CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 18727/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
03/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34961/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1532/2017 depositata il23/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1532/2017, depositata il 23.10.2017, la Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona del 17.7.2009, e in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], ha dichiarato inefficaci ex art 67 comma 2° legge fall. le rimesse eseguite dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in favore del predetto istituto di credito per un importo complessivo di € 120.297,86 (il giudice di primo grado aveva disposto la revoca per il maggior importo di € 164.686,92, non avendo tenuto conto di un affidamento riconosciuto invece dalla Corte d’Appello), con conseguente condanna della Banca alla corresponsione in favore della curatela del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. della stessa somma, oltre accessori di legge. Per quanto ancora rileva, il giudice di secondo grado ha ritenuto come provata la scientia decoctionis dell’istituto di credito, sulla base delle risultanze dei bilanci della società poi fallita, di cui era ipotizzabile la conoscenza da parte dell’istituto di credito, sul rilievo che erano intrattenuti rapporti di affidamento, nonché sulla base delle risultanze della [OSCURATO:PERSONA], non ritenendo rilevante che la banca non avesse adottato alcuna “strategia di rientro”, perché l’istituto di credito avrebbe potuto conseguire una ipotetica maggiore soddisfazione dei propri crediti evitando la chiusura netta dei rapporti e la conseguenze creazione delle condizioni per un’immediata dichiarazione di fallimento della società. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] dei Maschi di Siena (d’ora in avanti MPS), affidandolo a tre motivi. Il fallimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, depositando, altresì, la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 67 comma 2° legge fall., 2697, 2727 e 2729 cod. civ. nonché omessa o insufficiente motivazione ex art. 360 comma 1° n. 5 su un presupposto di fatto essenziale ai fini della decisione. Deduce la banca ricorrente che la stessa Corte d’Appello aveva dato atto che il bilancio della società poi fallita non era stato pubblicato nel registro delle imprese; tuttavia, con un’apodittica e tautologica motivazione, aveva comunque ritenuto che non fosse “neppure ipotizzabile” che la Banca non conoscesse i dati di bilancio di una società con cui intratteneva rapporti di conto e affidamento, non potendo esservi dubbio sul fatto che l’Istituto dovesse e potesse essere a conoscenza degli stessi. Ad avviso della Banca, tale affermazione si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che richiede la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza, e non la mera conoscibilità, non potendo ravvisarsi l’effettività della conoscenza soltanto per il fatto che l’ignoranza di tale insolvenza fosse colpevole. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 67 comma 2° legge fall., 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione al mancato accertamento della piena conoscibilità degli indici irreversibili di sofferenza dei rapporti affidati intrattenuti con la fallita, nonché omessa o insufficiente, contraddittoria motivazione, ex art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., sulla valutazione delle evidenze desumibili dalla [OSCURATO:PERSONA]. Espone la ricorrente che, dalle risultanze della Centrale dei Rischi, erano emersi solo “significativi utilizzi superiori all’accordato” che avrebbero dovuto suggerire di “monitorare con maggiore attenzione la situazione economica del proprio cliente”. Si duole l’istituto di credito che non sia stato chiarito dalla Corte d’Appello quale legame funzionale dovesse sussistere tra un auspicato più attento monitoraggio e l’effettiva rilevazione dello stato di insolvenza. 3. Con il terzo motivo è stata dedotta l’assoluta carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto della valutazione degli elementi presuntivi della scientia decoctionis . Omessa e contraddittoria motivazione sulla valenza dell’incontestato mantenimento inalterato dei fidi. Ad avviso della ricorrente, vi è un’assoluta contraddittorietà tra il ragionamento presuntivo della scientia decoctionis , nei termini sopra illustrati dalla Corte d’Appello e la ritenuta irrilevanza della circostanza che la banca non avesse attuato una “strategia di rientro”, mantenendo inalterati i fidi alla società poi fallita. 4. Tutti e tre i motivi, da esaminarsi unitariamente, attenendo tutti alla scientia decoctionis (ossia allo stato soggettivo) della banca, presentano profili di inammissibilità ed infondatezza. Va osservato che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte d’Appello, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ha desunto la scientia decoctionis della banca dall’esame dei bilanci, i quali presentavano evidenti indici dello stato di decozione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. La Corte d’Appello ha, altresì, ritenuto chenonostante non vi fosse obbligo di pubblicazione di tali bilanci presso il registro delle imprese (essendo relativi a società di persone), né risultasse agli atti che gli stessi bilanci fossero stati effettivamente pubblicati, non era neppure ipotizzabile che la Banca non conoscesse tali documenti contabili di una società con cui intratteneva non solo rapporti di conto, ma anche di affidamento. La Corte d’Appello ha, infine valorizzato le risultanze della [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia, osservando che era emerso ben prima del passaggio dei crediti a sofferenza, nel febbraio 2009, che si erano registrati, con riferimento alla società poi fallita, “significativi utilizzi di credito superiori all’accordato”, circostanze che suggerivano ad un operatore professionale tecnicamente qualificato di monitorare con attenzione la situazione economica del proprio cliente “…Il che rimanda alla valenza discretiva, sul punto, dei bilanci, di cui è lecito presumere che la Banca abbia avuto effettiva disponibilità e cheabbia consultato, ricavandone quella conoscenza dello stato di insolvenza della correntista-affidata, confermata dalle risultanze della CTU..”. In sostanza, ad avviso della Corte d’Appello, proprio le risultanze della [OSCURATO:PERSONA] avvaloravano ulteriormente la presunzione di costante monitoraggio, da parte della banca, della situazione economico-finanziaria della società poi fallita, e di conseguente conoscenza dei bilanci. [OSCURATO:PERSONA] ha contrastato tale ricostruzione sostenendo che il giudice d’appello avrebbe desunto la scentia decoctionis dalla mera conoscibilità dello stato di insolvenza, e non dalla sua conoscenza effettiva. [OSCURATO:PERSONA] non condivide tale critica. Va osservato che questa Corte ha costantemente affermato (vedi recentemente Cass. 26681/2021, conformi Cass., n. 11696/2020, già citata; di Cass., 27 ottobre 2017, n. 25635; di Cass., 8 febbraio 2018, n. 3081; di Cass., 29 luglio 2014, n.17208; di Cass., 4 febbraio 2018, n. 2557; di Cass., 2 novembre 2017, n. 26061) che la qualità di operatore economico qualificato della banca, pur non integrando da sola la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità e l’avvedutezza con cui, normalmente, gli istituti di credito esercitano la loro attività. In particolare, la già citata Cass. n. 26681/2021 ha messo in luce che, nella prospettiva della banca, “sul piano dell'id quod plerumque accidit- che è quello proprio delle presunzioni hominis - il peso dei finanziamenti in essere costituisca nel concreto un forte incentivo per più solerti e approfonditi controlli dello stato patrimoniale ed economico del debitore: sia che si faccia riferimento all'operazione specificamente in essere con un dato creditore, sia che si faccia riferimento al livello complessivo dell'indebitamento in essere con il sistema bancario”. Non vi è dubbio che il ragionamento presuntivo con cui la Corte d’Appello ha ritenuto provata l’effettiva conoscenza da parte della Banca dei bilanci e, conseguentemente, della scientia decoctionis, sia immune da censure. La Corte territoriale, con argomentazioni logicamente coerenti e complete, non si è limitata a valorizzare la mera conoscibilità del bilancio sulla base della qualità di operatore qualificato della banca creditrice, ma ha indicato il concreto criterio di collegamento della conoscenza (esistenza di affidamenti, utilizzi significativi del credito oltre l’accordato) idoneo a trasformare la mera conoscibilità da parte della Banca in una conoscenza effettiva, facendo così un corretto uso delle presunzioni. Va, in proposito, osservato che questa Corte ha più volte affermato (vedi Cass. n. 10208/2007; conf. Cass. n. 15796/2018, non mass. sul punto), che la consapevolezza da parte di una banca, convenuta in revocatoria, dello stato di insolvenza della società debitrice, come desunta dalla sua conoscenza, provata per presunzioni, dei bilanci della stessa debitrice, non costituisce violazione del divieto della cosiddetta "doppia presunzione" – censura, peraltro, neppure svolta, nel caso di specie, dalla Banca - in quanto costituisce una mera derivazione logica della ritenuta conoscenza dei bilanci, con la conseguenza che si è al cospetto di un'unica presunzione, sia pure articolata su autonome circostanze di fatto. In ogni caso, anche a prescindere dalla sopra enunciata interpretazione dell’art. 2729 cod. civ. già affermata da questa Corte, va osservato che la presunzione, ritenuta dalla Corte d’Appello, di conoscenza, da parte dell’istituto bancario, dei bilanci dell’impresa affidata è frutto di una inferenza logica che trova il proprio fondamento nell’attuale sistema internazionale bancario, che, soprattutto a partire dagli accordi di Basilea 2 del 2004 (il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un organismo composto dai rappresentanti delle banche centrali e dalle autorità di vigilanza bancaria dei 27 paesi più industrializzati allo scopo di perseguire la stabilità monetaria e finanziaria), impone alla banche un costante monitoraggio sulla posizione del cliente affidato. In particolare, Basilea 2 ha introdotto un sistema di regole (recepite nel nostro ordinamento dalla circolare n. 263 del 27.12.2006 della Banca d’Italia) volte ad assicurare la stabilità patrimoniale delle banche a garanzia dei depositi dei loro clienti, imponendo agli istituti di credito di dotarsi di un capitale di vigilanza proporzionale al rischio che assumono erogando credito. Tale rischio è misurato con il sistema del rating che le singole banche devono attribuire alle singole imprese affidate, al fine di accertarne il grado di affidabilità e solvibilità. Gli istituti di credito, al fine dell’attribuzione e del continuo aggiornamento del rating, devono necessariamente utilizzare tecniche di analisi del bilancio per verificare l’andamento dell’impresa. E’ opportuno riportare qualche passaggio di alcuni punti significativi degli Accordi di Basilea 2, che ben descrivono la costante e sistematica attività di monitoraggio che devono svolgere le banche sulle imprese affidate, soprattutto nei confronti delle imprese in difficoltà: “410. Una banca deve prevedere specifiche definizioni dei rating, nonché processi e criteri per l’assegnazione delle esposizioni ai vari gradi di merito nell’ambito del sistema di rating. Le definizioni e i criteri di rating devono essere plausibili e intuitivi, nonché tradursi in una significativa differenziazione del rischio. Le descrizioni dei gradi di merito e dei relativi criteri devono essere sufficientemente dettagliate da permettere al personale addetto di assegnare in modo coerente al medesimo grado debitori od operazioni che comportano rischi analoghi. Tale coerenza dovrebbe essere assicurata fra le varie linee di attività, strutture organizzative e ubicazioni geografiche. Ove siano previsti criteri e procedure di rating differenti per diversi tipi di debitori od operazioni, la banca dovrà controllare che siano evitate incongruenze, modificando se del caso i criteri stessi al fine di migliorare la coerenza del sistema….. I criteri devono inoltre essere coerenti con gli standard interni di fido della banca e con la sua politica per il trattamento delle operazioni o dei debitori problematici. 411. Al fine di assicurare la sistematica analisi dell’insieme dei dati disponibili, le banche devono utilizzare tutte le informazioni rilevanti e significative nell’assegnare i rating ai debitori e alle operazioni. Le informazioni devono essere aggiornate. Quanto più limitate sono le informazioni di cui la banca dispone, tanto più prudente deve essere l’assegnazione delle esposizioni a un certo grado di merito o a un determinato pool. Un rating esterno può essere assunto come parametro primario per la valutazione interna, ma la banca deve assicurarsi di prendere in considerazione le altre informazioni rilevanti in suo possesso….”. “..425. I rating attribuiti ai debitori e alle operazioni devono essere aggiornati almeno una volta l’anno. Talune esposizioni, in particolare quelle a fronte dei debitori a più alto rischio e i crediti problematici, devono sottostare a verifiche più frequenti. Inoltre,la banca deve riassegnare il rating ogniqualvolta emergano nuove informazioni rilevanti sul debitore o sull’operazione….”. Sono proprio le evidenziate caratteristiche dell’attuale sistema internazionale bancario, improntato sul continuo aggiornamento del rating, e che presuppone sempre un maggior frequente monitoraggio delle imprese affidate, soprattutto in situazioni che presentino delle anomalie nella gestione dell’impresa, che rende plausibile, nel caso di specie, la deduzione logica della Corte d’Appello in ordine alla presunzione della conoscenza dei bilanci della fallita da parte dell’istituto di credito (a prescindere dall’avvenuta pubblicazione dei medesimi). In proposito, questa Corte ha già avuto modo di porre il rilievo che le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari. Costituisce invece una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l'ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (vedi Cass. 27/7/2017, n. 18665). Orbene, la Corte d’Appello, nell’affermare che non era “neppure ipotizzabile che la Banca non conoscesse i bilanci di una società con cui la stessa intratteneva non solo rapporti di conto corrente, ma anche (come appresso si preciserà) di affidamento” , non ha fatto altro che riportare una massima di esperienza già valorizzata da questa Corte nella sopra citata sentenza n. 26681/2021, e quindi non certo una mera congettura priva di una pur minima plausibilità. In conclusione, le stringenti regole (fondate sul rating) che si è dato il sistema internazionale bancario per accertare in modo sempre più efficace il grado di affidabilità e solvibilità delle imprese affidate rappresentano il substrato normativo che orienta le condotte degli operatori bancari, i quali, a soprattutto a seguito dell’entrata in vigore degli accordi di Basilea 2, non possono più sottrarsi dal porre in essere comportamenti improntati al costante e diligente monitoraggio diligente delle scritture dell’impresa affidata (oltre che della [OSCURATO:PERSONA]). L’effettività di un tale sistema di regole è, in tema di dimostrazione della effettività della scientia decoctionis, alla base della formazione di un orientamento di questa Corte pluridecennale, costituente ormai diritto vivente, teso a valorizzare contesti fattuali integranti la base osservata per trarne massime di esperienza, come quelle riguardanti il sistema bancario e i criteri di sovvenzione del capitale di rischio, che rappresentano una indubbia fonte di presunzione dello stato di conoscenza dello stato di insolvenza. Tali massime di esperienza, se non danno luogo propriamente ad una sorta di inversione dell’onere della prova, costituiscono senz’altro un reticolo di inferenze particolarmente potenziato quanto alla loro conducenza. Sono proprio queste presunzioni che la Corte di Appello ha coerentemente valorizzato e contro cui l’istituto bancario non ha saputo che contrapporre censure generiche e comunque di merito. Infine, è assolutamente infondata la censura della Banca secondo cui la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in cui è stato ritenuto non rilevante che lo stesso istituto non avesse adottato alcuna “strategia di rientro”, e ciò sul rilievo secondo cui l’istituto di credito ben avrebbe potuto ipotizzare di conseguire una possibile maggiore soddisfazione dei propri crediti evitando la chiusura netta dei rapporti e la conseguenze creazione delle condizioni per un’immediata dichiarazionedi fallimento della società. Si tratta di un’osservazione che non inficia affatto il ragionamento presuntivo svolto dalla Corte di Appello, ed è compatibile con la valorizzazione da parte dello stesso giudice degli indici presuntivi sopra esaminati, non costituendo neppure questa una mera congettura, ma un’ipotesi dotata di una sua plausibilità (sulla differenza tra massime d’esperienza e mere congetture, vedi sempre la già citata Cass. 27/7/2017, n. 18665). In conclusione, non vi è dubbio che la banca ricorrente, con l’apparente doglianza di violazioni di legge, in realtà, si duole inammissibilmente della valutazione effettuata dal giudice di appello in ordine alla scientia decoctionis - che, in quanto appressamento di merito, non è sindacabile in sede di legittimità (vedi Cass. n. 3081/2018, n. 8827/2011, n. 15939/2007) – non potendosi invocare una diversa ricostruzione dei fatti e una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi d