CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 marzo 2022
Cassazione n. 32040/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso" L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione 31 AGO 2O2"2: [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, Sezione per il riesame, con ordinanza dell'8 novembre 2021, ha respinto il riesame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 15 ottobre 2021 che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia domiciliare relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, commi 1, 1 bis, 4 e 6, T.U. stup. (detenzione a fine di spaccio di 24 kg di hashish). 2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Incompetenza per territorio del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Lecco; violazione di legge (art. 328, 51, 335, 371, 12, 16, 8, 9, 273 e 274 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione sulle esigenze cautelari e sull'individuazione dei gravi indizi di colpevolezza. Il P.M. ha separato i procedimenti con autonoma iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen.; non sussiste nessun collegamento (connessione) tra le due notizie di reato ex art. 12 e 16 cod. proc. pen. L'ultimo luogo in cui è stata accertata con certezza - secondo la stessa ipotesi dell'accusa - una frazione della condotta risulta Verderio in provincia di Lecco (Bar "ex tacco 12"). La competenza per territorio, pertanto, dovrebbe individuarsi ex art. 9, primo comma, cod. proc. pen. nel luogo in cui è avvenuta una parte della condotta. Il Tribunale del riesame rileva il pericolo di reiterazione dei reati solo ed esclusivamente per i precedenti penali del ricorrente, senza una effettiva analisi sul pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati e di proporzionalità della misura applicata. 2. 2. Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche; violazione di legge e vizio della motivazione (art. 73 T.U. stup., 335, 405, 270, 271, 268, 291 e 309 cod. proc. pen.). Dall'indice degli atti si rileva l'omessa trasmissione al Giudice per le indagini preliminari dei verbali di registrazione, ove esistenti, ex art. 268, primo comma, cod. proc. pen., dei verbali delle richieste e dei decreti autorizzativi e di proroga (sempre ove esistenti) dei RIT che si indicano. Il medesimo compendio, se esistente, neppure è stato trasmesso al Tribunale del riesame. Al Tribunale del riesame era, altresì, eccepita l'inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in un altro procedimento. L'ordinanza impugnata non ha motivato adeguatamente, sulle specifiche eccezioni presentate dalla difesa in sede di riesame. Le indagini nei confronti degli odierni indagati erano completate già alla data del 31 luglio 2021; le intercettazioni sono compiute tra il novembre 2020 ed i primi mesi del 2021, ma non risulta l'originario provvedimento di iscrizione nel procedimento n. 45627/18 RGNR. E' stato, quindi, eluso il divieto di cui all'art. 270, primo comma, cod. proc. pen. Manca una motivazione logica circa l'esistenza del presupposto legittimante l'uso delle intercettazioni disposte in un altro procedimento. L'ordinanza impugnata non chiarisce, neanche, se gli atti sui quali è stata emessa l'ordinanza genetica siano stati, o no, tutti trasmessi in sede di riesame; e se tutti gli atti a disposizione del P.M. siano stati trasmessi al giudice per le udienze preliminari (art. 309, commi 5 e 9, cod. proc. pen. 2. 3. L'indizio di innocenza e il riscontro; violazione di legge e vizio della motivazione (art. 309, comma 9, e 273 cod. proc. pen.). Il Tribunale del riesame nega la diversa interpretazione dei fatti prospettata nell'impugnazione dal ricorrente, neVe note di discussione; il Tribunale si limita a trascrivere il verbale di interrogatorio reso da Marzella, ritenendo che lo stesso avvalora i gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente, dimenticando che Marzella non conosceva Trimboli. L'assenza di contatti tra Trimboli e Marzella e tra Trimboli e Pelle esclude la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei riguardi del ricorrente. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso (dichiarazione sottoscritta, personalmente anche dal ricorrente, di rinuncia in atti, del 21 marzo 2022); il ricorso, quindi, deve dichiararsi inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera D, del cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di 500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro