CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2022
Cassazione n. 37088/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 08/11/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente, che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 07/05/2014, con cui [OSCURATO:PERSONA]Andrea era stata condannata a pena di giustizia per il reato di associazione a delinquere, commesso in Napoli in epoca anteriore e prossima al gennaio 2010, sino al 28/05/2010, come ritenuto in sentenza. 2. [OSCURATO:PERSONA]Andrea ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in riferimento agli artt. 178, lett. c), 179, 185 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., avendo la difesa, all'esito della notifica della richiesta di giudizio immediato, depositato, in data 09/12/2011 richiesta di rito abbreviato condizionato all'esame del curatore fallimentare; il giudice, nonostante la pronuncia a Sezioni Unite n. 30220 del 28/04/2011, rigettava con ordinanza, mai notificata all'imputata, la predetta richiesta, omettendo di provvedere in udienza ed in contraddittorio tra le parti; in tal modo si è verificata una nullità insanabile, eccepita dalla difesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a cui la difesa della D'Andrea si era associata, dopo aver eccepito, a sua volta, la nullità del decreto di giudizio immediato. Ne discende che non si era verificata alcuna sanatoria, ai sensi dell'art. 183, lett. c), cod. proc. pen., né la difesa aveva reiterato l'istanza di rito abbreviato, per cui ne consegue la nullità a cascata di tutti gli atti derivanti dall'ordinanza di rigetto emessa de plano; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla determinazione della pena, posto che per la ricorrente era stato escluso il ruolo di organizzatrice dell'associazione a delinquere, e la pena base era stata fissata in anni due mesi otto di reclusione, aumentata della metà per la recidiva reiterata; la D'Andrea si era doluta della determinazione della pena base e dell'eccessivo aumento per la recidiva, a fronte della pena individuata per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], per il quale era stata applicata la disciplina più favorevole, anteriore all'entrata in vigore della legge 251/2005; su tali argomenti la Corte di merito ha fornito una motivazione del tutto insufficiente. 3. In data 30/05/2022 è pervenuta memoria di replica e conclusioni scritte della difesa della ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], con cui si insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Andrea è inammissibile. 1.Quanto al primo motivo di ricorso, alla luce degli atti processuali trasmessi a questa Corte - giudice del fatto processuale -, non vi è dubbio che, all'esito della notifica del decreto di giudizio immediato e di deposito di richiesta di rito abbreviato condizionato all'escussione del curatore fallimentare, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA] avesse eccepito l'omessa notifica dell'ordinanza di rigetto della richiesta di rito abbreviato, rilevando come il Giudice dell'udienza preliminare avesse erroneamente provveduto de plano, con ordinanza, senza fissare alcuna udienza in camera di consiglio; altrettanto pacifico risulta che la difesa della D'Andrea, dopo aver eccepito, a sua volta, la nullità della richiesta di giudizio immediato per genericità del capo di imputazione, si fosse associata all'eccezione della difesa del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. La Corte territoriale, infatti, ha accolto il motivo di appello formulato da [OSCURATO:PERSONA], rilevando la verificazione di una nullità di ordine generale (pag. 5 della motivazione), in applicazione del principio sancito da Sez. 3, n. 5236 del 25/05/2016, dep. 03/02/2017, A. ed altri, Rv. 269010. Tale pronuncia, tuttavia, ha chiarito espressamente come l'omessa fissazione dell'udienza in contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., non determini alcuna nullità assoluta né abnormità del decreto di rigetto de plano della richiesta e della contestuale fissazione dell'udienza per il giudizio immediato, bensì una nullità di ordine generale. Ciò significa che, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., la nullità, una volta verificatasi, può essere anche rilevata di ufficio, ma non può più essere né rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, ovvero, se verificata nel corso del giudizio, dopo la deliberazione della sentenza di grado successivo. La dedotta nullità - come già chiarito dalla sentenza di legittimità citata, con argomentazione da cui il Collegio non intende discostarsi - non rientra affatto nel novero delle nullità assolute, non riguardando né l'omessa citazione dell'imputato né l'assenza del difensore. Senza alcun dubbio, infatti, il rigetto de plano della richiesta di rito abbreviato ha determinato una indebita compressione dei diritti della difesa; tuttavia, tale nullità risulta sanata non solo attraverso la reiterazione della richiesta di accesso al rito abbreviato formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ma anche in seguito alla mancata riproposizione dell'eccezione medesima prima della deliberazione della sentenza di primo grado, come sancito dall'art. 180 cod. proc. pen. In ogni caso, se anche la difesa avesse riproposto detta eccezione nel corso del giudizio di primo grado - circostanza neanche dedotta in ricorso - ed, in ipotesi, erroneamente, il primo giudice avesse omesso di pronunciarsi, resta il fatto che la difesa avrebbe dovuto reiterare l'eccezione medesima con i motivi di appello, il che non risulta essersi verificato, come chiaramente evincibile dal contenuto dell'atto di appello.Il primo motivo, quindi, risulta del tutto genericamente dedotto, in contrasto con i chiari parametri ermeneutici elaborati da questa Corte regolatrice. 2. Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo di ricorso, concernente la determinazione della pena, trattandosi di un motivo reiterativo del corrispondente motivo di appello, a sua volta già genericamente formulato. Ed infatti, il primo giudice aveva così determinato la pena nei confronti della D'Andrea: ritenuto il ruolo di partecipe all'associazione, anni due mesi otto di reclusione, aumentata ad anni quattro di reclusione per effetto della recidiva, ritenuta la condotta permanente fino al 28/05/2010. Con il motivo di appello la difesa si era limitata ad affermare che la pena base e l'aumento per la recidiva avrebbero dovuto essere più bassi, anche in rapporto alla pena inflitta al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. A prescindere dalla considerazione che la Corte di merito ha annullato la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, la sua condanna alla pena di anni otto di reclusione, va considerato come la Corte di merito - con motivazione del tutto immune da censure logiche - ha rilevato che la D'Andrea, segretaria personale e factotum del [OSCURATO:PERSONA], fosse stabilmente inserita nell'organigramma associativo, come dimostrato dal compendio intercettivo e dalle chiamate in correità dotate di riscontri individualizzanti. Il tutto, quindi, giustificava il trattamento sanzionatorio, anche in relazione all'epoca dei fatti, essendosi la pena base discostata non eccessivamente dal minimo della pena prevista ratione temporis. Con tale argomentazione la difesa non si confronta affatto in ricorso, il che individua una causa di genericità dello stesso; anche la doglianza relativa all'aumento di pena per la recidiva reiterata, pari alla metà della pena base, risulta del tutto aspecifica, stante l'originaria genericità del gravame sul punto. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa