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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 34953/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7436-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], e per essa [OSCURATO:PERSONA], denominazione assunta da [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 7540/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata 11 21/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato per cassazione la sentenza della corte d'appello di Roma 21 novembre 2018 n. 7540, la quale - per quanto in questa sede ancora rileva -, dopo avere dichiarato inopponibile ex art. 2901 c.c. alla società odierna controricorrente un contratto di vendita immobiliare limitatamente alla quota di comproprietà di un terzo, confermò nel resto la sentenza di primo grado, la quale aveva accolto l'azione pauliana proposta nei confronti delle odierne ricorrenti dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; la doBank s.p.a. (nuova ragione sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ha resistito con controricorso; Considerato che con atto debitamente sottoscritto e ritualmente depositato le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso; la parte resistente ha aderito alla suddetta richiesta; il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto; non va pronunciata alcuna condanna alle spese, essendovi stata accettazione della rinuncia, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.; P.q.m. -) dichiara estinto il giudizio; -) dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, ex art. 391, ultimo comma, c.p.c..

Ric. 2019 n. 07436 sez.

M3 - ud. 01-07-2021 -2- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1° luglio 2021.

Il Presidente (A ntorne [OSCURATO:PERSONA] oggi,1 7 NOV 1021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7436-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], e per essa [OSCURATO:PERSONA], denominazione assunta da [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 7540/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata 11 21/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato per cassazione la sentenza della corte d'appello di Roma 21 novembre 2018 n. 7540, la quale - per quanto in questa sede ancora rileva -, dopo avere dichiarato inopponibile ex art. 2901 c.c. alla società odierna controricorrente un contratto di vendita immobiliare limitatamente alla quota di comproprietà di un terzo, confermò nel resto la sentenza di primo grado, la quale aveva accolto l'azione pauliana proposta nei confronti delle odierne ricorrenti dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; la doBank s.p.a. (nuova ragione sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ha resistito con controricorso; Considerato che con atto debitamente sottoscritto e ritualmente depositato le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso; la parte resistente ha aderito alla suddetta richiesta; il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto; non va pronunciata alcuna condanna alle spese, essendovi stata accettazione della rinuncia, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.; P.q.m. -) dichiara estinto il giudizio; -) dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, ex art. 391, ultimo comma, c.p.c.. Ric. 2019 n. 07436 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -2- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1° luglio 2021. Il Presidente (A ntorne [OSCURATO:PERSONA] oggi,1 7 NOV 1021 [OSCURATO:PERSONA]
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