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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 24346/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di FROSINONE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del Riesame di Frosinone, con ordinanza del 5 novembre 2021, confermava il decreto di sequestro probatorio emesso in data 21 settembre 2021 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cassino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento traeva origine da un controllo effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del quale sulla autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] erano stati rinvenuti, in un vano ricavato all'interno del veicolo, due involucri contenenti mazzette di banconote di vario taglio per una somma complessiva di € 51.950,00, che veniva sottoposta a sequestro dalla [OSCURATO:PERSONA], sequestro convalidato dal Pubblico Ministero. 1.1 Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che fin dall'atto di riesame si era rilevato come fosse stato semplicemente asserito il rapporto qualificato tra le cose in sequestro ed il reato e che il Tribunale non aveva in alcun modo tracciato il rapporto di pertinenzialità tra l'automobile, il denaro ed il reato, vista l'impossibilità di individuare il reato presupposto del delitto di cui all'art. 648 bis cod.pen. 1.2 II difensore lamenta inoltre che era totalmente assente nel decreto impositivo l'individuazione del delitto presupposto rispetto al quale le somme reimpiegate costituirebbero provento. 1.3 Il difensore rileva infine che con riferimento alle finalità probatorie dl vincolo patrimoniale, le stesse non erano state specificate con riferimento al veicolo sottoposto a sequestro; inoltre, con riferimento al denaro, e dunque ai rilievi relativi ai numeri seriali e alle impronte dattiloscopiche, non si era tenuto conto della natura fungibile del bene sicchè, non potendosi tracciare il nesso di derivazione diretta del reato, ben si poteva trattare di somme altre ed ulteriori, proprio in ragione della tipologia del bene. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez.

U,n.5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.U,n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n.6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129) Si veda, altresì, sul tema specifico, la sentenza della Sez. 5, n. 3600 del 16/12/2014, dep. 26/01/2015, Rv. 262673 in cui si evidenzia come la più recente giurisprudenza abbia superato una - ormai risalente - pronunzia delle SS.UU. (ric.

PC Ferrazzi in proc.

Bevilacqua del 2004) che sembrava pretendere che, anche in presenza di sequestro probatorio, venisse indicata la finalità dell'atto di ablazione; tale finalità, non può che consistere nella necessità di assicurare la prova dell'ipotizzato reato.

Ciò premesso, non si può ritenere sussistente la denunziata violazione di legge nella motivazione del Tribunale, che ha evidenziato, quanto alla sussistenza del reato presupposto, che l'avere nascosto una somma di denaro all'interno di un vano la cui apertura era comandata elettricamente con all'interno anche chicchi di caffè, notoriamente impiegati nel narcotraffico, costituiva evenienza utile a legittimare nuove indagini; quanto al sequestro probatorio del denaro, che è stata delegata l'esecuzione di accertamenti tecnici sulle banconote per risalire, anche attraverso il loro numero seriale o la presenza di impronte papillari, alla loro provenienza, rendendo quindi evidente il nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato; si deve ribadire, infatti, che la somma di denaro costituente corpo di reato è assoggettabile a sequestro probatorio anche in assenza di rilevanza probatoria in sé di detto compendio, a condizione che, nella motivazione del provvedimento di sequestro probatorio, sia specificato il rapporto pertinenziale tra la cosa e il reato per cui si procede.

E' stata quindi correttamente applicata la giurisprudena di questa Corte secondo la quale "ai fini della legittimità del sequestro probatorio, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato della cosa oggetto dei vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, di configurare un rapporto fra questa ed il reato stesso. (Sez.2, Sentenza n. 51200 del 29/10/2019, Shtylla, Rv. 278229 - 01).1.2 Quanto al veicolo, si deve rilevare che nessuna censura era stata proposta con l'istanza di riesame, per cui il motivo è inammissibile: secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FROSINONE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Frosinone, con ordinanza del 5 novembre 2021, confermava il decreto di sequestro probatorio emesso in data 21 settembre 2021 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cassino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento traeva origine da un controllo effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del quale sulla autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] erano stati rinvenuti, in un vano ricavato all'interno del veicolo, due involucri contenenti mazzette di banconote di vario taglio per una somma complessiva di € 51.950,00, che veniva sottoposta a sequestro dalla [OSCURATO:PERSONA], sequestro convalidato dal Pubblico Ministero. 1.1 Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che fin dall'atto di riesame si era rilevato come fosse stato semplicemente asserito il rapporto qualificato tra le cose in sequestro ed il reato e che il Tribunale non aveva in alcun modo tracciato il rapporto di pertinenzialità tra l'automobile, il denaro ed il reato, vista l'impossibilità di individuare il reato presupposto del delitto di cui all'art. 648 bis cod.pen. 1.2 II difensore lamenta inoltre che era totalmente assente nel decreto impositivo l'individuazione del delitto presupposto rispetto al quale le somme reimpiegate costituirebbero provento. 1.3 Il difensore rileva infine che con riferimento alle finalità probatorie dl vincolo patrimoniale, le stesse non erano state specificate con riferimento al veicolo sottoposto a sequestro; inoltre, con riferimento al denaro, e dunque ai rilievi relativi ai numeri seriali e alle impronte dattiloscopiche, non si era tenuto conto della natura fungibile del bene sicchè, non potendosi tracciare il nesso di derivazione diretta del reato, ben si poteva trattare di somme altre ed ulteriori, proprio in ragione della tipologia del bene. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata della Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U,n.5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.U,n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n.6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129) Si veda, altresì, sul tema specifico, la sentenza della Sez. 5, n. 3600 del 16/12/2014, dep. 26/01/2015, Rv. 262673 in cui si evidenzia come la più recente giurisprudenza abbia superato una - ormai risalente - pronunzia delle SS.UU. (ric. PC Ferrazzi in proc. Bevilacqua del 2004) che sembrava pretendere che, anche in presenza di sequestro probatorio, venisse indicata la finalità dell'atto di ablazione; tale finalità, non può che consistere nella necessità di assicurare la prova dell'ipotizzato reato. Ciò premesso, non si può ritenere sussistente la denunziata violazione di legge nella motivazione del Tribunale, che ha evidenziato, quanto alla sussistenza del reato presupposto, che l'avere nascosto una somma di denaro all'interno di un vano la cui apertura era comandata elettricamente con all'interno anche chicchi di caffè, notoriamente impiegati nel narcotraffico, costituiva evenienza utile a legittimare nuove indagini; quanto al sequestro probatorio del denaro, che è stata delegata l'esecuzione di accertamenti tecnici sulle banconote per risalire, anche attraverso il loro numero seriale o la presenza di impronte papillari, alla loro provenienza, rendendo quindi evidente il nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato; si deve ribadire, infatti, che la somma di denaro costituente corpo di reato è assoggettabile a sequestro probatorio anche in assenza di rilevanza probatoria in sé di detto compendio, a condizione che, nella motivazione del provvedimento di sequestro probatorio, sia specificato il rapporto pertinenziale tra la cosa e il reato per cui si procede. E' stata quindi correttamente applicata la giurisprudena di questa Corte secondo la quale "ai fini della legittimità del sequestro probatorio, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato della cosa oggetto dei vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, di configurare un rapporto fra questa ed il reato stesso. (Sez.2, Sentenza n. 51200 del 29/10/2019, Shtylla, Rv. 278229 - 01).1.2 Quanto al veicolo, si deve rilevare che nessuna censura era stata proposta con l'istanza di riesame, per cui il motivo è inammissibile: secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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