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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26217/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo-impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] - detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. - avverso il provvedimento, emesso in data 11 febbraio 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva respinto il suo reclamo-istanza finalizzato a ottenere l'acquisto di una macchina da scrivere per redigere istanze e reclami (necessaria per evitare l'eventuale non intellegibilità della sua grafia).

A ragione della decisione, il Tribunale riteneva che, nel caso in esame, non fosse ravvisabile alcuna lesione di un diritto soggettivo (di difesa), in quanto: a) il detenuto, sottoposto al regime differenziato, poteva avvalersi dell'attività domestica dello scrivano; b) o dell'assistenza del difensore; c) non risultava, in concreto, che le sue istanze non fossero state comprese per il prospettato problema della grafia.

2. Con il ricorso per cassazione, proposto per il tramite del difensore, l'interessato deduce violazione degli artt. 1, 35-bis, 41-bis Ord. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 27 Cost.

Si duole, in primo luogo, che il Tribunale non abbia valutato la congruità del diniego opposto in relazione agli scopi del regime differenziato (le ricadute sulle esigenze di sicurezza e dell'ordine pubblico), nonché in relazione al rispetto della funzione rieducativa della pena e dei diritti del detenuto, in particolare di quello inerente all'esercizio del diritto di difesa.

Rimarca, poi, come la Circolare D.A.P. del 10 ottobre 2017 non possa essere esaustiva, sicché non rileverebbe la mancata inclusione della macchina da scrivere tra i beni acquistabili.

Cita, a sostegno, la giurisprudenza formatasi sull'autorizzazione all'acquisto di CD e lettori CD per la fruizione di musica, estensibile, a suo avviso, al caso di specie.

Riconosce che le precedenti istanze sono state comprese, ma mette in evidenza la riscontrata "grave difficoltà" nella lettura.

Infine, obietta che la figura dello scrivano, nelle sezioni 41-bis, non è prevista per ovvie ragioni di sicurezza.

3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in adesione alle tesi del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Occorre ricordare che, in tema di ordinamento penitenziario, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. - a differenza del reclamo generico ex art. 35, n. 5), Ord. pen. - non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal , medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998; Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905).

Nel caso in esame, i giudici di merito, che ben avrebbero potuto dichiarare inammissibile ab origine il reclamo-istanza, in quanto di natura generica in base ai principi, una volta incardinato il contraddittorio, hanno correttamente escluso che il rigetto della richiesta di autorizzazione all'acquisto di una macchina da scrivere, inoltrata dal [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime differenziato, potesse determinare un pregiudizio attuale e concreto all'esercizio del suo diritto di difesa, in tesi Compromesso dal rischio di inintellegibilità di istanze o di altri atti difensivi scritti a mano.

Essi hanno, essenzialmente, evidenziato che le istanze e i reclami avanzati dal detenuto erano stati, nel tempo, sempre compresi, sicché nessun pregiudizio era stato, mai, sofferto dal predetto nella ordinaria interlocuzione intrattenuta con l'Amministrazione penitenziaria, e ciò anche grazie al supporto della difesa tecnica, assicurato da memorie integrative.

A fronte di tale dirimente e ragionevole considerazione, precludente, "a monte", la stessa prospettabilità, in concreto, del problema, nel ricorso si elude, di fatto, il tema centrale posto dall'art. 69 dell'Ordinamento penitenziario, in quanto non si spiega, in alcun modo, in cosa sarebbe consistito il grave pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa derivante dal mancato acquisto della macchina da scrivere, tanto più che lo stesso atto impugnatorio fa riferimento ad una ipotetica mera "difficoltà" di lettura e non alla incomprensibilità tout court del testo manoscritto dal detenuto.

Non appare, poi, pertinente, il richiamo, operato dalla difesa, alla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul tema dell'autorizzazione all'acquisto di CD musicali, in quanto in essa si è tenuto conto, tra l'altro, dell'evoluzione tecnologica, ossia di un concetto di progresso che non può, all'evidenza, attagliarsi ad uno strumento, ormai datato, come la macchina da scrivere.

3. Il ricorso, in quanto generico e manifestamente infondato, va, in conclusione, dichiarato inammissibile, dal che consegue la condTìa del proponente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo-impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] - detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. - avverso il provvedimento, emesso in data 11 febbraio 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva respinto il suo reclamo-istanza finalizzato a ottenere l'acquisto di una macchina da scrivere per redigere istanze e reclami (necessaria per evitare l'eventuale non intellegibilità della sua grafia). A ragione della decisione, il Tribunale riteneva che, nel caso in esame, non fosse ravvisabile alcuna lesione di un diritto soggettivo (di difesa), in quanto: a) il detenuto, sottoposto al regime differenziato, poteva avvalersi dell'attività domestica dello scrivano; b) o dell'assistenza del difensore; c) non risultava, in concreto, che le sue istanze non fossero state comprese per il prospettato problema della grafia. 2. Con il ricorso per cassazione, proposto per il tramite del difensore, l'interessato deduce violazione degli artt. 1, 35-bis, 41-bis Ord. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 27 Cost. Si duole, in primo luogo, che il Tribunale non abbia valutato la congruità del diniego opposto in relazione agli scopi del regime differenziato (le ricadute sulle esigenze di sicurezza e dell'ordine pubblico), nonché in relazione al rispetto della funzione rieducativa della pena e dei diritti del detenuto, in particolare di quello inerente all'esercizio del diritto di difesa. Rimarca, poi, come la Circolare D.A.P. del 10 ottobre 2017 non possa essere esaustiva, sicché non rileverebbe la mancata inclusione della macchina da scrivere tra i beni acquistabili. Cita, a sostegno, la giurisprudenza formatasi sull'autorizzazione all'acquisto di CD e lettori CD per la fruizione di musica, estensibile, a suo avviso, al caso di specie. Riconosce che le precedenti istanze sono state comprese, ma mette in evidenza la riscontrata "grave difficoltà" nella lettura. Infine, obietta che la figura dello scrivano, nelle sezioni 41-bis, non è prevista per ovvie ragioni di sicurezza. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in adesione alle tesi del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Occorre ricordare che, in tema di ordinamento penitenziario, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. - a differenza del reclamo generico ex art. 35, n. 5), Ord. pen. - non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal , medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998; Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905). Nel caso in esame, i giudici di merito, che ben avrebbero potuto dichiarare inammissibile ab origine il reclamo-istanza, in quanto di natura generica in base ai principi, una volta incardinato il contraddittorio, hanno correttamente escluso che il rigetto della richiesta di autorizzazione all'acquisto di una macchina da scrivere, inoltrata dal [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime differenziato, potesse determinare un pregiudizio attuale e concreto all'esercizio del suo diritto di difesa, in tesi Compromesso dal rischio di inintellegibilità di istanze o di altri atti difensivi scritti a mano. Essi hanno, essenzialmente, evidenziato che le istanze e i reclami avanzati dal detenuto erano stati, nel tempo, sempre compresi, sicché nessun pregiudizio era stato, mai, sofferto dal predetto nella ordinaria interlocuzione intrattenuta con l'Amministrazione penitenziaria, e ciò anche grazie al supporto della difesa tecnica, assicurato da memorie integrative. A fronte di tale dirimente e ragionevole considerazione, precludente, "a monte", la stessa prospettabilità, in concreto, del problema, nel ricorso si elude, di fatto, il tema centrale posto dall'art. 69 dell'Ordinamento penitenziario, in quanto non si spiega, in alcun modo, in cosa sarebbe consistito il grave pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa derivante dal mancato acquisto della macchina da scrivere, tanto più che lo stesso atto impugnatorio fa riferimento ad una ipotetica mera "difficoltà" di lettura e non alla incomprensibilità tout court del testo manoscritto dal detenuto. Non appare, poi, pertinente, il richiamo, operato dalla difesa, alla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul tema dell'autorizzazione all'acquisto di CD musicali, in quanto in essa si è tenuto conto, tra l'altro, dell'evoluzione tecnologica, ossia di un concetto di progresso che non può, all'evidenza, attagliarsi ad uno strumento, ormai datato, come la macchina da scrivere. 3. Il ricorso, in quanto generico e manifestamente infondato, va, in conclusione, dichiarato inammissibile, dal che consegue la condTìa del proponente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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