CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 39585/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bologna confermava la condanna pronunciata in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA] per calunnia (art. 368 cod. pen.) per avere la stessa, mediante denuncia-querela presentata ai carabinieri, incolpato falsamente [OSCURATO:PERSONA] di aver illegittimamente divelto il lucchetto che delimitava la proprietà di terreni di una società di cui era amministratrice unica, in tal modo accusandolo di aver commesso i delitti di violenza privata e violazione del domicilio. Ciò accadeva, nonostante l'imputata sapesse Matassoni innocente, avendo conoscenza del fatto che l'accesso era avvenuto in maniera legittima, alla presenza di un ufficiale giudiziario e in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Tribunale di Forlì nell'ambito di un procedimento civile. 2. Contro la sentenza presenta ricorso il difensore dell'imputata, articolandolo in quattro motivi. 2.1. Nel primo motivo è lamentata erronea applicazione della legge penale, vizio motivazionale della sentenza e travisamento della prova, in rapporto alla sussistenza del dolo in capo all'imputata. L'imputata non poteva sapere che Matassoni stesse agendo legittimamente, in quanto il preavviso di rilascio dell'immobile era stato notificato il 5 luglio 2013 a un indirizzo in cui da un mese non si trovava più la sede della società (sulla base della giurisprudenza civile di legittimità, la notifica è, dunque, inesistente). Diversamente da quanto asserito in sentenza la notifica non avrebbe potuto essere ritirata da un dipendente, che la società non aveva, come si evince dal bilancio depositato agli atti, dal modello Unico della società e dall'assenza di posizioni previdenziali per lavoratori dipendenti. 2.2. Nel secondo motivo è dedotta ancora errata applicazione della fattispecie di calunnia e vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assenza di dolo, ribadendo che [OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza del fatto che quel giorno sarebbe stata realizzata l'esecuzione e aggiungendo che, il giorno e all'ora del fatto, la ricorrente non poteva essere, come dichiarato in sentenza, presente all'esecuzione, in prossimità dell'accesso al sito chiamato "due lagoni", essendo il transito ancora impedito dai lucchetti, soltanto in seguito rimossi. [OSCURATO:PERSONA] transitava, piuttosto, in una zona vicina e stava facendo una semplice passeggiata in bicicletta. Lo stesso ufficiale giudiziario, diverso peraltro da quello di zona (invece personalmente noto alla ricorrente), su domanda del pubblico ministero, ha dichiarato di non essersi qualificato come tale presso l'imputata poiché questa, chiamata, non si era voltata, sicché la stessa non era presente all'esecuzione. Né l'imputata avrebbe potuto fermarsi, come affermato in sentenza: [OSCURATO:PERSONA] non poteva udire le voci poiché intenta ad ascoltare musica con le cuffie. Infine, irrilevante sarebbe il fatto che, avendo visto Matassoni con altre persone, la ricorrente non si fosse avvicinata per chiedere delucidazioni e/o per scongiurare il pericolo insito nel crollo del ponticello a causa del passaggio di mezzi pesanti. La circostanza ben si spiegherebbe, infatti, considerato il timore suscitato dalla elevata conflittualità con lo stesso.2.3. Nel terzo motivo, sono dedotti erronea applicazione della legge penale e conseguente vizio motivazionale. La ricorrente si duole nuovamente della mancanza di dolo e, nel riproporre le argomentazioni svolte nei precedenti motivi, precisa come il convincimento che Matassoni stesse agendo illecitamente era stato indotto dalla circostanza che già in due precedenti occasioni lo stesso Matassoni aveva eseguito arbitrariamente l'accesso ai terreni. 2.4. Nel quarto e ultimo motivo, è lamentata mancanza di motivazione quanto al risarcimento accordato alla parte civile. La sentenza d'appello si appiattirebbe su quella di primo grado, senza precisare alcunché in ordine alla prova del danno o alla sua, seppur sommaria, quantificazione. 3. Il difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato richiesta di trattazione orale, non accolta perché intempestiva. Di conseguenza, il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va chiarito che [OSCURATO:PERSONA], amministratrice unica del fondo, in esecuzione parziale di un provvedimento del giudice civile che ordinava di reintegrare Matassoni nel possesso dei terreni datigli in affitto, aveva consegnato allo stesso le chiavi per l'accesso soltanto a tre dei cinque varchi esistenti, adducendo la pericolosità degli altri accessi, tra cui il sito denominato "due lagoni". Quindi, denunciava Matassoni per aver fatto illecitamente ingresso nel fondo, accedendovi dalla sbarra posta in aderenza al sito da ultimo citato. Denunciata a sua volta, e condannata nei giudizi di merito per calunnia, nei primi tre motivi di ricorso, di seguito trattati in modo congiunto, l'imputata mira a confutare le sentenze in punto di dolo, deducendo vizio di motivazione nell'intento di dimostrare che non era a conoscenza del carattere legittimo dell'ingresso di Matassoni nel fondo, e dunque della sua innocenza. 3. Le doglienze dell'imputata appaiono meramente reiterative di quelle espresse nell'atto di appello, a cui il giudice di secondo grado ha dato compiuta e coerente risposta nella sentenza impugnata, oltre che sostanzialmente volte a sollecitare una diversa ricostruzione in fatto, preclusa in sede di legittimità.3.1. In particolare, dirimente ai fini della dimostrazione del dolo — e dunque della corretta applicazione della fattispecie di calunnia (art. 368 cod. pen.) - è che l'imputata fosse a conoscenza della procedura in virtù della quale il Tribunale di Forlì aveva imposto a [OSCURATO:PERSONA] di provvedere alla reintegrazione di Matassoni nel possesso dell'immobile, consentendogli accesso a tutti e cinque i varchi. Ebbene, al di là delle contrarie obiezioni in fatto dell'imputata — le quali, come già ricordato, non possono rilevare in sede di legittimità — appare dirimente che tale procedura fosse stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] e che, successivamente, la stessa avesse ricevuto altresì la notifica del preavviso di rilascio. Nella sentenza impugnata si legge, infatti, che l'amministratrice aveva «ricevuto regolare notifica dell'atto di precetto, in data 17/05/2013, presso la sede ancora effettiva in Parma» e che, contrariamente a quanto da lei sostenuto, la delibera di modifica della sede era intervenuta «almeno 20 giorni dopo, ossia per atto del notaio del 6/06/2013». Ancora, [OSCURATO:PERSONA] «aveva piena contezza della procedura esecutiva cui Matassoni intendeva dare corso, tanto da avere già ricevuto la notifica del precetto, cui seguiva la notifica, in data 5/7/2013, del preavviso di rilascio, contenente a chiare lettere l'avviso che in data 13 settembre 2013 alle 09,00 l'ufficiale avrebbe provveduto forzosamente all' immissione di Matassoni nel possesso del fondo». In proposito, è appena il caso di precisare che le notifiche — le quali, dal tenore delle sentenze, risultano eseguite — hanno natura di atto pubblico e che, quindi, fanno fede di quanto in esse rappresentato sino a querela di falso (nel caso di n specie mai sporta), il che destituisce di fondamento le deduzioni della ricorrente k, volte a negare che tali notifiche fossero state effettuate presso la sede societaria. 3.2. Acclarata la conoscenza, in capo alla ricorrente, dell'esistenza di una procedura giudiziaria per la reintegrazione di Matassoni nella detenzione del fondo, perdono qualunque rilievo le successive censure della ricorrente, relative alla supposta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Questa ha, per contro, coerentemente e compiutamente negato rilievo alle deduzioni, di natura meramente congetturale, relative a: la distanza fisica dell'imputata dal sito cui si realizzava l'accesso, che avrebbe impedito all'imputata di rappresentarsi con esattezza la scena; la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] stesse ascoltando musica con le cuffie e che quindi non avesse sentito l'ufficiale giudiziario che la chiamava; la ritrosia della donna ad avvicinarsi per il timore di ridestare l'animosità di Matassoni; l'incolpevole affidamento nella illiceità del comportamento di quest'ultimo, in considerazione dei pregressi abusivi ingressi nel fondo. 4. Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso, relativo al quantum delle statuizioni civili, fissato dalla sentenza di primo grado e confermato da quella di appello in 5.000 euro, che risulta debitamente motivato, in quanto riferito al danno materiale e a quello morale e precisando, tra l'altro, come, a seguito della denuncia sporta dall'imputata, la persona offesa avrebbe dovuto affrontare un processo penale con onere a suo carico delle spese di difesa e con dirette conseguenze, sul piano della dignità e della sua immagine. 5. Al giudizio di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle