CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 05458/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che depositava memoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 10/07/2025 e depositata il 5/09/2025, la Corte di Assise di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, a seguito dell'esecutività di un'ulteriore condanna all'ergastolo di [OSCURATO:PERSONA], aggiungeva un ulteriore anno di pena dell'isolamento diurno, già applicata nella misura di anni due. 2. La ricostruzione della complessa vicenda richiede una premessa esplicativa, utile a definire il contenuto del provvedimento impugnato. L'incidente di esecuzione, promosso dal Procuratore generale di Bologna, conseguiva all'esecutività della sentenza intervenuta il 15/01/2025, con cui la Corte di Assise di appello di Bologna aveva riconosciuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, per i reati di strage, omicidio plurimo ed altri reati, commessi a Bologna nell'agosto 1980, condannandolo alla pena dell'ergastolo. [OSCURATO:PERSONA] era stato già condannato più volte alla pena dell'ergastolo, sicché tale condanna andava cumulata con quelle già in esecuzione. In sede di redazione del cumulo, era stata rilevata la presenza, nel certificato penale del condannato, di iscrizioni contrastanti in merito alla durata della pena dell'isolamento diurno a lui applicata. L'ultimo provvedimento di cumulo, del 2012, e quello antecedente del 1995 della Procura generale di Bologna, indicavano in due anni la durata della pena dell'isolamento diurno applicata a [OSCURATO:PERSONA], mentre precedenti cumuli, del 1991 e del 1994, redatti rispettivamente dagli uffici di Procura di Perugia e Milano, riportavano la durata dell'isolamento in anni tre. Nel 1995, la Procura generale di Bologna, nel sottoporre al giudice dell'esecuzione la richiesta di rideterminazione pena in seguito ad ulteriori condanne, riportava quale periodo di isolamento diurno da scontare quello di "anni due", e il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena, espressamente confermava la misura dell'isolamento diurno in anni due. A questo seguiva nuovo provvedimento di cumulo della Procura di Milano, del 2012, che, nel dare atto della sopravvenienza di altri titoli esecutivi, confermava la durata della pena dell'isolamento diurno in anni due. 2.1. Il Procuratore generale di Bologna, pertanto, ritenendo che tali discrasie fossero da risolvere e da ricomporre, evidenziava gli elementi che, a suo dire, giustificavano la circostanza che la pena dell'isolamento diurno fosse stata determinata in passato in anni due, e, prospettando la necessità di aggiungere al cumulo anche la pena dell'ergastolo derivante dalla sentenza passata in giudicato nel 2025, chiedeva al giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena dell'isolamento in anni tre, aggiungendo alla precedente pena un ulteriore anno. Chiedeva inoltre di disporre che l'esecuzione di tale pena decorresse, nella sua durata complessiva, dalla data di emissione del provvedimento. In motivazione individuava l'interesse da parte dell'ufficio esecutivo requirente a formulare l'istanza nella circostanza (in parte documentata) dell'omessa espiazione della pena dell'isolamento diurno nel corso della pluridecennale detenzione di [OSCURATO:PERSONA], ammesso peraltro al regime della semilibertà dal 2001 con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano. 2.2. L'ordinanza del giudice dell'esecuzione, argomentando anche sulle eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l'istanza di rideterminazione, motivando sulla individuazione - quale pena "originaria" aggiuntiva all'ergastolo - di quella di anni due di isolamento diurno, comunque più favorevole e dunque prevalente ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. rispetto a quella di anni tre indicata nel provvedimento di Perugia. Aggiungeva, in seguito all'irrevocabilità dell'ultima condanna e sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., alla pena dell'ergastolo un ulteriore anno di isolamento diurno ai sensi dell'art. 72 cod. pen. Rigettava invece la domanda relativa all'immediata esecuzione della pena dell'isolamento diurno, funzionale alla revoca del regime di semilibertà applicato a [OSCURATO:PERSONA], in quanto di competenza del Tribunale di sorveglianza. 3. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza deducendo manifesta illogicità della motivazione, vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato oltre che dagli altri atti specificamente indicati. Rileva che dal certificato penale, dalla posizione giuridica, dal cumulo della Procura di Perugia nonché dall'ordinanza del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 1992, da lui successivamente allegati con nota difensiva, emergerebbe l'avvenuta precedente applicazione della pena dell'isolamento diurno nella misura massima; ritiene, in particolare, che l'ordinanza del Tribunale di Perugia, non impugnata, costituisca momento di "giurisdizionalizzazione" del decreto di cumulo del Pubblico Ministero premesso all'istanza con cui era stato promosso l'incidente di esecuzione, e dunque dell'applicazione dell'isolamento diurno nella massima misura consentita. Censura poi, sotto il profilo dell'incoerenza logica, l'argomento utilizzato dalla Corte di Bologna, secondo cui, in ossequio al principio per cui anche in sede esecutiva il contrasto tra giudicati sul medesimo fatto, deve vedere la prevalenza del provvedimento più favorevole: sul punto, il ricorrente osserva che una tale affermazione si pone in contrasto con l'accertamento sulla mancata espiazione dell'isolamento diurno nella storia carceraria di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con successiva memoria, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, a differenza di quanto ritenuto nell'ordinanza, la disciplina di cui all'art. 669 cod. proc. pen. riguarderebbe provvedimenti irrevocabili relativi ai medesimi fatti, e dunque non troverebbe applicazione nel caso di provvedimenti relativi alla determinazione della pena eseguibile. 5. La Procura generale deposita memoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso, in quanto non si confronta con la motivazione, completa e congrua, del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, occorre interrogarsi sull'interesse di [OSCURATO:PERSONA] alla proposizione del ricorso in cui prospetta l'errata applicazione di una pena a suo dire già applicatagli nella misura massima e non ulteriormente superabile. La risposta non può essere che positiva. Oltre al generale interesse del condannato a conoscere con esattezza la sua posizione esecutiva (Sez. 1, n. 47319 del 29/11/2011, Cafarelli, Rv. 251417 - 01), il suo interesse, come emerge chiaramente dal ricorso, è correlato alla possibile interferenza di tale mutato assetto esecutivo sulle decisioni che in sede di sorveglianza potranno essere assunte nei suoi confronti. D'altra parte, questo argomento, nella opposta prospettiva del Pubblico Ministero, è proprio indicato come ragione della presentazione dell'incidente di esecuzione da parte del Procuratore generale di Bologna.2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 2.1. Il ricorrente sollecita al giudice di legittimità un sindacato sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato, mirante a verificare che Io stesso sia effettivo, non manifestamente illogico e internamente coerente. In particolare, oltre alla sua incoerenza intrinseca, rileva come il ragionamento del giudice sia logicamente "incompatibile" con quanto risultante da altri provvedimenti, tra cui le precedenti decisioni rese in sede esecutiva sulla misura dell'isolamento applicato. Ora, dall'esame della motivazione una tale evidente incoerenza non sussiste, anzi, il ricorso si fonda su premesse del tutto errate e su una ricostruzione del giudizio di esecuzione non conforme ai consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità. 3. Come evidenziato in premessa, oggetto del provvedimento impugnato è esclusivamente il punto della ricognizione della pena e l'applicazione dell'ulteriore anno di isolamento diurno ex art.72 cod. pen. 3.1. Il giudice dell'esecuzione esclude, in via preliminare, che la dedotta preesistente durata di anni tre dell'isolamento diurno possa fondarsi sui cumuli delle Procure di Perugia e Milano riportati nello stato di esecuzione, ribadendo l'irrilevanza, ai fini della determinazione della pena, dei provvedimenti di cumulo del Pubblico Ministero. Si tratta di un argomento ineccepibile, posto che il provvedimento di cumulo del PM non ha natura giurisdizionale (Sez. 1, n. 26321 del 27/05/2019, Pg, Rv. 276488 - 01) e che la pena dell'isolamento diurno può essere applicata dal solo giudice della cognizione o dell'esecuzione e non dal pubblico ministero che non ha potere di irrogare sanzioni. (Sez. 1, n. 3748 del 30/09/1993, P.m. in proc. Cappai, Rv. 195438 - 01). È quindi necessario, per la sua applicazione, un provvedimento giurisdizionale, motivato ai sensi dell'art. 133 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37886 del 27/06/2024, Morelli, Rv. 287079 - 01). 3.2. Quanto all'ordinanza del giudice dell'esecuzione di Perugia (depositata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], quale atto da cui risulta il vizio motivazionale), si tratta di una decisione avente ad oggetto esclusivamente l'applicazione dell'indulto e dell'amnistia e la revoca del precedente indulto relativi ad una sentenza a pena detentiva per il reato di cui all'art. 343 cod. pen. Non risulta in alcun modo dal tenore di tale provvedimento che il decreto di computo delle pene concorrenti del Pubblico Ministero istante, in cui la pena dell'isolamento diurno era determinata in tre anni, sia stato, anche implicitamente, valutato: infatti risulta solo "visto". D'altra parte, oggetto dell'incidente di esecuzione era unicamente l'applicazione e la revoca dei benefici, né l'istante è in grado di fornire elementi ulteriori a giustificazione che il giudice abbia preso conoscenza ed esattamente valutato il provvedimento, presupposti necessari della motivazione "per relationem" (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252 - 01).Non è da ritenere, pertanto, che un tale intervento del giudice dell'esecuzione, limitato all'applicazione di benefici abbia, "giurisdizionalizzato", come ritiene il ricorrente, il cumulo del Pubblico Ministro di Perugia e, in particolare, la misura della pena dell'isolamento diurno. Né depone in senso contrario la giurisprudenza citata dal ricorrente, sull'obbligo di redazione del cumulo una volta richiesto dal Pubblico Ministero (Sez. 1, n. 3748 del 30/09/1993, P.m. in proc. Cappai, Rv. 195438 - 01), che riguarda solo la natura obbligatoria dell'impegno, ovvero le pronunce a sezioni Unite Lovric (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-01) che riguarda l'incidente d'esecuzione avente ad oggetto l'esistenza e la validità del titolo esecutivo (art.670 cod. proc. pen.), la sentenza Sez. 1, n. 26321 del 27/05/2019, Pg, Rv. 276488 - 01, e la precedente del 2010, in cui l'oggetto riguardava proprio un'istanza di rideterminazione della pena previo riconoscimento della continuazione, né tantomeno dalla sentenza Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106 - 01, in cui vengono elencati i poteri del giudice dell'esecuzione, ma che afferisce all'intervento sulla pena, laddove richiesto. 3.3. Piuttosto, come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata (p.6) - e trattasi di rilievo assorbente -, il successivo provvedimento della Corte d'Assise di appello di Bologna del 15/12/1995, ha espressamente confermato la pena di due anni di isolamento diurno, proprio in sede di determinazione della pena conseguente ad un'ulteriore condanna, e dunque operando uno specifico giudizio sul punto, che - a differenza della valutazione limitata all'indulto operata dal Tribunale di Perugia - in effetti costituisce vera e propria "giurisdizionalizzazione" del cumulo, con determinazione giudiziale della pena risultante dal concorso. Trattandosi di provvedimento più favorevole, in ogni caso prevale, ex art. 669 cod. proc. pen., su tutte le diverse statuizioni aventi il medesimo oggetto. Non sono, a riguardo, pertinenti le argomentazioni demolitorie del ricorrente sull'applicabilità del criterio della prevalenza della statuizione (definitiva) più favorevole, cui fa riferimento, con ragionamento logico e coerente, la Corte d'Assise di appello nell'ordinanza impugnata, in quanto anche la statuizione sulla misura della pena eseguibile, frutto di accertamento e valutazioni, si può fondare sui medesimi "fatti", cioè le pene applicate o le condanne divenute irrevocabili, di valutazioni diverse. Infatti, consolidato è il principio di diritto secondo il quale la previsione di cui all'art. 669 cod. proc. pen., ha carattere generale e opera anche per provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 18318 del 04/04/2019, P.M.P., Rv. 275917 - 01, Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, Turchetti, Rv. 265234 - 01 e Sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 15/01/2009, Linfeng, Rv. 242750 - 01 e, da ultimo, Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Pmt, Rv. 280033 - 01). / 3.4. Le restanti argomentazioni in merito all'avvenuta espiazione o meno della pena 6, dell'isolamento diurno non riguardano il contenuto decisorio dell'ordinanza, limitato alla rideterminazione della pena.4. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00