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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15866/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di Palermo, in funzione di giudicedel riesame;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente;udito il difensore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenutacarenza d'interesse;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 23 gennaio 2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale diPalermo applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcereper i reati di associazione di tipo mafioso (capo 2), estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 3) e reati in materia di armi (capo 4).2.

Con ordinanza in sede di riesame, il Tribunale di Palermo annullava l’ordinanza geneticalimitatamente al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., rispetto al quale veniva esclusa la gravitàindiziaria, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare per tale titolo.3.

Con ordinanza del 9 dicembre 2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale diPalermo dichiarava la perdita di efficacia della misura cautelare in relazione ai reati in materia diarmi, per decorso del termine di fase, sicché la custodia in carcere permaneva esclusivamenteper il delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso.4.

Con ordinanza del 18 luglio 2025, il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell’istanzadifensiva, sostituiva la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, assistiti da dispositivoelettronico di controllo.5.

Avverso tale ordinanza proponeva appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. ilprocuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, censurando la ritenuta idoneità degliarresti domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari.6.

Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza dell’8 ottobre 2025, il Tribunale del riesamedi Palermo, accogliendo l’appello del pubblico ministero, annullava l’ordinanza impugnata edisponeva il ripristino della custodia in carcere.7.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo deldifensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura applicata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.È stato, infatti, documentato dalla difesa che la misura cautelare applicata nei confrontidell’indagato è divenuta inefficace all’esito del giudizio di merito, definito con sentenza delTribunale di Palermo del 12 febbraio 2026, che – previa riqualificazione della contestataestorsione aggravata nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minacciaaggravata dall’essersi avvalso delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. – ha dichiaratonon doversi procedere per difetto di querela.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’interesse all’impugnazione, richiestodall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto e attuale e persistere sino almomento della decisione, in quanto va apprezzato con riferimento all’idoneità dell’esito delgiudizio a eliminare la situazione giuridica dedotta come pregiudizievole (Sez. 2, n. 4974 del17/01/2017, D’Aversa, Rv. 268990-01).Nel caso di specie, la sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare e ladefinizione del giudizio di merito nei termini indicati determinano il venir meno di ogni interessedell’ordinanza impugnata derivare alcun effetto favorevole per il ricorrente.

In tal senso si è,peraltro, espressa la stessa difesa, che ha rappresentato il venir meno dell’interesse alladecisione del ricorso.Né risulta dedotto uno specifico interesse alla decisione ai fini di una eventuale domandadi riparazione per ingiusta detenzione, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di questaCorte (Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002-01).Alla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna al pagamento delle speseprocessuali, atteso che la carenza di interesse è sopravvenuta alla proposizione del ricorso e nonè riconducibile a condotta colpevole del ricorrente (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv.206169).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse stante l’avvenutaliberazione del ricorrente a seguito della sentenza del 12.2.2026 del Tribunale di Palermo che hariqualificato il fatto contestato al capo 3) e ha dichiarato non doversi procedere per difetto diquerela.Così deciso, il 13 febbraio 2026La Cons. est.

La PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Palermo, in funzione di giudicedel riesame;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente;udito il difensore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenutacarenza d'interesse;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 23 gennaio 2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale diPalermo applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcereper i reati di associazione di tipo mafioso (capo 2), estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 3) e reati in materia di armi (capo 4).2. Con ordinanza in sede di riesame, il Tribunale di Palermo annullava l’ordinanza geneticalimitatamente al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., rispetto al quale veniva esclusa la gravitàindiziaria, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare per tale titolo.3. Con ordinanza del 9 dicembre 2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale diPalermo dichiarava la perdita di efficacia della misura cautelare in relazione ai reati in materia diarmi, per decorso del termine di fase, sicché la custodia in carcere permaneva esclusivamenteper il delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso.4. Con ordinanza del 18 luglio 2025, il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell’istanzadifensiva, sostituiva la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, assistiti da dispositivoelettronico di controllo.5. Avverso tale ordinanza proponeva appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. ilprocuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, censurando la ritenuta idoneità degliarresti domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari.6. Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza dell’8 ottobre 2025, il Tribunale del riesamedi Palermo, accogliendo l’appello del pubblico ministero, annullava l’ordinanza impugnata edisponeva il ripristino della custodia in carcere.7. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo deldifensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura applicata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.È stato, infatti, documentato dalla difesa che la misura cautelare applicata nei confrontidell’indagato è divenuta inefficace all’esito del giudizio di merito, definito con sentenza delTribunale di Palermo del 12 febbraio 2026, che – previa riqualificazione della contestataestorsione aggravata nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minacciaaggravata dall’essersi avvalso delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. – ha dichiaratonon doversi procedere per difetto di querela.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’interesse all’impugnazione, richiestodall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto e attuale e persistere sino almomento della decisione, in quanto va apprezzato con riferimento all’idoneità dell’esito delgiudizio a eliminare la situazione giuridica dedotta come pregiudizievole (Sez. 2, n. 4974 del17/01/2017, D’Aversa, Rv. 268990-01).Nel caso di specie, la sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare e ladefinizione del giudizio di merito nei termini indicati determinano il venir meno di ogni interessedell’ordinanza impugnata derivare alcun effetto favorevole per il ricorrente. In tal senso si è,peraltro, espressa la stessa difesa, che ha rappresentato il venir meno dell’interesse alladecisione del ricorso.Né risulta dedotto uno specifico interesse alla decisione ai fini di una eventuale domandadi riparazione per ingiusta detenzione, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di questaCorte (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002-01).Alla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna al pagamento delle speseprocessuali, atteso che la carenza di interesse è sopravvenuta alla proposizione del ricorso e nonè riconducibile a condotta colpevole del ricorrente (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv.206169). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse stante l’avvenutaliberazione del ricorrente a seguito della sentenza del 12.2.2026 del Tribunale di Palermo che hariqualificato il fatto contestato al capo 3) e ha dichiarato non doversi procedere per difetto diquerela.Così deciso, il 13 febbraio 2026La Cons. est. La PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA]
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