CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 05369/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Ancona confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Eros PETINI alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. 2. Propone ricorso Eros PETINI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria in ordine al diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto, risultando la motivazione per nulla illogica o contraddittoria, a fronte, peraltro, del generico assunto difensivo circa il "valore economico alquanto modesto" del telefono cellulare ricettato. Va ribadito, infatti, che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528, in motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Ag