CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16746/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 34098/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bari, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato, dando conto sia delle ragioni per le quali non è stato dato seguito alla richiesta di acquisizione di una denuncia sporta dalla stesso imputato priva di riscontri in sede di giudizio abbreviato incondizionato; ritenuto che anche le cesure dedotte sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis e su diniego delle circostanze attenuanti generiche sono del tutto aspecifiche essendo stata condivisa la valutazione del Giudice di primo grado sulla gravità del fatto e la capacità a delinquere dimostrata in concreto dall'imputato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q P.Q.M