoca del fatto denunciato la qualità di «organismo riconosciuto», nel senso indicato nelle direttive comunitarie, ma occorreva piuttosto fornire la prova della conclusione di un accordo negoziale, che costituisse il parametro sulla base del quale poter verificare la correttezza e la idoneità della condotta della società di classificazione a soddisfare le esigenze dell'altro contraente. 5.2. Pronunciandosi sull'azione contrattuale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che si fonda sull'assunto difensivo che l'incarico di procedere alla visita occasionale della nave Ribbon fosse stato conferito a [OSCURATO:SOCIETA]., quale ente di classificazione riconosciuto dallo Stato, la Corte d'Appello ha così motivato: «L'unico accordo contrattuale provato in atti è costituito dall'accordo di fatturazione prodotto, sottoscritto tra la Augustea e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che non reca in alcuna sua parte riferimenti al fatto che la prestazione contrattuale da fatturarsi sia svolta da altro soggetto. La fatturazione è pacificamente intervenuta da parte di [OSCURATO:PERSONA], che ha ricevuto i corrispettivi con versamenti sui propri conti correnti come documentato. Le prestazioni oggetto della fatturazione sono state effettivamente svolte da [OSCURATO:PERSONA], in quanto [OSCURATO:PERSONA] si era spogliata in suo favore nel 2009 del relativo ramo d'azienda e non era quindi in possesso del personale e delle strutture a tal fine necessarie. L'appellante non ha fornito alcuna prova di avere avuto contatti con rappresentanti o dipendenti non di [OSCURATO:PERSONA], ma di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla prestazione occasionale in questione» (punto 10.2. della motivazione della sentenza impugnata). Interpretando, inoltre, il tenore delle condizioni generali richiamate nell'accordo, la Corte territoriale ha poi escluso che dalle stesse potesse evincersi la riferibilità dell'accordo a [OSCURATO:SOCIETA]. e che quest'ultima fosse stata parte del rapporto contrattuale. 5.3. A fronte dell'accertamento in fatto svolto dalla Corte territoriale, che ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. siano mai state legate da un vincolo contrattuale, non censurato in questa sede sotto il profilo motivazionale, perde rilevanza la questione dell'eventuale nullità del contratto di cessione del ramo d'azienda, stipulato in data 9 novembre 2009 tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che la ricorrente invoca sul presupposto che unico soggetto autorizzato a svolgere l'attività di classificazione delle navi ed al quale era stata affidata la funzione di ispezione e controllo delle condizioni di sicurezza delle navi fosse, all'epoca dei fatti per cui è causa, esclusivamente [OSCURATO:SOCIETA]., in forza del decreto del 7 agosto 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, successivamente riconfermato dall'art. 8 del decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275, e non [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che non aveva ancora ottenuto l'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di tale attività. 6. In particolare, con specifico riferimento alla questione dedotta con il primo motivo, riguardante la prospettata nullità dell'atto di conferimento del ramo di azienda, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., occorre svolgere le seguenti considerazioni. 6.1. Sotto un primo profilo, non può non rilevarsi che la prospettazione in iure del come e del perché quell'atto di conferimento P. i sarebbe affetto da nullità è del tutto generica, in quanto, per un verso, non si individua la ragione della nullità nell'ambito del paradigma dell'art. 1418 cod. civ., dato che non si indica una norma imperativa che vietasse tale conferimento, né si indicano le norme o la norma la cui rilevanza sarebbe stata idonea ad evidenziare un profilo di illiceità della causa oppure la norma o le norme direttamente comminanti la nullità, sicché viene demandato a questa Corte l'onere di individuare ciò che in iure potrebbe giustificare la prospettazione generica della nullità. 6.2. In ogni caso, al di là della decisività di quanto osservato al § 6.1.), qualora, integrando la prospettazione del motivo, si reputasse che [OSCURATO:SOCIETA]., nella veste di organismo riconosciuto dallo Stato per l'espletamento dell'attività di classificazione, ed eventualmente nella veste di beneficiario di un'autorizzazione, potesse procedere al conferimento del ramo d'azienda solo con l'assenso dello Stato, ossia del Ministero, e che, in mancanza, il relativo atto negoziale fosse nullo, si dovrebbe ulteriormente rilevare che, sebbene non a seguito della notificazione dell'atto notarile di conferimento, bensì solo con atto del 15 gennaio 2013, il Ministero avrebbe espresso a posteriori e retroattivamente detta autorizzazione, riconoscendo l'efficacia del wwonak; conferimento, sicché, anche sotto tale profilo;<sarebbe necessario verificare la fondatezza della prospettazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. dell'esistenza su quella notificazione di un silenzio assenso. 6.3. Comunque, anche laddove si volesse aderire alla prospettazione della ricorrente, secondo la quale il contratto di conferimento del ramo d'azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sarebbe nullo, poiché la prima non era stata espressamente a ciò autorizzata, da tale premessa non potrebbe in ogni caso farsi discendere una eventuale responsabilità contrattuale in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. per i danni asseritamente subiti dalla ricorrente in conseguenza della risoluzione del contratto di noleggio, né tanto meno si potrebbe addivenire ad una interpretazione dell'accordo di fatturazione forfettaria datato 12 gennaio 2010 — sulla base del quale la Corte d'appello ha individuato il debitore della prestazione dedotta in giudizio (ossia l'obbligazione di rilasciare il certificato di classe della nave e di effettuare le ispezioni) — come concluso da soggetto diverso dalle originarie e effettive parti contraenti. 6.3.1. Infatti, l'acclarata mancanza di prova dell'esistenza di un contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. non consente di affermare che la controricorrente debba rispondere dell'inadempimento di una obbligazione ad essa non riferibile, posto che l'accordo di fatturazione non risulta essere stato concluso da [OSCURATO:SOCIETA]. e non può, di conseguenza, spiegare alcun effetto sfavorevole nei suoi confronti. 6.3.2. Né a tal fine è utile richiamare l'art. 1367 cod. civ. Il criterio ermeneutico previsto dall'art. 1367 cod. civ., postulando che il giudice non abbia potuto identificare chiaramente l'intento delle parti attraverso l'utilizzazione degli altri criteri previsti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., ha carattere integrativo e sussidiario rispetto a questi ultimi e permette al giudice, che abbia ritenuto oscure ed inidonee a consentire una inequivoca interpretazione le espressioni contenute nel contratto, di accertare se le contrapposte versioni delle parti siano corredate da buona fede, valutandone il comportamento complessivo, nonché verificare quali effetti la scrittura produca per le parti, anziché ritenere tali espressioni prive di ogni effetto. Ne deriva che detto criterio, al pari degli altri criteri ermeneutici, non può essere invocato al fine di pretendere che un contratto concluso da ben individuate parti contrattuali, possa essere interpretato nel senso che l'accordo sia stato concluso tra parti diverse. Ciò significa che il richiamo al principio di conservazione del contratto non può supportare la tesi dell'odierna ricorrente, secondo la quale l'accordo di fatturazione deve intendersi concluso non da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in proprio, ma in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., «con il limitato scopo di concordare l'emissione delle fatture nei confronti degli armatori, in relazione ai servizi di classificazione, ispezione e certificazione resi da [OSCURATO:SOCIETA].». Sul punto è sufficiente richiamare quanto sottolineato a pag. 14 della motivazione dalla Corte genovese, che, in esito all'esame del tenore delle condizioni generali richiamate nell'accordo, ha rilevato che esse non possano essere in alcun modo riferite a [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante l'uso della congiunzione «e/o», con la ulteriore precisazione che la Augustea non ha fornito alcuna prova di avere avuto contatti con rappresentanti e dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. in riferimento alla prestazione occasionale in contestazione. 6.3.3. A quanto detto deve pure aggiungersi che, laddove la ricorrente abbia inteso sostenere che la ricostruzione della vicenda fattuale da parte del giudice di merito, nonché l'interpretazione dallo stesso fornita dell'accordo di fatturazione sarebbe errata, non potendo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. concludere un contratto, con un singolo armatore, avente ad oggetto la classificazione, ispezione e certificazione di una nave di bandiera italiana, trattandosi di attività di impresa non libera, ma soggetta ad autorizzazione per motivi di interesse pubblico, le censure svolte con il primo ed il secondo motivo, sotto l'apparente deduzione di vizi di violazione di legge, introducono una questione di merito, al fine di sollecitare un riesame del materiale probatorio, già adeguatamente vagliato, precluso a questa Corte. 6.3.4. Parimenti infondato è anche il secondo motivo laddove si assume che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe agito nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto tale deduzione si scontra con l'apprezzamento svolto dalla Corte territoriale che ha rilevato la mancanza di tempestiva allegazione e prova del fatto relativo a tale contratto. 7. Non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità il terzo motivo di impugnazione, perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non rivolge una critica specifica alle argomentazioni poste a sostegno della ritenuta esclusione dell'ulteriore profilo di responsabilità [OSCURATO:SOCIETA]. dedotto dalla ricorrente. 7.1. Il giudice di appello, affrontando la questione della prospettata responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. facente leva sulla previsione di una responsabilità ex lege per l'attività di classificazione e certificazione di navi svolta da soggetti controllati, con un articolato e esaustivo riferimento alla disciplina comunitaria e a quella nazionale ed alle finalità da esse perseguite, ha puntualmente spiegato che «non si rinviene una regola di diritto privato in base alla quale l'ente controllante risponda, come può avvenire in altri ordinamenti nazionali, dell'attività svolta da quello controllato» ed ha, quindi, escluso la legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]., quale ente di classificazione e certificazione riconosciuto, «per responsabilità non nascente da contratto, per l'attività svolta ad altro soggetto di cui non risponde secondo le regole del diritto comune». 7.2. Alla motivazione della Corte territoriale, che si estende dal paragrafo 12 (a pag. 16) sino al paragrafo 17, che si chiude a pag. 24, la ricorrente non contrappone una adeguata e puntuale contestazione idonea a confrontarsi con le argomentazioni che sorreggono la decisione, ma muove una censura del tutto generica, che non tiene conto dei vari passaggi in cui la motivazione si articola, per sostenere che le vicende comunitarie sono ininfluenti ai fini della legittimazione. Come è noto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass., sez. 1, 29/11/2016, n. 24298). 8. Con il quarto motivo, deducendo, con riguardo alla domanda svolta nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la violazione degli artt. 384 e ss. cod. nav., nonché degli artt. 1218 e 1375 cod. civ., la ricorrente censura la decisione gravata là dove la Corte territoriale ha escluso la configurabilità di una responsabilità da «contatto sociale», affermando che la controricorrente, essendo utilizzatrice della nave in forza di contratto di sub-noleggio con la noleggiatrice [OSCURATO:SOCIETA]., non sarebbe mai entrata in contatto con la società armatrice della nave. Assume la ricorrente che l'esistenza del contatto sociale risulta dalla stessa lettera, datata 18 gennaio 2011, inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al Comando Generale delle Capitanerie di Porto, nella quale la stessa controricorrente definisce se stessa quale disponent owner della nave, facendo riferimento ai propri accessi a bordo ed ad una serie di contatti intervenuti con Augustea in relazione alle ispezioni e, soprattutto, all'ispezione effettuata da parte dei periti alle date del 1 0, 11 e 17 gennaio 2011 per conto della stessa Bottiglieri. 8.1. Il motivo è inammissibile. 8.2. Occorre premettere, come evidenziato da questa Corte (cfr. Cass, sez. 1, 12/07/2016, n. 14188), che il «contatto sociale qualificato», inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ex art.1173 cod. civ., e dal quale derivano, a carico delle parti reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt.1175 e 1375 cod. civ., opera anche nella materia contrattuale, in relazione a quegli aspetti che non attengono alla esecuzione di una prestazione, ma ad interessi ulteriori, non direttamente oggetto di accordo contrattuale, e che si sostanziano nei «doveri di protezione» e che insorgono, anche al di fuori di uno specifico vincolo contrattuale, tutte le volte in cui le parti instaurano una «relazione qualificata».8.3. Ebbene, la Corte d'appello ha acclarato che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale utilizzatrice della nave in forza di contratto concluso con la noleggiatrice, [OSCURATO:SOCIETA]., non è mai entrata in contatto con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tanto che «il primo atto che ha determinato un contatto tra le parti è stato proprio l'invio della lettera» del 18 gennaio 2011 inoltrata all'autorità marittima. Con la censura in esame la ricorrente sostanzialmente critica il giudizio di fatto alla cui stregua la Corte territoriale ha disconosciuto la sussistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra la ricorrente e la controricorrente ed escluso la sussistenza dei presupposti perché potesse «in fatto» configurarsi responsabilità da «contatto sociale». Pertanto, il motivo formulato si atteggia come vizio di motivazione, e non come vizio di violazione di legge, proprio perché investe l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, ed è pertanto inammissibile perché volto a riproporre una questione di merito, rimandando a deduzioni difensive già svolte nel giudizio di appello e già vagliate dai giudici genovesi. 9. Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 2043, 2056 e 1223 cod. civ., nonché degli artt. 368 e 595 cod. pen. La ricorrente rimarca che l'intervento del Comando generale della Capitaneria di porto non sarebbe avvenuto, né sarebbe dovuto avvenire, se non fosse stata creata una falsa rappresentazione della realtà da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con la lettera del 18 gennaio 2011, strumentale all'apertura di un procedimento amministrativo, e lamenta che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che le affermazioni diffamatorie e lesive della reputazione, contenute nella missiva, fossero esclusivamente idonee a procurare danni non patrimoniali e non anche danni patrimoniali collegati da nesso di causalità con il comportamento illecito della controricorrente.9.1. La censura è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia. La Corte territoriale, prendendo le mosse dalla considerazione che il danno lamentato e dedotto in giudizio non consisteva nella diffamazione e nella lesione del prestigio dell'armatrice o del comandante della nave, ma piuttosto nel danno patrimoniale scaturito dal ritardato arrivo della nave, che aveva a sua volta cagionato la risoluzione del contratto di noleggio, ha posto in rilievo che i toni e le affermazioni, ritenute dalla ricorrente lesive della sua reputazione, nonché di quella del comandante e di quella dell'ente di classificazione [OSCURATO:PERSONA], sebbene rilevanti ai fini del danno da diffamazione, non potessero assumere rilievo con riferimento al diverso danno fatto valere in giudizio, in relazione al quale era piuttosto necessario verificare la veridicità dei fatti e se gli stessi fossero tali da giustificare l'intervento dell'autorità marittima. Nella sentenza impugnata ci si limita, correttamente, ad evidenziare che i toni e le affermazioni lesive della reputazione, che attengono al profilo della continenza delle espressioni, esulavano dall'oggetto del contendere. Del tutto inesplicata, nella esposizione del motivo, è, inoltre, la censura relativa alla violazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 cod. civ. 10. Con il sesto motivo, censurando la decisione gravata per violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto insussistente il nesso di causalità. Fa rilevare che il procedimento amministrativo, all'esito del quale era stato emesso il certificato di sicurezza della nave, era stato cagionato esclusivamente dall'invio della lettera del 18 gennaio 2011 e che la illiceità della condotta della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. trovava riscontro nelle conclusioni cui era pervenuto il Comando generale delle Capitanerie di Porto, essendo emersa dal procedimento non solo la totale erroneità della posizione assunta da [OSCURATO:SOCIETA]., ma anche la strumentalità delle accuse formulate dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, dopo avere affermato che l'armatrice ed il Comandante della nave avevano occultato le condizioni di navigabilità della nave, si era poi disinteressata completamente del procedimento, sicura di avere raggiunto il risultato di far ritardare la partenza della nave. I giudici di merito, secondo la ricorrente, non avrebbero fatto buon governo delle norme evocate in rubrica e della interpretazione giurisprudenziale riassunta nel brocardo causa causae est causa causati. 10.1. La censura è infondata. 10.2. Il giudice di appello, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. abbia agito a tutela dei propri interessi all'accertamento della sussistenza delle condizioni di navigabilità in sicurezza della nave, ha escluso che l'azione posta in essere possa avere costituito «causa» del danno lamentato dalla ricorrente. In particolare, è rimasto nel giudizio di merito accertato che: la stessa autorità marittima, nel corso dell'incontro da essa promosso in data 21 gennaio 2011, aveva riconosciuto la necessità del proprio intervento, stante il contrasto tra gli enti di classificazione in merito all'interpretazione di una norma tecnica; l'autorità marittima, all'esito della riunione del 21 gennaio 2011, aveva consentito la ripartenza della nave, ma aveva anche dettato alcune prescrizioni aggiuntive, alle quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto attenersi per la sicurezza della navigazione ed alle quali era condizionato il certificato rilasciato. Da tanto la Corte d'appello ha desunto, agli effetti del nesso causale, che l'intervento dell'autorità marittima fosse stato necessario per la ripresa in sicurezza della navigazione, indipendentemente dalla segnalazione effettuata con la lettera del 18 gennaio 2011, e che il ritardo di tre giorni determinato da tale intervento non fosse imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma fosse piuttosto da ricollegare ai tempi di conclusione del procedimento di certificazione (pag. 29 della motivazione della sentenza). La acclarata necessità dell'intervento e dell'attività dell'autorità marittima, interrompendo il nesso causale, esclude l'errore di diritto che si contesta alla Corte territoriale con la doglianza in esame, poiché l'intervento dell'Autorità marittima si sarebbe comunque dovuto verificare, cosicché non può dirsi che esso sia scaturito dalla condotta denunciata, ossia dall'invio della lettera da parte della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] segue che non sussiste nesso causale tra la condotta della società controricorrente ed il ritardo nella partenza della nave, da cui è poi derivata la risoluzione anticipata del contratto di noleggio. 11. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna la ricorren
Sentenza Cassazione n. 30484/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris